a mio giudizo il punto dell'allegato I
• Mansioni inerenti le attività di trasporto:
i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano;
è chiaramente un refuso dovuto a una non corretta conoscenza degli specifici ordini da parte del legislatore, ma è anche chiaro che tutte le attività aeroportuali rientrano all'interno delle mansioni specificate, dunque non mi creerei particolari scompensi emotivi e provvederei a richiedere un parere scritto all'asl di competenza, rammentando che la visita d'idoneità lavorativa da 81 è comunque finalizzata all'esclusione delgi stati di abuso sia alcolico che di sostanze stupefacenti.
Credo che sia lecito anche provvedere al controllo facendo preventivamente visionare e firmare un consenso informato (sinceramente non metterei nessuno a volare sapendo che c'è la possibilità che lo faccia sotto effetto di droga, non sarebbe igienico per lui e per gli altri!)
ex utente da milano
Non credo che acquisire il consenso del pilota o del lavoratore possa autorizzare il datore di lavoro e di conseguenza il medico competente ad effettuare lo screening tossicodipendenze su una mansione non prevista ed, al momento, essi non sono inclusi a differenza di coloro i quali erano o sono iscritti al R.A. (collaudatori, manutentori).
Probabilmente li avevano esclusi proprio perchè già sottoposti ai controlli da parte degli I.M.L. dell'Aeronautica che hanno comportamenti non univoci (alcuni li fanno altri no).
Personalmente non eseguirei nulla in attesa della revisione dell'elenco delle mansioni.
Per quanto riguarda i controlli alcoldipendenza ricordo la posizione della regione lombardia (Circolare regionale del 22 gennaio 2009 Prot. H1.2009.0002333). Non so se le altre regioni si sono espresse ed esposte. E' anche vero che il magistrato può dissentire da tale interpretazione, soprattutto a posteriori di un evento accidentale.
"Allo stato della normativa la sorveglianza sanitaria comprensiva degli accertamenti per l’identificazione dell’alcoldipendenza non è prevista in quanto l’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08 prevede tali accertamenti “Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento ...”.
Pertanto, per quanto attiene il consumo di bevande alcoliche sul luogo di lavoro, i riferimenti normativi sono esclusivamente la legge 125/01 e l’Atto d’Intesa conseguente del 16 marzo 2006 che identifica le mansioni in cui si applica l’art. 15 della legge medesima. In entrambi i provvedimenti non viene fatto alcun riferimento all’obbligo di sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa. Vengono tuttavia identificati i casi (l’Atto d’Intesa 2006 specifica l’elenco delle mansioni) e le modalità nell’art. 15 delle legge 125/01 in cui si prevede esclusivamente la possibilità per il Medico competente ed i medici dei Servizi di Vigilanza delle ASL (Servizio PSAL) di verificare, attraverso i controlli alcolimetrici, il rispetto del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto non risulta al momento possibile verificare l’assenza di alcol dipendenza, ma è possibile invece verificare in acuto la sola assunzione o meno di sostanze alcoliche e superalcoliche durante il lavoro"
la mansione dei piloti di linea non rientra nella lista da sottoporre a visita per idoneita da parte del medico competente visto che ricevono l idoneita alla mansione dall IML.E se qualche pilota denuncia l'azieda e il M.C.?
vanem il 30/08/2010 11:53 ha scritto:
la mansione dei piloti di linea non rientra nella lista da sottoporre a visita per idoneita da parte del medico competente visto che ricevono l idoneita alla mansione dall IML.E se qualche pilota denuncia l'azieda e il M.C.?
Mi inserisco nella vostra discussione: sto valutando come giustificare un controllo (alcool e droghe) che ritengo da eseguire per logica del D.L.vo 81.
Qualcuno ha da girarmi ll testo della diosposizione di Guariniello che impone tale controllo in Alitalia?
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