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Distacco e corretta attestazione idoneità alla mansione lavoratori

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 14291 volte.

antlo_1976

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  • Distacco e corretta attestazione idoneità alla mansione lavoratori
  • (28/03/2010 01:20)

Buongiorno.

I riferimenti normativi da assumere per la fattispecie del “Distacco”
dei Lavoratori sono:


l’art. 30 del Dlgs 276/2003 e l’art.3 comma 6 - Dlgs 81/08.

Dal combinato disposto delle due fonti citate scaturisce che siano
attestate al distaccante/alla Ditta distaccante :


1) la formazione ed informazione del/i lavoratore/i sui rischi
connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali è/sono stato/i
distaccato/i, in ossequio all’obbligo della formazione e informazione
da parte del Datore di Lavoro (di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs.
81/08);

2) la documentazione sanitaria relativa al distaccato con relativa
idoneità alla mansione.

D’altra parte, il datore di lavoro distaccante rimane responsabile, in
caso di rivalsa Inail, in occasione di un infortunio sul lavoro che
“integri un’ipotesi di reato e che sia avvenuto presso il
distaccatario” (pure incaricato della direzione e della sorveglianza
del lavoro).

E ancora, come in ultimo riaffermato dalla stessa Corte di Cassazione
(Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 gennaio 2010, n. 215), “il distacco
del dipendente non spezza il collegamento fra l’interesse
organizzativo del datore di lavoro distaccante e l’esecuzione della
prestazione presso un soggetto terzo, con conseguente permanenza del
criterio obiettivo di allocazione dei rischi connesso alla
responsabilità di impresa, per come previsto dall’art. 2049 cc”.

Di questa “responsabilità d’impresa” attestata al Distaccante (la
caratteristica principale,legittimante del Distacco è proprio
l’interesse produttivo,non meramente economico, del distaccante)
l’ambito della sorveglianza sanitaria dei lavoratori è parte non
marginale ed anzi sostanziale.

Per tali ragioni si ritiene, tanto più nel caso di specie, che
l'emissione dei "certificati medici", relativi all'idoneità alla
mansione dei lavoratori, da parte della Ditta Distaccante (mediante la
Figura del Medico Competente nominata dal Datore di Lavoro) sia
pacifica e legittima.

E' corretto?


Saluti.

Antonio


p.s.: Solo assimilando DISTACCO (ex art. 30 del Dlgs 276/03) e
SOMMINISTRAZIONE (ex art. 26 del Dlgs 276/03) si può giungere PER
ANALOGIA ad una proiezione del compito della Sorveglianza Sanitaria in
capo al Distaccatario (assimilato alla figura
dell’Utilizzatore,propria del Contratto di Somministrazione).
In realtà è solo nel Contratto di Somministrazione (già “Interinale”)
che l'effettuazione della sorveglianza viene attribuita, per esplicita
indicazione di legge, all'impresa utilizzatrice, come ben definito dal
comma 5 dell'art. 23 del Dlgs 276/03 (non esiste analoga indicazione
del Legislatore nell’art. 30 che disciplina invece il Distacco).
Questa Assimilazione (ai fini della Sorveglianza Sanitaria) è, però,
tutt’altro che pacifica.

L'ipotesi del distacco si configura nel momento in cui un datore di
lavoro, per soddisfare un proprio interesse (produttivo- non
strettamente economico), pone temporaneamente uno o più lavoratori a
disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata
attività lavorativa.
In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del
trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
Nel distacco la fornitura di lavoro non è finalizzata alla produzione
dell'impresa distaccataria, ma a quella dell'impresa distaccante,
nell'interesse della quale i lavoratori si spostano presso altro
ambiente lavorativo. Il datore di lavoro è inequivocabilmente il
distaccante. Con tutte le conseguenze (anche in ordine alla
Sorveglianza Sanitaria) che ne derivano.
Nella somministrazione un'impresa (somministratrice) fornisce
esclusivamente il lavoratore ad un'altra impresa che lo utilizza; il
somministratore realizza il
solo interesse produttivo della somministrazione per un proprio fine di lucro.

Quindi: da un lato interesse produttivo del Distaccante“cedente” il
lavoratore, dall’altro mero interesse economico del Somministratore
cedente.

antlo_1976

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  • Re: Distacco e corretta attestazione idoneità alla mansione lavoratori
  • (31/03/2010 19:04)

Nessuno che mi risponda?

ex utente da milano

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  • Re: Distacco e corretta attestazione idoneità alla mansione lavoratori
  • (03/04/2010 14:58)

Non ti risponde nessuno non per maleducazione ma perchè sono argomenti così tecnici che è difficile districarsi. La sorveglianza sanitaria del distaccato (art. 30 del Decr.Leg.vo 276/03) e del lavoratore somministrato (art. 20) è a carico dell'utilizzatore. Al distaccante e al sommistratore spettano gli obblighi dell'informazione e della formazione sui rischi specifici dell'attività prevista dalla mansione mentre gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario e dell'utilizzatore.
Invece i contratti di appalto delle coop che prendono in gestione un appalto o un ramo d'azienda dovranno farsi carico di tutto.

