Cari Colleghi, con la massima serenità vorrei sottoporre a discussione un ipotetico verbale di ispezione che avrebbe potuto essere redatto (si fa per dire) nel paese della Fantasia alla data fittizia indicata..
Durante il sopralluogo del 23-02-2010:
1. sono state visionate le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori dipendenti della ditta XYZXYZ (26 Dipendenti), al fine di verificarne la congruità fra il Protocollo Sanitario stilato dal Dr Pinco Pallino riportato in cartella sanitaria di rischio e il rispetto dello stesso per 1' emissione dei giudizi di idoneità
2. sono state acquisite con verbale del 23/02/2010 copia delle cartelle sanitarie e di rischio dei seguenti lavoratori : Tizio - Caio - Sempronio - Lucrezio – Nembo Kid;
3. richieste con apposito verbale in medesima data copia delle cartelle sanitarie e di rischio dei seguenti lavoratori: Topolino - Pippo - Clarabella - Minni, successivamente consegnate a questo servizio.
In data 9/03/2010 sono state richieste altresì le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori : Locusta e Cavalletta anche esse successivamente consegnate al servizio scrivente.
Dall' esamina della suddetta documentazione relativamente ai lavoratori indicati nella sottostante tabella è emerso che il Dott. Pinco Pallino nel corso delle visite mediche annuali effettuate ha emesso relativo giudizio di idoneità, ai sensi dell' art. 41 D.Lgs 81/2008, senza che gli stessi fossero stati sottoposti ai seguenti esami previsti peraltro dal protocollo sanitario indicato nella cartella sanitaria e di rischio: emocromo, esami di funzionalità epatica, reticolociti, CDT.
Per quanto sopra, il Dott. PINCO PALLINO, nella sua qualità di MEDICO COMPETENTE della ditta XYZXYZ è in contravvenzione a quanto previsto:
dall'ari. 25, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 punito dall'ari. 58, comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08 che dispone : 1. Il medico competente: b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
PRESCRIZIONI
Ai sensi dell'ari. 20 del D.Lgs 758/94, per l'eliminazione delle contravvenzioni sopraindicate si prescrive, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, quanto segue:
effettuare per i Sig. ri Sempronio e Locusta i seguenti esami previsti dal protocollo sanitario indicato nella cartella e sanitaria e di rischio: emocromo, esami di funzionalità epatica, reticolociti, CDT ed esprimere nuovo giudizio di idoneità alla mansione.
Fine.
sermed il 31/03/2010 07:40 ha scritto:
Cari Colleghi, con la massima serenità vorrei sottoporre a discussione un ipotetico verbale di ispezione che avrebbe potuto essere redatto (si fa per dire) nel paese della Fantasia alla data fittizia indicata..
Durante il sopralluogo del 23-02-2010:
1. sono state visionate le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori dipendenti della ditta XYZXYZ (26 Dipendenti), al fine di verificarne la congruità fra il Protocollo Sanitario stilato dal Dr Pinco Pallino riportato in cartella sanitaria di rischio e il rispetto dello stesso per 1' emissione dei giudizi di idoneità
2. sono state acquisite con verbale del 23/02/2010 copia delle cartelle sanitarie e di rischio dei seguenti lavoratori : Tizio - Caio - Sempronio - Lucrezio – Nembo Kid;
3. richieste con apposito verbale in medesima data copia delle cartelle sanitarie e di rischio dei seguenti lavoratori: Topolino - Pippo - Clarabella - Minni, successivamente consegnate a questo servizio.
In data 9/03/2010 sono state richieste altresì le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori : Locusta e Cavalletta anche esse successivamente consegnate al servizio scrivente.
