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posture obbligate e movim. ripetitivi

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 8055 volte.

lombardi1057

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  • posture obbligate e movim. ripetitivi
  • (01/04/2010 22:57)

In un locale bar gli addetti al servizio sono soggetti a poture erette prolungate e obbligate oltre a essere costretti a frequenti movimenti ripetitivi per l'inteso utilizzo della macchina per il caffè.
Da ciò ritengo che sia necessario attivare la sorveglianza sanitari al fine anche di valutare la preesistenza di situazioni sfavorevoli alle suddette attività.
Chiedo a chiunque voglia rispondermi un parere motivato in merito.
Grazie.
Sergio RSPP

doc.

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  • Re: posture obbligate e movim. ripetitivi
  • (02/04/2010 08:30)

Senza nessun intento polemico, credo che la necessità, o meno, di predisporre la sorveglianza sanitaria sia un compito del MC e non dell'RSPP.
Nel merito poi la sorveglianza sanitaria, sappiamo tutti, che è regolata dall'art.41 e che quindi è prevista solo per i rischi normati, quindi...

Argeo Maviglia

EtaBeta

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  • Re: posture obbligate e movim. ripetitivi
  • (03/04/2010 10:20)

Se la ripetitività è presente per almeno 2 ore complessive nel turno di lavoro, una valutazione con checklist ocra mi dirà se la sorveglianza è indicata.
Per quanto riguarda la postura eretta, questa non è fissa obbligata e pertanto non dovrebbe comportare disturbi alla colonna

maxmd

maxmd
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  • Re: posture obbligate e movim. ripetitivi
  • (03/04/2010 11:36)

Concordo con aristide e con tiziano, e, anzi, faccio un passo ulteriore.
Nel caso specifico la sorveglianza sanitaria deve, a mio giudizio essere fatta, non solo per il -sacrosanto- discorso sulle ipersuscettibilità individuali ma anche perchè in generale la postura eretta prolungata è un fattore di rischio importante nella la genesi del low-back pain e incide negativamente sulla circiolazione degli arti inferiori.
Non si dimentichi che tale situazione è tra quelle evidanziate dal Legislatore nella 151 come lavorazione vietata alle donne in gravidanza, insieme al rischio chimico, cancerogeno, mmc; quindi, evidentemente, qualcosa significa...
Inoltre il D. Lgs 81, all'articolo 28 comma 1 dice esplicitamente che la valutazione del rischio deve essere fatta per tutti i rischi (...compresi quelli riguardanti le donne in gravidanza) e all'articolo 25 comma 1 lettera a ci ricorda che il medico competente deve predisporre le misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori (che a me pare sia de facto da intendersi come un'estensione della sorveglianza sanitaria a "tutto tondo", quindi anche per i rischi non precisamente normati quale risulterebbe la postura eretta prolungata). Per non parlare del comma 1 dell'articolo 39 e dei riferimenti ai principii della medicina del lavoro e al codice ICOH.
A mio giudizio, quindi, tale attività merita sicuramente di una visita da parte del medico competente.
Cordialità, massimiliano cannas

gianlucalasagni

gianlucalasagni
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  • Re: posture obbligate e movim. ripetitivi
  • (03/04/2010 19:54)

