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controlli ASL art.40

Questo argomento ha avuto 24 risposte ed è stato letto 4831 volte.

cliama

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (09/03/2010 14:08)

sportgooffy il 09/03/2010 09:54 ha scritto:
gab1958 il 08/03/2010 10:05 ha scritto... "Sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria quindi credo proprio possano mettere sotto sequestro tutto cio' che vogliono.
Previo ovviamente rilascio di verbale di sequesto".

Non so se nel caso di Cliama si sia provveduto ad un formale sequestro delle cartelle sanitarie e di rischio (informandone cmq il PM, mi







auguro, come è loro obbligo... ma cedo il passo a chi ha maggiori competenze giuridiche sull'argomento)... certo, se questo fosse il caso, vorrebbe dire che l'OdV ha utilizzato i dati inviati ex art. 40 come fonte di notizia di reato, ed agito di conseguenza... con buona pace del loro utilizzo a fini epidemiologici-scientifici"

"Sono a conoscenza di altri casi in lombardia
Nello specifico delle cartelle sono state sequestrate, portate presso la sede della ASL, convocato il medico del lavoro ed aperte in sua presenza. Analizzate, commentate, in qualche caso contestate ecc. ecc."

Per puro esercizio di stile...
Dalla legge legge 833/78, istitutiva del SSN (e quindi anche dei servizi SPRESAL)...
art 21. (Organizzazione dei servizi di prevenzione). - In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Per la tutela della salute dei lavoratori [e la salvaguardia dell'ambiente, abrogato] le unità sanitarie locali organizzano propri servizi [di igiene ambientale e, abrogato] di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive.
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1955, n. 520
Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (G.U. 1° luglio 1955, n. 149).
Art. 8
Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.
Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze.
Agli ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni.
Segue quindi il link di wikipedia

http://it.wikipedia.org/wiki/Polizia_giudiziaria#cite_ref-6

Personalmente, al di là della qualifica riconosciuta di UdPG, mi sembrava di poter ritenere che i compiti previsti dalla norma fossero (volutamente?) limitati “alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro”... per intenderci, ispeziono l'azienda e lì in sede (se quella è la sede deputata alla conservazione delle cartelle) provvedo alla verifica del caso... se ritengo emergano illeciti, provvedo al sequestro (facoltà ovviamente consentita, se in corso di accertamenti, dovessero apprendere notizia di reato)... per restare all'esperienza personale, ho visto sia limitarsi ai sopralluoghi sui luoghi di lavoro, sia ai “sequestri” (?) delle cartelle sanitarie e di rischio...

Nessun sequestro solo un prelievo per accertamento di congruità tra quanto dichiarato nella relazione annuale e gli esami effettuati

sportgooffy

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (09/03/2010 15:40)

cliama il 09/03/2010 02:08 ha scritto:

Nessun sequestro solo un prelievo per accertamento di congruità tra quanto dichiarato nella relazione annuale e gli esami effettuati

Quindi l'utilizzo dei dati ex art. 40 come possibile fonte di notizia di reato... oltretutto in maniera irritualistica, poichè la prassi e il buon senso sembrerebbero rendere ragione al controllo "in loco" delle cartelle sanitarie e di rischio...

Gennaro

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (09/03/2010 17:14)

Art 13 decreto Legislativo 81/08 e s.m.i

comma 7 "E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto".

Quindi evinco che non è stato abolito l'articolo 64..di conseguenza gli UPG dell'ASL possono prelevare le cartelle sanitarie e di rischio, rilasciando al datore di lavoro un verbale .
Saluti:)

Gennaro Bilancio

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (09/03/2010 19:01)

[cite]Gennaro il 09/03/2010 05:14 ha scritto:

