Ultimamente, mi capita che, il lavoratore, quando non è d'accordo sul giudizio di idoneità, rifiuta di firmare la cartella sanitaria, sia sulla parte relativa all'anamnesi, sia sulla comunicazione del giudizio medesimo. Ovviamente il lavoratore è stato informato della possibilità di fare ricorso entro 30 gg, ma questi si ostina a non volere firmare. Posto che non posso obbligare nessuno a firmare un documento contro la sua volontà, che fare ? per ora annoto sulla cartella che il lavoratore ha rifiutato, e comunico il giudizio al datore di lavoro, specificando che mancano le firme del lavoratore stesso. Altra possibilità è comunicare al datore di lavoro l'impossibilità di esprimere un giudizio per anamnesi non attendibile, perchè non confermata dal lavoratore. Qualche idea? Grazie per le risposte
La prima cosa che mi viene in mente (probabilmente non la più precisa) è che una visita medica la cui cartella sanitaria non è controfirmata dal lavoratore (non per una dimenticanza) equivale ad una visita medica non effettuata. Le informative che vengono date al lavoratore hanno anche un richiamo legislativo (vedi art. 25 c. 1 lett.g se ben ricordo) e la firma può rappresentare la prova di ciò.
Comunque sono quasi certo che sarebbe questo il parere di un organo di vigilanza, in caso di ispezione, con relativa sanzione per il medico competente. Quindi, a scopo tutelativo io scriverei in Raccomandata con ricevuta di ritorno al datore di lavoro che "non è stato possibile effettuare la visita medica in quanto....".D'altra parte se devo visitare l'addome di un paziente e quel paziente non vuole scoprirlo..che faccio? Provo con la forza fisica??!!??
Ovviamente tutto questo dopo aver provato a convincere il lavoratore, attraverso una scrupolosa e mirata (alle sue capacità cognitive) informazione sul senso e l'importanza della visita medica.
mc pol il 04/03/2010 04:24 ha scritto:
La prima cosa che mi viene in mente (probabilmente non la più precisa) è che una visita medica la cui cartella sanitaria non è controfirmata dal lavoratore (non per una dimenticanza) equivale ad una visita medica non effettuata. Le informative che vengono date al lavoratore hanno anche un richiamo legislativo (vedi art. 25 c. 1 lett.g se ben ricordo) e la firma può rappresentare la prova di ciò.
Comunque sono quasi certo che sarebbe questo il parere di un organo di vigilanza, in caso di ispezione, con relativa sanzione per il medico competente. Quindi, a scopo tutelativo io scriverei in Raccomandata con ricevuta di ritorno al datore di lavoro che "non è stato possibile effettuare la visita medica in quanto....".D'altra parte se devo visitare l'addome di un paziente e quel paziente non vuole scoprirlo..che faccio? Provo con la forza fisica??!!??
Ovviamente tutto questo dopo aver provato a convincere il lavoratore, attraverso una scrupolosa e mirata (alle sue capacità cognitive) informazione sul senso e l'importanza della visita medica.
Anche a me è capitato di recente che una lavoratrice si rifiutasse di firmare cartella e giudizio: poi è tornata in ambulatorio 15 minuti dopo, dicendomi che aveva telefonato al suo avvocato (!) che le aveva detto di firmare per ricevuta il giudizio di idoneità (per poi poter fare ricorso); a quel punto ho spiegato alla lavoratrice che non le avrei dato il giudizio senza firma sulla cartella. Dopo vari tentennamenti e dopo essersi consultata (anche) con il fratello (che nel frattempo esprimeva pareri tutt'altro che lusinghieri sulle mie capacità di Medico del Lavoro) alla fine (dopo 20 minuti di discussione) la signora ha firmato tutto.
