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esami tossicologici e alcolemici

Questo argomento ha avuto 4 risposte ed è stato letto 13620 volte.

dusky

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112
  • esami tossicologici e alcolemici
  • (23/02/2010 11:50)

Lavoratori che usano durante il lavoro mezzi di trasporto per i quali è necessaria la patente b (no muletti) cioe furgoncini e simili, devono essere sottoposti a dosaggio di droghe e alcool.

Secondo me no!!
Alcuni colleghi però mi suggeriscono di si in quanto sono mezzi aziendali,e vero??????

ariale9699

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163
  • Re: esami tossicologici e alcolemici
  • (23/02/2010 13:24)

In attesa che vengano riviste le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza previste dall'art 41comma 4-bis Dlgs 81/08, allo stato attuale si applicano le rispettive intese, quindi in questo caso Si controlli per alcol No controlli per sost. stupefacenti.
Per i lavoratori da sottoporre a controlli alcol e droghe bisogna attenersi rigidamente alle mansioni elencate nelle rispettive Intese, non è possibile alcuna interpretazione più ampia.

c.sbordone

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93
  • Re: esami tossicologici e alcolemici
  • (23/02/2010 17:45)

Dato che molti insistono ancora a sostenere che in alcune categorie di mansioni si deve fare la sorveglianza sanitaria per il rischio di assunzione di alcool, ricordo per i più giovani, e per i più anziani di professione è' inutile dirlo, che per l'alcool, l'ordinamento vigente non prevede la sorveglianza sanitaria ma solamente concede la possibilità di un test alcolimetrico, e non necessariamente limitato alle attività in cui è vietato l'assunzione di alcool durante il lavoro.
L'ordinamento vigente è naturalmente l'art. 15 richiamo la legge 30 marzo 2001, n.125:
"Art. 15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalita' previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di
vigilanza competenti per territorio delle aziende unita' sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni."

mc pol

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205
  • Re: esami tossicologici e alcolemici
  • (24/02/2010 15:29)

Esatto e nell'attesa che vengano definite le modalità per l'accertamento di un eventuale stato di alcoldipendenza (modifica introdotta dal D.Lgs. 106/09) permane tuttavia ancora in vigore l'art. 41 c. 4 del D.Lgs. 81/08 che recita: "Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2 lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti".
Sulla base di questo articolo sono nate per le mansioni a rischio per terzi, alcuni protocolli sanitari che comprendono ad es. il test cage, il test audit ed esami ematochimici quali emocromo, transaminasi, gamma gt, cdt (cdt come esame di primo o secondo livello). Qualcosa di molto chiaro in tal senso è stato pubblicato in un testo riguardante la sorveglianza sanitaria con autori i componenti di un organo di vigilanza di un importante asl romana. Lo ricordo per i colleghi, giovani e vecchi, che magari operano in quelle zone....

c.sbordone

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93
  • Re: esami tossicologici e alcolemici
  • (24/02/2010 17:56)

Dove è finita l'autonomia di giudizio del medico competente?
Povero ruolo, quello del medico competente, dilaniato fra rispetto della legge e paura di organi di vigilanza che riscrivono la legge rileggendola come meglio credono a loro piacendo.
Appunto la legge. Pare che nessuno legga la legge così come è stata scritta, forse perchè nessuno rispetta la legge.
"Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2 lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti".
Questo punto della legge NON ha reso obbligatorio la sorveglianza sanitaria per i lavoratori della famosa lista delle mansioni in cui è vietato l'assunzione di alcool durante il lavoro, ma dice semplicemente che il medico competente PUO' (ma non DEVE, quindi può anche disporre di no), fare controlli alcolimetrici. Solamente controlli alcolimetrici, perchè questo dice l'ORDINAMENTO VIGENTE, che è attualmente è l'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n.125. Il fatto che molti lobby, compreso gli organi di vigilanza, propongono protocolli con "il test cage, il test audit ed esami ematochimici quali emocromo, transaminasi, gamma gt, cdt" è solamente uno inquinato tentativo (pare però riuscito) d'imporre un bel grosso affare per l'anonima azienda dell'analisificio.

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