scusami, Gennaro, per rapidità avevo citato solo il DPR 19 marzo 1955, n. 520, ma il senso di quanto ti avevo scritto a mio avviso non cambia (e lo avevo anche replicato nel secondo post con cui ti avevo risposto "PS: tra l'altro il D.P.R. citato parla di "copia" della documentazione, non di ritirare documentazione originale!"... anche se il riferimento al DPR 303/56 si era perso tra i tasti della tastiera e la fretta nel comporre).
Cito testualmente ed evidenzio ulteriormente: "Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di CHIEDERE COPIA, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative opresunte tali".
Non nego che agendo come UdPG (e nei limiti -peraltro molto ampi - che la legge loro consente) sia ipotizzabile e consentito anche il sequestro della documentazione sanitaria, ma come atto d'iniziativa (tra l'altro con un iter mi auguro codificato) mi sembra un attimo estremo (dovrebbe essere motivato il rischio che le prove vengano alterate o disperse)... ed in ogni caso, si ha l'obbligo di informare il magistrato competente della propria attività investigativa, se si agisce in urgenza nell'ipotesi di una notizia di reato.
Mi risponderai che non è questo il caso, dato che il collega Cliama ha chiarito che non si è trattato "sequestro" ma "solo" di "un prelievo per accertamento di congruità tra quanto dichiarato nella relazione annuale e gli esami effettuati"... e nessuno si meraviglia (dovrei scrivere forse si indigna) che i dati dell'allegato 3B siano non solo utilizzati come possibile notizia di reato, ma che il controllo scatti in una forma, che, ripeto, mi sembra quantomeno ai limiti della liceità di intervento?

sportgooffy

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (09/03/2010 19:06)

[cite]Gennaro il 09/03/2010 05:14 ha scritto:
Sempre per rapidità, dimenticavo di sottolineare quanto segue: se anche da norma vigente "Gli ispettori del lavoro hanno facoltà...altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione", non sono (ribadisco) convinto che tale richiesta configuri IN AUTOMATICO la possibilità di prelevare la documentazione sanitaria, che (giova ribadirlo) è custodita dietro diretta responsabilità del MC.

giancarlo

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (10/03/2010 20:49)

E se foss tutto fatto in base del codice di procedura penale con il rispetto di tutti i diritti di difesa ?

sportgooffy

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (10/03/2010 23:59)

giancarlo il 10/03/2010 08:49 ha scritto:
E se foss tutto fatto in base del codice di procedura penale con il rispetto di tutti i diritti di difesa ?

Spiegati meglio.

sportgooffy

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (12/03/2010 11:04)

giancarlo il 10/03/2010 08:49 ha scritto:
E se foss tutto fatto in base del codice di procedura penale con il rispetto di tutti i diritti di difesa ?

Caro Giancarlo,

visto che, trascorse più di 24 ore, nessuna risposta è arrivata ala mia richiesta, per puro spirito di esercizio intelletuale (e precisando che scrivo essendo un medico, non un giurista né un legale) cerco di fornire un ulteriore input dopo il tuo intervento, nello stesso tempo (spero mi perdonerai) cercando anche di convincerti della mia opinione (che sarà delucidata proseguendo nella lettura).

La qualifica di U.P.G. per alcuni funzionari dei servizi SPRESAL è dettata dall’art. 57 comma 3 del Codice di Procedura Penale

“- …..;
- gli ispettori del lavoro ex DPR 19 marzo 1955 n° 520;
- il personale sanitario o tecnico in relazione alla vigilanza sullaproduzione e il commercio delle sostanze destinate all’alimentazione, ex Legge 30 Aprile 1962 n° 283;
- gli addetti ai servizi delle U.S.L. e ai Presidi e Servizi Multizonali in materia antinfortunistica e di igiene del Lavoro, artt. 21 e 23 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833;
- gli ispettori dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, ex Dlvo 17 marzo 1995 n° 230);”

Le funzioni dell’U.P.G. sono invece regolate dall’art. 55 del C.P.P. edagli artt. 220 e 223 delle norme d’attuazione, di coordinamento e transitorie del C.P.P.)

Quindi il C.P.P. (che, giova ricordarlo, regolamenta i passaggi e le modalità del processo penale) riconosce anche per le figure sopra ricordate la qualifica di U.P.G.

Giova tuttavia anche ricordare che i servizi SPRESAL sono in capo alla pubblica amministrazione e che i colleghi medici e non, in essa assunti, svolgono per quest'ultima attività amministrativa la più varia: nel momento dell’attività in cui ci si imbatte in un reato o nell’ipotesi di reato, il personale trasforma il suo ruolo da amministrativo in giudiziario.
In quel momento il lavoratore in carico al servizio SPRESAL in qualità di U.P.G. diventa subordinato alla sola Autorità Giudiziaria, alla quale deve riferire senza alcuna interferenza e dalla quale può ricevere ordini, deleghe e disposizioni circa l’attività da svolgere.

