Sulla base dell'intervento di Guariniello all'ultimo Congresso SIMLII la Sorveglianza Sanitaria preventiva e periodica è obbligatoria in due casi:
1) Quando previsto dalla normativa (quel che rimane del 303, 277, 626 ecc)
2) Per i rischi indicati nel documento di valutazione dei rischi per i quali, benchè non normati, si ritiene importante ai fini preventivi attivare la sorveglianza sanitaria ai sensi dell' art. 3, comma 1, punto i
Un esempio che Guariniello ha fatto è quello dei lavoratori esposti ai rischi di attività ripetitive degli arti superiori. A prescindere dalle dovute attività di prevenzione primaria se il documento di valutazione dei rischi (a cui il medico competente deve dare una specifica collaborazione) prevede tale rischio e considera importante la sorveglianza sanitaria questa DEVE essere attivata, al di la del fatto che il rischio in questione non sia "normato".
Si richiede anche il parere dei Colleghi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL su questo punto di vista autorevole.
Questa interpretazione, sempre dagli esampi del Procuratore, è applicabile al rischio chimico. Se il processo di valutazione dei rischi ha determinato l'importanza preventiva della sorveglianza sanitaria nei confronti di rischi chimici per i quali ai sensi del D.Lgs 25/2002 non la prevede (compreso il rischio moderato) questa deve essere attivata.
Guariniello ha aggiunto che qualora la sorveglianza sanitaria non possa essere definita obbligatoria (nei due casi descritti) essa deve essere considerata proibita (ai sensi dell'art. 5 della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori).
C'è materia di discussione......
La redazione di MedicoCompetente.it
Condivido pienamente il pensiero del Procuratore Guariniello e gradirei conoscere il punto di vista di altri colleghi sull'argomento. Credo che l'esempio riportato da Guariniello riguardi, però, solo le posture lavorative "incongrue" e non altre.
Cari colleghi,
anche se per molti risulta indigesto, i tempi, con la tempistica (scuasate il bisticcio) richiesta in queste occasioni, stanno lentamente cambiando.
Quando si dice che il D.Lvo sul Chimico impone un cambio di cultura si dice una cosa concreta, per il semplice fatto che si parla di "denaro": tanto per incominciare, stanno pensando le associazioni dei datori di lavoro, vediamo di eliminare "tutte queste visite mediche che non servono a niente".
E, per alcuni versi non mi sento di dare loro torto, almeno formalmente; e lo dico tenuto conto dell'andazzo che, troppo frequentemente, hanno avuto questo tipo di controlli sanitari.
Intendiamoci: la mia non è una posizione moralistica, ma una semplice analisi, magari condita da una certa dose di sarcasmo nei confronti di quei colleghi che vedono ridursi, a volte anche di molto, il loro tran tran visitistico con l'eliminazione della tabella del 303 e con l'eliminazione del concetto di presunzione di rischio che tale tabella informava.
Sicuramente questa crisi nel tran tran di molti costituisce un elemento positivo (come tutte le crisi), dal momento che costringe a spremere le meningi per trovare nuove soluzioni.
In più, a mio modesto modo di vedere, questo decreto legislativo costituisce un forte deterrente per le masse medico legali ed igieniste che si intravedono all'orizzonte, dal momento che richiede, anche allo specialista medico del lavoro, un costante sforzo di adeguamento della formazione in ordine alla valutazione del rischio chimico (cosa tutt'altro che banale).
A parte che, consentitemi una constatazione amara, ma realistica, al momento attuale, da più pensiero il "rischio chimico" derivante dal petrolio iracheno che non altri rischi chimici.
cordialità
Riccardo FALCETTA
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