Dall' esamina della suddetta documentazione relativamente ai lavoratori indicati nella sottostante tabella è emerso che il Dott. Pinco Pallino nel corso delle visite mediche annuali effettuate ha emesso relativo giudizio di idoneità, ai sensi dell' art. 41 D.Lgs 81/2008, senza che gli stessi fossero stati sottoposti ai seguenti esami previsti peraltro dal protocollo sanitario indicato nella cartella sanitaria e di rischio: emocromo, esami di funzionalità epatica, reticolociti, CDT.
Per quanto sopra, il Dott. PINCO PALLINO, nella sua qualità di MEDICO COMPETENTE della ditta XYZXYZ è in contravvenzione a quanto previsto:
dall'ari. 25, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 punito dall'ari. 58, comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08 che dispone : 1. Il medico competente: b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
PRESCRIZIONI
Ai sensi dell'ari. 20 del D.Lgs 758/94, per l'eliminazione delle contravvenzioni sopraindicate si prescrive, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, quanto segue:
effettuare per i Sig. ri Sempronio e Locusta i seguenti esami previsti dal protocollo sanitario indicato nella cartella e sanitaria e di rischio: emocromo, esami di funzionalità epatica, reticolociti, CDT ed esprimere nuovo giudizio di idoneità alla mansione.
Fine.
Sempre rimanendo nel paese della Fantasia, per completezza, puoi dirci quali erano i rischi a cui erano esposti quei lavoratori?
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Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. (Voltaire)
AlfonsoCristaudo il 31/03/2010 11:08 ha scritto:
Sempre rimanendo nel paese della Fantasia, per completezza, puoi dirci quali erano i rischi a cui erano esposti quei lavoratori?
Qualifica Giudizio di idoneità sanitaria del
Capocantiere 10-02-2010
Capocantiere 08-05-2009
Lavoro in quota (oltre ai rischi propri dell'edilizia)
Cari Colleghi, sono stupito che nessuno abbia trovato nulla da dire sull'ipotesi di verbale che ho descritto. Devo quindi pensare che nessuno, di fronte ad una situazione simile, troverebbe alcunché da eccepire... Non credo invece che tutto sia così lineare. La Legge 818 (ma non lo si chiamava “Coso 81?)” continua ad essere imprecisa e malscritta lasciando spazi enormi all'interpretazione. Ma perché l'interpretazione dovrebbe sempre essere contro il MC? Facciamo un'ipotesi: avete formulato un protocollo di SS che non prevede una visita cardiologica e vi trovate un Paziente con una sospetta cardiopatia ed una MMC. Non fate nulla perché non è previsto dal protocollo? E se (come credo) il protocollo non è così vincolante in un senso, perché dovrebbe esserlo in senso opposto? E così vincolante da pretendere una sanzione! Io definirei una presa di posizione del genere aberrante ed estremamente lesiva della dignità professionale. Si nega al Medico la possibilità di deviare seppur leggermente da quanto ha lui stesso deciso. Ma allora, perché affidare al MC la visita medica? Basterebbe predisporre il protocollo e qualunque altro Medico potrebbe applicarlo. Spero vivamente di leggere altri pareri, anche eventualmente contrari a quello da me espresso. Buona Pasquetta a tutti.
sermed il 05/04/2010 10:15 ha scritto:
Cari Colleghi, sono stupito che nessuno abbia trovato nulla da dire sull'ipotesi di verbale che ho descritto. Devo quindi pensare che nessuno, di fronte ad una situazione simile, troverebbe alcunché da eccepire... Non credo invece che tutto sia così lineare. La Legge 818 (ma non lo si chiamava “Coso 81?)” continua ad essere imprecisa e malscritta lasciando spazi enormi all'interpretazione. Ma perché l'interpretazione dovrebbe sempre essere contro il MC? Facciamo un'ipotesi: avete formulato un protocollo di SS che non prevede una visita cardiologica e vi trovate un Paziente con una sospetta cardiopatia ed una MMC. Non fate nulla perché non è previsto dal protocollo? E se (come credo) il protocollo non è così vincolante in un senso, perché dovrebbe esserlo in senso opposto? E così vincolante da pretendere una sanzione! Io definirei una presa di posizione del genere aberrante ed estremamente lesiva della dignità professionale. Si nega al Medico la possibilità di deviare seppur leggermente da quanto ha lui stesso deciso. Ma allora, perché affidare al MC la visita medica? Basterebbe predisporre il protocollo e qualunque altro Medico potrebbe applicarlo. Spero vivamente di leggere altri pareri, anche eventualmente contrari a quello da me espresso. Buona Pasquetta a tutti.