Però mentre era fuori dall'ambulatorio ho pensato a cosa fare in un caso del genere e avevo deciso di fare così:
1. per tutelare comunque la salute della lavoratrice, mandare il giudizio di idoneità all'Azienda (con una limitazione per la MMC)
2. mandare il giudizio a casa della lavoratrice con raccomandata AR, unitamente ad una lettera in cui puntualizzavo alla lavoratrice stessa che era stata da me sottoposta a visita (era una visita su richiesta, quindi era mio dovere effettuarla) e che si era rifiutata di firmare sia la cartella per presa visione, sia il giudizio di idoneità per ricevuta (come previsto dalla normativa vigente)
Forse la procedura più corretta sarebbe quella suggerita del collega mc pol (non mi firmi la cartella = è come se non avessimo fatto la visita), ma secondo me anche in questo modo ci si può considerare abbastanza "coperti".
Gianluca
credo che rifiutare di firmare l'anamnesi da parte del lavoratore sia una mancanza che rende il documento (cartella) gravemente incompleto dal punto di vista legale, in quanto manca la firma dell'interessato, prevista per legge, che secondo me testimonia che il lavoratore ha verificato ed implicitamente accettato quanto scritto dal medico.
per quanto riguarda il giudizio di idoneità (penso sia una mancanza del legislatore), oltre alla firma del lavoratore dovrebbe essere apposta anche la data di quando firma, dalla quale inizierebbero appunto i trenta giorni per il ricorso .... a questo punto non firmarla da parte del lavoratore non avrebbe senso, e con la apposizione della data oltretutto non si innescherebbero equivoci sul tempo per il ricorso.
in mancanza della firma del lavoratore comunque i documenti in questione secondo me sono incompleti, e del resto anche il lavoratore deve capire che ha degli obblighi precisi, di cui come tutti si deve assumere le responsabilità.
"Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
......
2. I lavoratori devono in particolare:
.....
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
...."
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
Quindi, tra gli obblighi sanzionati a carico dei lavoratori non è previsto quello della firma nella cartella sanitaria.
la redazione della cartella sanitaria e l'anamnesi e non fanno parte del controllo sanitario?
comunque non penso proprio che un lavoratore (o chiunque altro per qualunque motivo) sia sanzionabile se non firma qualcosa che deve firmare qualora non ne sia convinto, assumendosi però secondo me le responsabilità di bloccare l'iter dell'accertamento della idoneità lavorativa (del resto giustamente se ritiene legittime le proprie motivazioni).
al contrario, se è convinto, in questo caso penso non vi sia dubbio che ha l'obbligo di firmare.
Le firme sulla cartella servono: 1) Per presa visione, per conferma della veridicità di quanto dichiarato, per informazione sui rischi specifici da parte del Medico competente e per autorizzazione al trattamento dei dati sanitari ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 2) per presa visione e ricevuta del giudizio di idoneità. Secondo me, se rifiuta la firma l'esito è: NON IDONEO ALLA MANSIONE. Il primo motivo perchè potrebbe aver dichiarato il falso sullo stato di salute e secondo perchè se non firma la presa visione del giudizio d'idoneità potrebbe andar a svolgere una mansione non adeguata al suo stato di salute (mancata consegna al lavoratore del giudizio di idoneità).
ollyou il 04/03/2010 11:37 ha scritto:
Le firme sulla cartella servono: 1) Per presa visione, per conferma della veridicità di quanto dichiarato, per informazione sui rischi specifici da parte del Medico competente e per autorizzazione al trattamento dei dati sanitari ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 2) per presa visione e ricevuta del giudizio di idoneità. Secondo me, se rifiuta la firma l'esito è: NON IDONEO ALLA MANSIONE. Il primo motivo perchè potrebbe aver dichiarato il falso sullo stato di salute e secondo perchè se non firma la presa visione del giudizio d'idoneità potrebbe andar a svolgere una mansione non adeguata al suo stato di salute (mancata consegna al lavoratore del giudizio di idoneità).
Personalmente trovo difficoltà per la raccolta delle firme, non tanto per rifiuti ma per motivi pratici.