Il fatto che un dipendente di una amministrazione, in qualche momento della sua attività, debba dipendere da un’ altra amministrazione può portare a situazioni spiacevoli, perché nella sua veste di U.P.G. egli prende ordini da un Magistrato che però non ha alcun potere verso i suoi superiori gerarchici perché il Magistrato stesso è dipendente da un’ altra amministrazione.
Personalmente, ho trovato con una semplice ricerca in rete traccia di tali (chiamiamole così) disfunzioni...

Ma a prescindere da considerazioni più o meno calzanti sul doppio ruolo l'attività di U.P.G. è regolata da quegli articoli (artt. 55 – 57) del Codice di Procedura Penale e dalle norme di attuazione e coordinamento dello stesso (artt. 220 e 223 D.Lvo 28 Luglio 1989 n. 271).

Art. 55 Funzioni della polizia giudiziaria

1.La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati (347), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (348) e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale (326).
2.Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria (58, 131, 3483, 370, 378).
3.3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57, 383).

Confrontando il primo comma, con le attività normalmente svolte dagli SPRESAL, è del tutto evidente che tali attività (elencate all'art. 20 della L. 833/78) possono comportare sé stante l'acquisizione di notizia dei reati.

Fanno parte delle normali attività dei servizi SPRESAL anche impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze (ed è, a mio avviso ma confortato dal pensiero di amici meglio preparati in materia legale in questo contesto che spesso per impedire ulteriori conseguenze bisogna ricorrere al sequestro).
Last but not least, è compito dei servizi SPRESAL ricercare gli autori e le fonti di prova e svolgere le attività di indagine richieste dalla A.G.
Tenendo conto che tutte le attività svolte dovranno essere verificate nell'eventuale processo penale (in quanto l'attività di P.G. a questo deve tendere) è necessario procedere SEMPRE nel rispetto delle forme e delle norme di garanzia stabilite dal codice penale e di attuazione della procedura penale e difatti:

-l’ ART. 220 D.Lvo 28 Luglio 1989 n. 271 ( norme di attuazione e coordinamento del C.P.P.) cita testualmente:

“-1. Quando nel corso delle attività ispettive di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l’ applicazione della legge penale sono compiuti con l’ osservanza delle disposizioni del codice.”

Tralascio (per spirito di carità) di osservare come l'attività di trasmissione dei dati ex art. 40 D.Lgs 81/08 e succ. mod. venga (anche dai fatti esposti nel presente post) forse erroneamente equiparata ad attività ispettiva (sic.): chi volesse potrà facilmente ritrovare in rete pareri e richieste per istituire flussi informativi da utilizzare a scopo ispettivo, ben prima della emanazione del nuovo T.U.

Oltre agli articoli citati fino ad ora è necessario ricordare gli art. 330 e 331 del C.P.P. perché anch’ essi delineano i compiti e gli obblighi della Polizia Giudiziaria.

Art. 330 C.P.P. (Acquisizione delle notizie di reato.)

“- 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono notizie di reato presentate o trasmesse ………”

Questo articolo è estremamente importante. Se da una prima analisi infatti sembra ribadire quanto affermato dall’ art. 55 C.P.P. là dove afferma che la polizia giudiziaria prende notizia dei reati di propria iniziativa, d'altra parte aggiunge che la polizia giudiziaria (oltre naturalmente il P.M.) riceve le notizie di reato presentate o trasmesse.

La norma alla sua nascita si riferiva evidentemente alle denunce, ai referti od anche agli esposti presentati da privati, quando contengano indizi di reati. Tuttavia appare chiaro come, stante la genericità dei termini utilizzati, anche l'invio coatto dei dati ex art. 40 rientra tra le notizie di reato trasmesse (con buona pace delle dichiarazioni di chi ha difeso la necessità ed il loro utilizzo esclusivamente a fini epidemiologici).

Nel codice di procedura penale vi sono ancora diversi articoli che trattano le modalità di esecuzione e documentazione delle varie attività della Polizia Giudiziaria ed i più rilevanti sono i seguenti.