maxmd il 03/04/2010 11:36 ha scritto:
Concordo con aristide e con tiziano, e, anzi, faccio un passo ulteriore.
Nel caso specifico la sorveglianza sanitaria deve, a mio giudizio essere fatta, non solo per il -sacrosanto- discorso sulle ipersuscettibilità individuali ma anche perchè in generale la postura eretta prolungata è un fattore di rischio importante nella la genesi del low-back pain e incide negativamente sulla circiolazione degli arti inferiori.
Non si dimentichi che tale situazione è tra quelle evidanziate dal Legislatore nella 151 come lavorazione vietata alle donne in gravidanza, insieme al rischio chimico, cancerogeno, mmc; quindi, evidentemente, qualcosa significa...
Inoltre il D. Lgs 81, all'articolo 28 comma 1 dice esplicitamente che la valutazione del rischio deve essere fatta per tutti i rischi (...compresi quelli riguardanti le donne in gravidanza) e all'articolo 25 comma 1 lettera a ci ricorda che il medico competente deve predisporre le misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori (che a me pare sia de facto da intendersi come un'estensione della sorveglianza sanitaria a "tutto tondo", quindi anche per i rischi non precisamente normati quale risulterebbe la postura eretta prolungata). Per non parlare del comma 1 dell'articolo 39 e dei riferimenti ai principii della medicina del lavoro e al codice ICOH.
A mio giudizio, quindi, tale attività merita sicuramente di una visita da parte del medico competente.
Cordialità, massimiliano cannas

Non sono molto d'accordo sul discorso "postura eretta prolungata = necessità di sorveglianza sanitaria".
Prima di tutto la sorveglianza sanitaria è effettuata "nei casi previsti dalla normativa vigente...", e non mi pare che la postura eretta prolungata sia citata da alcun articolo della normativa vigente, appunto. Allora, allo stesso modo, bisognerebbe visitare anche chi sta molto seduto, visto che anche la sedentarietà è sicuramente una causa di low-back pain e di altri problemi del rachide e dell’apparato locomotore in generale.
In secondo luogo, il fatto che la postura eretta (per più di metà del turno lavorativo) sia condizione vietata per la donna in gravidanza non significa in alcun modo che sia una condizione che richieda la sorveglianza sanitaria per i lavoratori: allo stesso modo alla donna in gravidanza è vietato anche lavorare su mezzi di comunicazione in moto (ad es. aerei, navi...) o lavorare su scale, condizioni che di per sé non comportano però alcun rischio per la salute del lavoratore e che quindi non richiedono la sorveglianza sanitaria.
Come dici tu, è vero che la valutazione dei rischi deve comprendere "tutti i rischi", ma non è altrettanto vero che per tutti i rischi rilevati vada attivata la sorveglianza sanitaria. E se, come dici sempre tu, il significato dell’art. 25 fosse quello di “estendere la sorveglianza sanitaria a tutto tondo, quindi anche per i rischi non precisamente normati quale risulterebbe la postura eretta prolungata”, allora il solo fatto di essere un lavoratore significherebbe essere necessariamente soggetto a sorveglianza sanitaria, e non mi pare che sia questo il significato della normativa in vigore. il discorso che fai tu secondo me si può fare per il sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore, che non è precisamente normato (ma per cui è necessaria la sorveglianza sanitaria), mentre invece la postura eretta prolungata mi pare che non sia proprio normata per niente.
Poi è ovvio che se si vuole fare sorveglianza sanitaria, per carità, si può fare tranquillamente; però dire che sia obbligatoria secondo me è un po' azzardato.
Saluti.

Gianluca

tcam

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  • Re: posture obbligate e movim. ripetitivi
  • (04/04/2010 00:34)

Purtroppo l’argomento si dispiega su due fronti ed è difficile tenerli uniti se non facendo zapping.
Riporto alcune osservazioni scaturite da altri colleghi. Vi sono in sostanza due posizioni decisamente contrapposte: interventisti ed astensionisti.
E’ comunque bello ed interessante vedere che di qua e di là c’è ancora abbastanza energia e volontà di dibattere.