antlo_1976

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  • Re: Distacco e corretta attestazione idoneità alla mansione lavoratori
  • (03/04/2010 15:46)

Perdonami, ma:

In uno dei pochi documenti ufficiali (provenienza : Regione Toscana -Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Usl della Regione) in materia di Sorveglianza Sanitaria in ambito di lavori “atipici” e nuove tipologie di Contratto, a pag. 26, si legge, RELATIVAMENTE AL “DISTACCO” :



“MEDICO COMPETENTE

Il medico competente del datore di lavoro (distaccante) ha in carico la sorveglianza sanitaria del lavoratore distaccato e deve adeguare il protocollo sanitario ai rischi specifici della azienda presso la quale il lavoratore svolge la sua prestazione”.

Riferimento disponibile su:

sup.usl5.toscana.it/websup/download?file_id=187

"Indirizzi operativi della Regione Toscana sul lavoro atipico. Materiale di confronto ad uso dei Servizi di Prevenzione e delle Parti Sociali"


INOLTRE LA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE (215/2010) riafferma chiaramente che il datore di lavoro distaccante è il responsabile non meramente del trattamento normativo ed economico nei confronti del lavoratore distaccato, ma conserva anche tutte le responsabilità in ordine a salute e sicurezza di questi.

antlo_1976

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  • Re: Distacco e corretta attestazione idoneità alla mansione lavoratori
  • (03/04/2010 15:48)

Lo ripeto:

Solo assimilando DISTACCO (ex art. 30 del Dlgs 276/03) e
SOMMINISTRAZIONE (ex art. 26 del Dlgs 276/03) si può giungere PER
ANALOGIA ad una proiezione del compito della Sorveglianza Sanitaria in
capo al Distaccatario (assimilato alla figura
dell’Utilizzatore,propria del Contratto di Somministrazione).
In realtà è solo nel Contratto di Somministrazione (già “Interinale”)
che l'effettuazione della sorveglianza viene attribuita, per esplicita
indicazione di legge, all'impresa utilizzatrice, come ben definito dal
comma 5 dell'art. 23 del Dlgs 276/03 (non esiste analoga indicazione
del Legislatore nell’art. 30 che disciplina invece il Distacco).
Questa Assimilazione (ai fini della Sorveglianza Sanitaria) è, però,
tutt’altro che pacifica.

antlo_1976

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  • Re: Distacco e corretta attestazione idoneità alla mansione lavoratori
  • (03/04/2010 16:10)

errata corrige:

SOMMINISTRAZIONE (ex art. 20 del Dlgs 276/2003)

DISTACCO (ex art. 30 del Dlgs 276/2003)

ex utente da milano

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  • Re: Distacco e corretta attestazione idoneità alla mansione lavoratori
  • (05/04/2010 12:19)

Le linee guida della Toscana sono, a quanto vedo, del 2006.

Il comma 6 dell'art. 3 del d.l. 81/08 a me pare chiaro:
"Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi
tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato."
E' vero che poi esiste la sentenza che tu citi e che a quanto pare è posteriore all'entrata in vigore dell'81 e che va in senso completamente contrario. Però personalmente mi atterrei all'art. 3, comma 6 e non tanto ad una singola sentenza.
In quanto alle linee guida Toscana esse appaiono superate dalla normativa seguente.

antlo_1976

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  • Re: Distacco e corretta attestazione idoneità alla mansione lavoratori
  • (06/04/2010 10:57)

Attenzione che l'art.3 citato è un'arma a doppio taglio...(come mai potrebbe il distaccante garantire al lavoratore distaccato l'informazione e la formazione sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni, se non con una preventiva idoneità alla mansione del lavoratore? la formazione non è sempre "mirata" su una mansione?)
La sentenza citata (come giustamente affermi) davvero,a mio avviso, conferma la piena responsabilità del DATORE DI LAVORO (distaccante) anche in tema di sorveglianza sanitaria.

mforever

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  • Re: Distacco e corretta attestazione idoneità alla mansione lavoratori
  • (08/11/2012 15:02)

salve volevo unì informazione
lavoro presso un' ASL della Lombardia,in questi giorni la stessa ha pubblicato un bando di distacco presso un' Azienda sempre ambito sanitario di Varese( STESSA FASCIA Bs MA DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE),sarei interessato a fare domanda però mi sorge un dubbio e cioè:
QUALORA IO ANDASSI IN DISTACCO PRESSO QUESTA AZIENDA DI VARESE POSSO FARE DOMANDA DI MOBILITà CON IL PROFILO CHE AVEVO NELLA ASL DI APPARTENENZA(AZIENDA PRIMA DEL DISTACCO) IN ALTRA ASL DI UN' ALTRA REGIONE??
SE MI ACCETTASSERO LA MOBILITà POTREI OTTENERE IL TRASFERIMENTO ESSENDO IN DISTACCO IN ALTRA AZIENDA????

GRAZIE ANTICIPATAMENTE

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