Sull'ipotesi di verbale, da dire caro Sermed, poco o niente.
Credo sia quello che ognuno di noi si debba aspettare se a controllare ci troviamo "osservatori del dito piuttosto che della luna" (ricordi il proverbio cinese? Il dito indica la luna....)
Il tema che tu poni è tuttavia di ben più ampio respiro e ancora una volta l'imputato si chiama 81.
Più passa il tempo più ci possiamo convincere che l'architetto abbia costruito uno strumento inadeguato, incompleto e per alcuni versi inapplicabile, salvo tramite sommo studio ed astuzia non certo finalizzati alla tutela della salute di chichessia.
Molte contraddizioni e imprecisioni vengono a galla "come le palle di pelle di pollo fatte da Apelle figlio di Apollo".
Ho posto quello che mi sembra un caso emblematico: l'obbligo del DDL di ottemperare al disposto dell'art.18, comma 1, lettera c, che alcuni hanno letto con bonaria semplice e distratta vis semplificatoria, ma rappresenta secondo me una possibile arma letale per ogni DDL.
Bada bene come tale disposto confligga poi in maniera stridente con l'ipotesi di una sorveglianza sanitaria attivabile solo all'interno dei rischi previsti "dalle norme vigenti" (questo sostengono molti colleghi, i più direi).
Ma ciò è ancora una volta in contrasto con l'obbligo di valutazione di tutti i rischi che già "nonna 626" aveva identificato come percorso necessario per un coerente esercizio di salvaguardia e di tutela.
A ogni ingenuo lettore verrebbe naturale chiedersi la sequenzialità logica di un percorso valutativo fondato su presupposti che conducono a conclusioni apparentemente contraddittorie: individuo il rischio, gli attribuisco una valenza e poi provvedo ad attenuarlo o meglio ad eliminarlo, con gli strumenti applicabili. Fin qui tutto bene, ha una logica. Ma se il rischio che ho individuato presenta soluzioni attenuative che chiamano in causa una attività sanitaria (chiamiamola sorveglianza ma si potrebbe migliorare il termine allargandolo ad un intervento sanitario non necessariamente ingessato all'interno di un percorso così coercitivo e preconfigurato), allora debbo controllare che il rischio sia "tra quelli previsti dalla normativa" (che al fine vuol dire tutto e niente in quanto la normativa allude a tutti i rischi). Se lo è applico da scolaro diligente gli strumenti che la scienza sanitaria prevede come idonei (e avrei comunque forti dubbi sulla loro effettiva validità ed efficacia in molti casi). Altrimenti.....? Quando il rischio individuato attiva una pratica (qualsivoglia!)di pertinenza sanitaria, giacchè non è previsto dalla normativa mi astengo? E' una follia giuridica! Sarebbe a dire che io individuo un rischio, lo valuto attenuabile con azioni di pertinenza sanitaria e lo lascio tal quale o lo attenuo solo parzialmente in quanto non è previsto?
Non so se il mio è un delirio, forse e sicuramente qualcosa mi sfugge così come mi sfugge come emocromo, esami di funzionalità epatica, reticolociti, CDT possano modificare la qualità della tutela di un lavoratore o l'ottemperanza alla norma, in particolare e soprattutto considerando che il rapporto mc/lavoratore è per definizione un rapporto caratterizzato dalla continuità assistenziale.
