sarei grato di avere vostri pareri in merito a come comportarsi quando un collega specialista convenzionato esterno all'interno di una struttura previdenziale, per il quale incombe il rischio biologico, da utilizzo di VDT, da posture incongrue......,si rifiuti di sottoporsi al controllo medico previsto ai sensi dell'art. 16 comma1 e comma 2 del D.Lgs 626/94. lo scrivente preso atto del rifiuto da parte del collega ha comunicato per iscritto al datore di lavoro che il rifiuto a visita comporta una inidoneità temporanea assolta alla mansione specifica. siete daccordo???
In merito al quesito posto dal collega ( situazione peraltro non così rara ) mi permetto di dare questi semplici consigli:
- il lavoratore deve essere informato dei motivi per cui si fa obbligo di sottoporsi a tutti gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, dei rischi insiti nello svolgimento delle proprie mansioni, dei danni alla propria salute derivanti dalla mansione stessa ( l'avvenuta informazione deve essere documentata - firma del lavoratore);
- il lavoratore deve essere informato delle conseguenze di un eventuale suo rifiuto ad sottoporsi a tali Accertamenti sanitari ( mancata idoneità alla mansione specifica );
- il lavoratore deve esplicitare al medico competente ( per iscritto ) i motivi del suo rifiuto;
- Il medico competente comunica per iscritto al datore di lavoro il rifiuto del dipendente;
- Il medico competente formula un giudizio di inidoneità alla mansione specifica ( temporanea o assoluta, dipende dal persistere o meno dell'atteggiamento del lavoratore).
quadrini.
In merito al rifiuto è possibile oltre a tutte le doverose e necessarie misure previste dalla legislazione esposte dal collega Quadrini è necessario inoltrare un esposto all'organo di vigilanza in quanto il lavoratore è sanzionabile per il suo rifiuto.
Concordo pienamente con i due colleghi che mi hanno preceduto. Particolare attenzione va posta alla informazione del lavoratore sui rischi correlati al lavoro ed ai conseguenti accertamenti sanitari. La inidoneità assoluta alla mansione permane fintanto che permane il rifiuto alla sorveglianza sanitaria.
"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein
Non mi è chiaro un particolare. Il collega specialista è dipendente della struttura o è solo convenzionato?. In questo secondo caso credo che in effetti egli non sia obbligato a sottoposrsi a sorveglianza sanitaria. O mi sbaglio?
il collega è un convenzionato esterno già dipendente di una struttura ospedaliera; secondo me andrebbe sorvegliato lo stesso. Ma se lo stesso risulta sottoposto a sorveglianza presso l'ospedale ove lavora secondo voi va aperta nuova cartella sanitaria e di rischio con duplicazione di sorveglianza o no, soprattutto quando i rischi sono gli stessi???
Se le cose stanno così, secondo me non va effettuata la sorveglianza sanitaria, in quanto non sussiste un rapporto di dipendenza ma solo di collaborazione. La eventuale sorveglianza sanitaria va svolta a carico del suo datore di lavoro.
"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein
L'obbligo di sorveglianza sanitaria scatta nel caso di sussistenza "contemporanea" di due presupposti: 1) Rischio di malattia professionale emergente o sulla base della valutazione dei rischi (art.4 D.Lgs 626/94) o preventivamente valutato come già sussistente dal legislatore (i cosiddetti rischi tabellati) 2) Rapporto di subordinazione
Non necessario che il lavoratore sia un dipendente ma può anche essere ad esempio un socio minoritario o uno studente.
Devi solo approfondire il tipo di rapporto di lavoro: tieni presente che ad esempio le collaborazioni coordinate continuative non integrano un rapporto di lavoro subordinato e quindi non farebbero scattare l'obbligo di sorveglianza sanitaria.
Esiste tutta una giurisprudenza che si è occupata di analizzare la natura subordinata di certi contratti di lavoro atipici che una persona con un po' di esperienza di contratti di lavoro ti può illustrare.
Posso sbagliarmi, ma nel caso di questo tipo di colaborazione a cui ti riferisci non si individua un vero raporto di subordinazione e quindi penso non vi sia obbligo di sorveglianza sanitaria.
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