Re:posture obbligate e sovraccarico biomeccanico 4 ore, 34 minuti fa
Roberto ha scritto:
Postura eretta prolungata in un barista ?
Ma ce lo vedete il barista che per 8 ore sta alla macchina del caffè e sforna espressi, cappucini e quant'altro ininterrottamente ? Ma dai, nemmeno in Autogrill.
Fermo restando che per situazioni particolari (gravide, o soggetti comunque ipersuscettibili come dice Aristide) il discorso può e deve essere , appunto, particolare, ma in generale in queste situazioni non mi pare che si possa parlare di postura eretta prolungata; per fortuna c'è il tempo di fare altre cose, sedersi e muoversi in vario modo, al bancone di un bar.Persino l'allegato B della citata 151 parla di lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario di lavoro, e stiamo parlando di gravide.
Non vedo quella del barista come una attività che imponga la prolungata stazione eretta, che secondo me presuppone una stazione più o meno fissa sul posto (la catena di montaggio, per capirci).
Se no, perchè facciamo distinzione fra postura e deambulazione ?


Caro Roberto, prescindendo del tutto da una valutazione di merito della questione "sorveglianza si/sorveglianza no", sarei propenso ad eccepire rispetto alle tue affermazioni evidenziate.
Quanto al bar in cui ci si siede e si riposa, può essere rappresentato da una attività di quartiere o di periferia, con un operatore di cassa e un barrista tutto fare, ma mal rappresenta le attività commerciali del settore in cui il flusso della clientela è continuo ed intenso con ben poche pause e i ruoli sono altamente differenziati per cui l'addetto alla macchina del caffè, per esempio, fa quello per otto ore consecutive così come il banconista o l'addetto alla cassa.
Certo vi sono picchi di flusso e fasi di relativa calma,come in ogni attività lavorativa.
In un bar di "punta", l'unico posto in cui ci si può sedere è il bagno e le otto ore di postura eretta, anchenelle fasi di minor flusso, sono la regola.
Quanto alla "distinzione tra postura e deambulazione", ti invito a consultare la letteratura in merito e ti accorgerai che in gran parte dei lavori prodotti sin dai primi anni '90, le due condizioni vengono equiparate quanto al determinismo delle lesioni attribuibili ad una postura eretta prolungata.
Ho proprio oggi per curiosità cercato di attenuare la mia quasi completa ignoranza sul tema e ho letto qua e là quello che il web e i siti qualificati riportano sul tema, con non poche sorprese.
Non riporto di seguito nulla in quanto tutto il materiale trovato è in lingua inglese e ho ormai chiaro di quanto sia detestato l'utilizzo di testi non in lingua italiana.
Affrontando il collettivo vituperio, di cui mi faccio carico, riporto una lista di danni attribuiti alla postura eretta, di seguito,a titolo solo esemplificativo.
Ai più curiosi l'invito ad un utile approfondimento del tema.
Ringrazio poi il nostro interlocutore che ha attivato questa attenzione e gli chiederei di confermarci la soddisfazione o meno per le risposte ottenute.

Standing symptoms
(from the TUC report)
• painful feet and legs
• welling in feet and legs
• bunions/corns
• heel problems, including plantar fasciitis/heel spurs
• Achilles tendonitis
• varicose veins
• orthopaedic changes to the feet, including flat feet
• low back pain
• restricted blood flow
• immobilisation/locking of joints
• arthritis in knees and hips
• stiffness in neck and shoulders
• problems in pregnancy and birth defects
• high blood pressure
• heart and circulatory problems


Mi farebbe piacere leggere altre opinioni.
Tcam




Re:posture obbligate e sovraccarico biomeccanico 49 minuti fa
Gianluca Lasagni ha scritto:

“chi è esposto a vibrazioni trasmesse al corpo intero con livello di esposizione inferiore al livello di azione (se è ipersuscettibile potrebbe venirgli una patologia del rachide), chi lavora al VDT per meno di 20 ore settimanali (potrebbe comunque sviluppare astenopia)...”