1 Attività a iniziativa della Polizia Giudiziaria. Da Art.347 ad art. 357 C.P.P.
2 Attività delegata. Artt. 370 – 364-365-373
3 Sequestro. Artt. 321 C.P.P. (sequestro preventivo) art. 354 C.P.P. (sequestro “probatorio”).

Tuttavia, a chi avesse la bontà di leggere gli articoli citati, apparirà chiaro come essi si riferiscano ad attività iniziata dopo comunicazione o acquisizione di notizia di reato.

In altre parole, i dipendenti dei servizi SPRESAL, in forza ad una struttura amministrativa quali sono le ASL, ed incaricati di svolgere le attività previste dall'art. 22 L 833/78, alla luce dell’Art 57 comma 3 nota 6 del C.P.P. assumono anche la qualifica d’U. di P.G., con un ruolo quindi che spazia tra polizia amministrativa e polizia giudiziaria.

La polizia amministrativa tende ad impedire il verificarsi d’ogni turbativa dell’ordine giuridico, ed in particolare ad evitare la commissione di reati (ruolo preventivo).
Invece la polizia giudiziaria prende di mira i reati già commessi (ruolo repressivo).
È (forse) superfluo rammentare ancora una volta che gli atti di polizia giudiziaria hanno importanza e rilevanza penale, in quanto dovrebbero tendere a raccogliere le prove necessarie per istituire un procedimento penale.
In conclusione (e sempre a mio modesto parere) lo spartiacque tra l’attività amministrativa e l’attività di Polizia Giudiziaria sta nell’emergenza d’indizi di reato.
Sino a che tali indizi non emergono, l’attività dei funzionari dei servizi SPRESAL non dovrebbero svolgersi nelle forme e nel rispetto delle norme del C.P.P. e di conseguenza atti come sequestri o simili dovrebbero ritenersi non validi.
Attendo commenti e pareri diversi, possibilmente supportati da comunicati ministeriali, note esplicative, giurisprudenza etc. etc.

giancarlo

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (12/03/2010 14:35)

Tutto vero però questo confine mi sembra molto simile alla procedura circa le intercettazione telefoniche che qualcuno vorrebbe che si facciano solo se c'è un reato accertato.
Per sapere se una accertamento sanitario è stato effettuato " a modo " e se la cartella è stata compilata come da normativa questa dovrà essere pur aperta !
Certamente in presenza del medico competente che l'ha compilata proprio per il diritto di difesa qualora si intraveda un'eventuale violazione e quindi notizia di reato.Se sia proceduralmente giusto
effettuare questa " visione" nella sede dell'unità produttiva o aprire le cartelle negli uffici dell'organo di vigilanza non mi sembra così importante sempre che sia rispettato il diritto di difesa .
Almeno a me è accaduto sempre così .
E'chiaro che non stiamo parlando ancora di " sequestro" ma di apertura e presa visione della documentazione sanitaria avanti al medico competente .
Comunque ,nella modalità che tu hai specificato , rimane competenza degli UPG effettuare il sequestro della cartella .

sportgooffy

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (13/03/2010 07:42)

Caro Giancarlo,

innanzitutto ti ringrazio per la risposta.
Il paragone con il DdL sulle intercettazioni mi pare un poco tirato... in quel caso si tratta infatti di indagini "ambientali", cmq in presenza di forti sospetti, mentre voglio sperare che tu non sia tra chi pensa che i MC cmq siano "delinquenti" in via pregiudiziale.
La procedura del prelievo delle cartelle, come già scritto, mi sembra confliggere con quanto previsto nel TU in merito alla conservazione di dati sanitari del lavoratore; dopodichè, scusami, ma il diritto alla difesa (pensavo di essere stato chiaro) scatta in presenza della notizia di reato; più schematicamente... l'UPG (medico) apre la cartella (ne ha chiaramente facoltà, anche nel contesto della sua attività amministrativa), la controlla, e se ravvisa estremi di reato esegue il sequestro (facendo in quel momento scattare il dispositivo del diritto alla difesa).
Questo per rispetto di entrambe le funzioni (amministrativa E giudiziaria, peraltro al momento nella pratica con un netto sbilanciamento verso l'attività repressiva) di cui sono investiti i servizi SPRESAL.
La procedura del prelievo, invece, come d'altra parte ho anticipato, sembrerebbe cmq configurare la quasi certezza che una notizia di reato sarà ravvisabile.

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