La firma alla fine dell'anamnesi impedisce un sistema di compilazione della cartella più corretto e dignitoso perchè una buona anmnesi può essere lunga e non sempre le informazioni ricevute sono chiarissime da subito (senza contare che il tempo a disposizione non è infinito).
Poter rordinare e procedere a stesura definitiva dell'anamnesi prima della firma sarebbe ottima cosa (e intelligente cosa !).
Per quanto riguarda la firma del certificato di idoneità, spesso alla fine della visita medica non sono ancora disponibili tutti gli esami integrativi che concorrono alla formulazione del giudizio.
Richiamare o raggiungere il lavoratore nei giorni seguenti non è cosa semplice.
Penso che per molti di noi questo fatto rappresenti un problema gravoso che non può essere risolto con raccomandate AR.
Tutti i pareri sono ben accetti.
Comincio dall'inizio.
Prendo la cartella sanitaria e faccio l'anamnesi, fino al punto in cui è prevista la firma per presa visione del lavoratore nell'allegato 3A.
Se il lavoratore si rifiuta di firmare lì, sospendo la visita e quidi non proseguo nell'esame obiettivo comunicando al DL l'impossibilità ad esprimere un giudizio di idoneità per mancata collaborazione del lavoratore.
Se invece arrivo fino in fondo ed il lavoratore rifiuta di firmare il modulo dell'idoneità, io vado avanti lo stesso e mi comporto così:
- sullo spazio: firma del lavoratore per presa visione, scrivo che si rifiuta di firmare;
- trasmetto al DL una copia del giudizio di idoneità con una nota di accompagno nella quale sottolineo la mancata firma del lavoratore;
- non consegno al lavoratore la sua copia, informandolo per iscritto e adducendo la mancata presa visione.
In questi casi particolari non credo ci sia una ricetta precisa, perchè sono casi non codificati, si va per tentativi e tutti possiamo sbagliare. D'altra parte qualche cosa dobbiamo pur fare con tutto l'apparato sanzionatorio che incombe.
Argeo Maviglia
doc. il 05/03/2010 09:29 ha scritto:
Comincio dall'inizio.
Prendo la cartella sanitaria e faccio l'anamnesi, fino al punto in cui è prevista la firma per presa visione del lavoratore nell'allegato 3A.
Se il lavoratore si rifiuta di firmare lì, sospendo la visita e quidi non proseguo nell'esame obiettivo comunicando al DL l'impossibilità ad esprimere un giudizio di idoneità per mancata collaborazione del lavoratore.
Se invece arrivo fino in fondo ed il lavoratore rifiuta di firmare il modulo dell'idoneità, io vado avanti lo stesso e mi comporto così:
- sullo spazio: firma del lavoratore per presa visione, scrivo che si rifiuta di firmare;
- trasmetto al DL una copia del giudizio di idoneità con una nota di accompagno nella quale sottolineo la mancata firma del lavoratore;
- non consegno al lavoratore la sua copia, informandolo per iscritto e adducendo la mancata presa visione.
In questi casi particolari non credo ci sia una ricetta precisa, perchè sono casi non codificati, si va per tentativi e tutti possiamo sbagliare. D'altra parte qualche cosa dobbiamo pur fare con tutto l'apparato sanzionatorio che incombe.
Ripropongo solamente una parte del problema.
Al momento della visita medica, possono non essere disponibili gli accertamenti integrativi previsti.
In pratica occorre un secondo incontro con il lavoratore perchè firmi il certificato di idoneità che deve essere datato e firmato dopo la completa visione degli accertamenti da parte del MC.
Far firmare un certificato di idoneità non completo e non al momento giusto mi sembra molto più pericoloso che la mancanza di una firma.
Penso proprio che se non cambia qualche cosa nei meccanismi sia meglio cambiare lavoro, perchè dal punto di vista sanzianatorio la situazione è pesante.
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