I casi che citi presentano entrambi la caratteristica di essere condizioni lavorative che di per sé prevedono sorveglianza sanitaria che decade solo in ragione di un fattore temporale (tempo di esposizione o intensità della stessa + tempo per le vibrazioni Total Body).
La scelta del legislatore è opinabilissima in quanto il rischio tra una esposizione a 19 h e 30 min o a 20 h e 30 min è difficilmente differenziabile e comunque sia per questi che per altri rischi vige comunque l’art.18, comma 1 lettera C. rispetto al quale sfido ad ottemperare in assenza di una consulenza sanitaria.
La norma che nessuno tiene in conto, è particolarmente esplicita e penalmente ben sanzionata.
Forse il legislatore distratto, imprevidente ed arruffone, mal guidato assemblatore di istanze a provenienza diversificata e multipla, ha messo nel paniere questa enorme contraddizione senza comprenderne i limiti da un lato e la portata dall’altro? O forse voleva dire che comunque il parere del mc andava sentito prima di adibire il lavoratore alla mansione, salvo non sottoporlo poi a d accertamenti con scadenza periodica?
Oppure, ancor peggio, il dotto legiferatore alludeva all’ottenimento preliminare di un ridicolo certificato di sana e robusta costituzione?
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

Ma a parte quanto sino ad ora detto, il problema non si pone con riguardo alla intensità del rischio, bensì al riconoscimento del rischio stesso in quanto sul piano della quantità si tratta delle otto ore lavorative, salvo straordinari nei periodi di punta.
Negli anni ’80 il lavoro di macchinista (in ogni settore) non prevedeva accertamenti in quanto nel 303/56 il suo rischio non era contemplato(salvo in caso di attività in ambiente unico e tirata con le molle). Il tempo ha determinato diverso orientamento così come per tanti altri rischi non compresi nelle tabelle del decreto.
Ovvio, ma le patologie e i danni si sviluppavano a prescindere dal 303 ed anzi nelle pelletterie a quei tempi le addette a macchina erano le più esposte al normal-esano (che si consumava a chili) in quanto le loro postazioni erano abitualmente localizzate in aree morte dei miserabili ambienti di lavoro dove la ventilazione e non parliamo della aspirazione erano inimmaginabili (chi ha lavorato in quei periodi ricorderà le battaglie per attuare il monitoraggio alle macchiniste).
Ricordiamoci anche che la cancerogenicità dell’amianto era arcinota fino dagli albori del suo impiego industriale ma si è fatto finta di nulla fino a tutti gli anni ’80.La ricostruzione storica delle conoscenze medico- scientifiche sui rischi per la salute derivanti dall’esposizione all’amianto, permette di chiarire la vergognosa connivenza tra scienza ed economia che il caso propone in tutta evidenza.
Molto è stato scritto sull’argomento, anche allo scopo di sottolineare i ritardi con cui le norme legislative hanno recepito l’allarme che già a partire dai primi anni del secolo era stato lanciato da alcuni studiosi sulle terribili conseguenze delle patologie dell’apparato respiratorio conseguenti all’inalazione di fibre di asbesto.
Se poi vuoi proprio farti delle domande del tipo "perchè dovrei visitare...." e cerchi di darti una risposta, prova a risponderti perchè visiti qualcuno solo perchè guida con patente C, D o E o altre e perchè visiti un mulettista allora nel caso che il tecnico consultato abbia come quasi sempre stabilito che il livello di vibrazioni è inferiore al livello d'azione.
Questo non ti mette in crisi? Ti domandi a cosa serva oltre che ad evitare sanzioni a te e al DDL?

Per concludere e non annoiare: la cautela intellettuale, lo spirito critico e la propensione ad un dubbio metodico sono armi irrinunciabili per un medico in generale e per un medico del lavoro in particolare e non si legga questa affermazione come “visitiamo tutti”.
Tcam

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faggiano.danilo

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  • Re: posture obbligate e movim. ripetitivi
  • (04/04/2010 15:06)

Ho letto con estremo interesse le considerazioni fatte fin'ora poichè sto seguendo un caso di una barista che ho sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Ritengo condivisibili le tesi espresse da alcuni colleghi riguardo alla non obbligatorietà della sorveglianza sanitaria. Però mi è venuto un pensiero molto semplice, forse troppo: cosa costa sottoporre a sorveglianza sanitaria un lavoratore per i rischi in esame?
Mi riferisco ai costi che dovrebbe sostenere il DL ed ai "rischi" che il lavoratore dovrebbe correre per essere visitato (nessuno).

