Da almeno un secolo i medici del lavoro svolgono l’importantissimo ruolo di guida sanitaria e scientifica, prima con il riconoscimento delle malattie da lavoro e, quindi, con la prevenzione a tutela della salute dei lavoratori, opera meritoria che ha portato, fra l’altro, alla costituzione della figura giuridica di medico competente.
Attualmente il medico competente, indipendentemente dal titolo per accedere a questo ruolo, è perno centrale del sistema di prevenzione del rischio di danno per la salute nei luoghi di lavoro, in particolare con le potenzialità offerte dal controllo di sorveglianza sanitaria, con ripercussioni positive non trascurabili, seppure non facilmente quantificabili, anche sul controllo delle malattie comuni non da lavoro delle persone in età lavorativa, attività che si può sinteticamente definire ergoiatria, che è attività clinica e dottrinale peculiare ed originale del medico competente, la cui opera non potrebbe, anche per questi fini, mai essere sostituita da altri medici specialisti o di medicina generale.
Pertanto, si è salutato con vivo piacere il tentativo della recente legislazione nelle parti in cui essa ha inteso estendere ruolo, compiti e potere del medico competente, ma tale incremento d’intervento è stato favorito ancora in modo timido e parziale, in quanto la legge non ha completamente sfruttato l’occasione positiva di poter usufruire in ogni luogo di lavoro di una figura qualificata in materia sanitaria, qual è il medico competente appunto.
Innanzi tutto, l’effettuazione della sorveglianza sanitaria solamente “ nei casi previsti dalla normativa vigente” appare limitativa dell’azione del medico competente. Tuttavia, pur nel rispetto dell’attuale impostazione di legge, al fine della tutela della salute, l’interpretazione del concetto “normativa vigente” può essere inteso in senso estensivo. In altre parole, la volontà del legislatore va intesa in termini ampi: il concetto di “normativa vigente” non va limitata solamente alla legge normata, ma anche alla normativa di buona tecnica; “normativa vigente” è anche il protocollo sanitario di consenso di esperti; è anche regolamentazione contrattuale fra le parti coinvolte (datore di lavoro, lavoratori e medico competente). Ma norma vigente sono anche linee guida internazionali, nazionali e regionali; sono anche le disposizioni e le prescrizioni di organi di vigilanza. Soprattutto per “normativa vigente” va intesa l’esito della valutazione del rischio aziendale, a cui si richiede la collaborazione del medico competente per l’espressione del parere “tecnico” sulla probabilità di danno alla salute per l’esposizione al rischio, “anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria” in sintomi del dettato di legge.
Altra nota dolente, anche se limitata moderatamente dal 106/09, è la questione sulla ragionevolezza o meno delle sanzioni, fra gli altri anche a carico del medico competente. La sanzione appare veramente un’astrusità in tale contesto, in particolare in considerazione di un sistema che si vuole proiettato verso il raggiungimento del fine prevenzionale e in cui le parti in gioco dovrebbero e vengono invogliate a collaborare a beneficio della tutela della salute dei lavoratori. Non si comprende, per esempio, perché un medico competente dovrebbe far bene il proprio lavoro, avendo paura di essere sanzionato. Al contrario, un’attività professionale qualificata può essere svolta nei migliori modi, se non si ha timore di aver alle spalle una specie di cane da guardia pronto a mordere anche imprevedibilmente. Non si comprende neanche perché il medico competente debba essere sanzionato nella sua opera di vigilanza e sorveglianza, mentre i colleghi medici della vigilanza dell’ASL, gli ispettori del lavoro e dell’INAIL no, pur svolgendo questi pari o anche superiori compiti di vigilanza dei luoghi di lavoro. I medici competenti sono forse figli di un dio minore o discendenti del brutto anatroccolo?
Pertanto, pur riconoscendo le occasioni offerte e da sfruttare del contesto legislativo vigente, al fine di un rafforzamento del ruolo del medico competente e delle misure di prevenzione in generale, in una visione prospettica di una legislazione esortativa e non coercitiva, dovrebbe essere chiaramente prevista una sostanziale revisione legislativa del D. Lgs 81, ottenibile anche tramite poche ma incisive modifiche, quali:
Art. 1: “L’articolo 41, comma 1, lettera a), è sostituito dal seguente:
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) qualora a seguito della valutazione del rischio sia ritenuta dal medico competente necessaria”
Art. 2: ”E’ abrogata la sezione I del capo IV, da art. 55 a 60. Sono altresì abrogati i capi Sanzioni dei titoli da II a XI e i riferimenti a sanzioni contenuti negli allegati o in altre normative vigenti.”
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