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articolo 18, comma 1, lettera c: che significa?

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 10376 volte.

tcam

tcam
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  • articolo 18, comma 1, lettera c: che significa?
  • (04/04/2010 15:53)

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

Ho già posto il quesito, senza per ora aver ottenuto spunti interessanti di chiarimento.
In somma non ci avevo fatto caso sino ad ora e non essendo un datore di lavoro la cosa non mi dovrebbe al fine interessare. Mi domando tuttavia come possa un DDL ottemperare a quanto sopra senza la collaborazione di un MC e come possa un medico competente offrire la sua collaborazione senza allestire una completa cartella sanitaria e dunque senza visitare il lavoratore di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che sia esposto a rischi previsti dalla "normativa vigente".

Chi è più colto di me mi aiuti a capire, grazie.
Tcam

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giancarlo

giancarlo
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  • Re: articolo 18, comma 1, lettera c: che significa?
  • (04/04/2010 22:45)

Penso che preveda il caso in cui il ddl faccia svolgere mansioni
non compatibili con le condizioni di salute del lavoratore soprattutto in contraddizione con l'idoneità specifica rilasciata dal MC che lo ha sottoposto a visita medica

gianlucalasagni

gianlucalasagni
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  • Re: articolo 18, comma 1, lettera c: che significa?
  • (04/04/2010 23:13)

tcam il 04/04/2010 03:53 ha scritto:
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

Ho già posto il quesito, senza per ora aver ottenuto spunti interessanti di chiarimento.
In somma non ci avevo fatto caso sino ad ora e non essendo un datore di lavoro la cosa non mi dovrebbe al fine interessare. Mi domando tuttavia come possa un DDL ottemperare a quanto sopra senza la collaborazione di un MC e come possa un medico competente offrire la sua collaborazione senza allestire una completa cartella sanitaria e dunque senza visitare il lavoratore di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che sia esposto a rischi previsti dalla "normativa vigente".

Chi è più colto di me mi aiuti a capire, grazie.
Tcam

La frase (copiata pari pari dal D.Lgs. 626/94) è davvero sibillina. Per le "capacità", ok. Le "condizioni", invece, cosa sono? La legge non parla di "condizioni di salute", quindi non sono del tutto convinto che la cosa (come dici tu) possa riguardare il Medico del Lavoro.

A mio parere, cercando di usare "buonsenso" in pratica andrebbe interpretata in questo modo: tu, Datore di Lavoro, se devi destinare un lavoratore a fare ad es. della manovalanza pesante, scegli un lavoratore alto 190 cm e che pesa 95 kg piuttosto che una lavoratrice alta 150 cm e che pesa 45 kg. Non mi vengono in mente altri esempi.

L'interpretazione più realistica (sempre a mio parere) invece è questa: tu, Datore di Lavoro, sappi che qualunque pregiudizio venga arrecato alla salute e/o alla sicurezza del lavoratore, sarà ascrivibile a una tua colpa perchè dovevi tener conto delle condizioni e delle capacità del lavoratore.

Saluti.

Gianluca

carlpam

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  • Re: articolo 18, comma 1, lettera c: che significa?
  • (05/04/2010 01:08)

gianlucalasagni il 04/04/2010 11:13 ha scritto:


La frase (copiata pari pari dal D.Lgs. 626/94) è davvero sibillina. Per le "capacità", ok. Le "condizioni", invece, cosa sono? La legge non parla di "condizioni di salute", quindi non sono del tutto convinto che la cosa (come dici tu) possa riguardare il Medico del Lavoro.

A mio parere, cercando di usare "buonsenso" in pratica andrebbe interpretata in questo modo: tu, Datore di Lavoro, se devi destinare un lavoratore a fare ad es. della manovalanza pesante, scegli un lavoratore alto 190 cm e che pesa 95 kg piuttosto che una lavoratrice alta 150 cm e che pesa 45 kg. Non mi vengono in mente altri esempi.

L'interpretazione più realistica (sempre a mio parere) invece è questa: tu, Datore di Lavoro, sappi che qualunque pregiudizio venga arrecato alla salute e/o alla sicurezza del lavoratore, sarà ascrivibile a una tua colpa perchè dovevi tener conto delle condizioni e delle capacità del lavoratore.

Saluti.