Come te sono perplesso nel notare la scarsa partecipazione dei nostri colleghi a quelle tematiche che escono dalle personali esperienze e preoccupazioni, forse a confermare una coerenza della natura umana verso l'esclusiva salvaguardia della specie con indifferenza verso il singolo.
Tcam
Ringrazio Lombardi di aver utilizzato il mio testo postato su altro sito in risposta a sermed, ma lo avrei fatto io stesso successivamente ed avrei preferito farlo io personalmente.
Tcam
lombardi1057 il 05/04/2010 01:10 ha scritto:
Ringrazio Lombardi di aver utilizzato il mio testo postato su altro sito in risposta a sermed, ma lo avrei fatto io stesso successivamente ed avrei preferito farlo io personalmente.
Tcam
Anticipato per la seconda volta, confermo quanto scritto per posta elettronica all Ing Lombardi che ringrazio comunque per la sua partecipazione al dibattito.
Tcam
Medici indolenti & Aziende Netgroup
https://www.facebook.com/retemedicicompetenti/
non bisognerebbe mai distrarsi, ma può capitare...
Che tristezza. Ho inserito questo argomento appositamente su questo sito perché non avrei voluto assistere a dibattiti troppo “accesi”. Camerotto è stato più lungimirante e lo ha riportato sul sito del Conameco dove al momento ci sono stati 70 interventi. (non tutti pertinenti, è vero, ma sintomo di vitalità). Cristaudo ha inizialmente chiesto un chiarimento, poi si è volatilizzato. Vorrei capire: non si risponde perché si ritiene troppo fantasioso il fatto e si pensa “che non potrà mai accadere”? Oppure si teme di esprimere un parere che comunque dovrà essere una presa di posizione? Oppure è così diffusa la mancanza di convinzioni personali? Io personalmente ero sinceramente interessato a capire se la mia convinzione che si trattasse di un abuso fosse solo mia e quindi da considerare sbagliata, o al contrario meritevole di una battaglia che costituisse per il futuro un punto di chiarimento interpretativo. Io capisco che un UPG possa rifugiarsi dietro un “devo far rispettare la Legge” (ma credo sia più verosimile un “devo fare cassa”). Ma fino a che punto è valido il fatto che il protocollo che scrive il Medico lo vincola come un matrimonio? E cambiarlo, come deve essere cambiato (adeguato) il DVR col trascorrere degli anni, quando lo si può cambiare? Sta descritta da qualche parte la modalità di variazione di questo protocollo? Io credo di no. E se pare evidente che un protocollo non possa essere immutabile, io rivendico il diritto di cambiarlo al momento della visita, che ritengo l’atto qualificante del giudizio di idoneità. Ed ora, per favore, esprimete il vostro parere. Grazie. Marco
Il protocollo lo cambio, con mia ovvia responsabilità, ogni volta che lo ritengo necessario. Resta inteso che di questo cambio devo in qualche modo darne atto ufficialmente e solo dopo averlo fatto potrò procedere con le nuove disposizioni.
Se ho letto bene nel protocollo hai indicato certi esami che poi non hai fatto eseguire. La visita cardiologica non è un esempio calzante e ci sta benissimo perché è un accertamento integrativo ( alla fine di ogni mio p.s. aggiungo sempre la frase " ogni altro accertamento sanitario integrativo che il MC reputi necessario"), non credo altrettanto si possa dire per l'assenza di esami che tu hai inserito nel p.s.
Altro sarebbe se tu, in data precedente, avessi modificato il protocollo, cosa che a mio parere hai tutto il diritto di fare secondo scienza e coscenza.
E' vero che si è sentito dire che alcuni MC sono stati sanzionati per non aver inserito nel protocollo la CDT, ma, se la cosa rispondesse al vero, credo sarebbe il caso di richiedere danni in sede civile e di perseguire penalmente per abuso d'ufficio il sanzionatore. Ma questa è un'altra storia.
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