Qui non stiamo parlando di far quadrare i conti di un'Azienda Sanitaria, che deve erogare prestazioni sanitarie costose e/o rischiose per i pazienti con fondi limitati. Si tratta di far spendere poco ad un DL in cambio di un vantaggio: fare prevenzione. Il lavoratore, da parte sua, è sempre contento di fare una visita medica in più (ovviamente seria).

Se così non fosse (faccio un discorso un po' venale), nel caso in cui il lavoratore sviluppasse in futuro una sospetta malattia professionale, non avrebbe tutta la documentazione per poter provare un eventuale nesso causale o comunque sancire il progresso del suo stato di salute nel tempo. Secondo me c'è tutto da guadagnare.

Certo, se il DL la mette sulla obbligatorietà o meno, allora crolla tutto. Però fino ad ora son stato fortunato ed ho trovato gente che condivedeva questa mia tesi.

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

lombardi1057

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  • Re: posture obbligate e movim. ripetitivi
  • (04/04/2010 22:39)

Non mi aspettavo una così intensa partecipazione da parte di voi tutti e ve ne sono veramente grato.
Rispondo a quesiti impliciti ed espliciti da voi posti: il medico c'è ma come voi è titubante.
Per alcuni versi ritiene giusta la sorveglianza sanitaria ma poi non è sicuro di volerla attivare e cio ora mi risulta molto meglio comprensibile vedendo le vostre posizioni così differenziate.
Ho letto la questione dell'art, 18 e mi sembra di notevole rilevanza e che richieda una miglior comprensione.
Dalle riflessioni scaturite, premesso che debbono essere sicuramente valutati tutti i rischi, mi pare di poter concludere che il percorso da seguire sia il seguente: individuato il rischio e valuato che possa avere una valenza di tipo sanitario, si possono distinguere i rischi cosiddetti "classificati o normati" da quelli che potremmo chiamare "non classificati" che non per questo non dovranno essere oggetto di attenzione ed attenuazione. Se il meccanismo di attenuazione può avvalersi della sorveglianza sanitaria, direi che questa diviene irrinunciabile.
Nel caso specifico, la postura eretta prolungata (impssibilità pratica di sedersi per un turno di 8 e oltre ore), rappresenta sicuramente un fattore di rischio che deve essere monitorato attraverso un attenta visita medica preventiva e periodica che permetta da un lato di valurare l'idoneità primotive e pio di tenere sotto controllo l'insorgenza o o l'intensificazione dei sintomi correlabili al rischio che la mansione implica.
Consiglierò pertanto il DL e il MC ad attivarsi in tal senso, non sostituendomi nel ruolo del MC ma collaborando con lui in scelte non facili da effettuare, come le vostre opinioni divergenti dichiarano inequivocabilmente.
Augurandomi che il dibattito sia stato di stimolo per riflessioni, vi saluto e vi ringrazio.
Sergio RSPP

ippocrate59

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  • Re: posture obbligate e movim. ripetitivi
  • (06/04/2010 18:14)

forse sono un po' in ritardo rispetto al dibattito, ma ci tengo ad esporre il mio parere: 25 anni di medicina del lavoro mi hanno reso... forse un po' rigido... ma il mio approccio è: dove c'è presenza di rischio tabellato attivo un programma sanitario (con la sola eccezione, peraltro sempre secondaria ad una valutazione del rischio, legata ai movimenti ripetuti a carico dell'arto superiore), altrimenti no. Il tutto con buona pace delle ASL...

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