Gianluca

sono perplesso anch'io ma alla fine proprio per quel "in rapporto alla loro salute " non penso che un Ddl voglia mandare un elettricista su un'antenna se non sia sicuro che non soffra di vertigini od epilessia (sarà idoneo nel caso con limitazioni ) il resto è degno d'un giurista di Michele VIII Paleologo.

mc pol

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  • Re: articolo 18, comma 1, lettera c: che significa?
  • (06/04/2010 10:47)

Mi è capitato di venire a conoscenza che qualche organo di vigilanza chieda anche l'idoneità alla "mansione" di addetto alla squadra di primo soccorso/emergenza. Credo che esistano in giro anche protocolli in tal senso (con rischi quali la MMC, il rischio biolgico, lo stress...). Voi che ne pensate?
Comunque sembrerebbe essere proprio questo il caso in cui potrebbe trovare applicazione l'articolo citato dal collega, oltre che giustificare, a mio avviso, tuttti quei casi in cui la sorveglianza sanitaria non è normata ma necessariaome per i movimenti ripetitivi degli arti superiori e le posture fisse protratte (naturalmente con il combinato disposto di altri articoli).

dr.alesiani

dr.alesiani
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  • Re: articolo 18, comma 1, lettera c: che significa?
  • (06/04/2010 15:56)

mc pol il 06/04/2010 10:47 ha scritto:
Mi è capitato di venire a conoscenza che qualche organo di vigilanza chieda anche l'idoneità alla "mansione" di addetto alla squadra di primo soccorso/emergenza. Credo che esistano in giro anche protocolli in tal senso (con rischi quali la MMC, il rischio biolgico, lo stress...). Voi che ne pensate?
Comunque sembrerebbe essere proprio questo il caso in cui potrebbe trovare applicazione l'articolo citato dal collega, oltre che giustificare, a mio avviso, tuttti quei casi in cui la sorveglianza sanitaria non è normata ma necessariaome per i movimenti ripetitivi degli arti superiori e le posture fisse protratte (naturalmente con il combinato disposto di altri articoli).

............ cosa?????.........qualche organo di vigilanza chieda anche l'idoneità alla "mansione" di addetto alla squadra di primo soccorso/emergenza.
Sapete come si dice a Roma...." ma je scorr.....a il cervello?!?"
Nelle - mie- aziende questa "mansione" non è prevista e allora vuol dire che sono sbagliati, con la mia complicità, tutti i DVR.... "mammamia cumma stò!!!"
Ragazzi , vogliamo fare i medici del lavoro o i quaquaraquà !?!?
Bohhhhhhhhh!

Mario

mc pol

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  • Re: articolo 18, comma 1, lettera c: che significa?
  • (07/04/2010 09:19)

Guarda collega che le stesse linee guida della SIMLII suggeriscono di attivare la sorveglianza sanitaria per gli addetti al primo soccorso/ emergenza, la stessa cosa viene consigliata anche dall'organo di vigilanza della ASL RMC nel testo "La sorveglianza sanitaria dei lavoratori" di F. D'Orsi e coll. (che dovresti conoscere visto che prima facevi riferimento ai DVR ed alle aziende nel territorio di Roma).
Durante un ispezione l'organo di vigilanza di RC (mi è stato detto) ha chiesto i giudizi di idoneità alla mansione per gli addetti al primo soccorso.
Sono tutti dei pazzi?!?
Io e te possiamo anche pensarla in maniera diversa rispetto a tutti questi colleghi e posso anche darti ragione ma dopo averne discusso: troppo facile liquidare la questione con un "siamo medici del lavoro o quaquaraqua..."!!??

maxmd

maxmd
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  • Re: articolo 18, comma 1, lettera c: che significa?
  • (07/04/2010 10:40)

Direi tranquillamente, senza timore di smentite, che è un abuso chiedere l'idoneità professionale per "addetto al primo soccorso".
Innanzitutto perchè l'addetto al primo soccorso non è una mansione lavorativa, in secondo luogo perchè non ci sono rischi lavorativi specifici ai quali questi lavoratori vengono esposti.
Questo, però, non esime il datore di lavoro dall'assegnare a questi compiti (che, indubbiamente, richiedono qualità fisiche e piscologiche) persone in buona salute e motivate.
Tante volte mi è capitato, quando facevo il medico competente, di trovare ai corsi di PS lavoratori a cui avevo dato limitazioni anche improtanti per la mmc o con patologie che ne sconsigliavano il lavoro su turni o con altre limitazioni. In questi casi ho sempre detto al ddl che, se voleva avere un nucleo di primo soccorso efficiente e non soltanto dei nomi per adempiere ad un obbligo di legge sarebbe stato meglio cambiare addetti.
Tra l'altro la 626 (articolo 15, commi 1 e 2) diceva:

IL DATORE DI LAVORO, CONSIDERANDO LA NATURA DELLE ATTIVITÀ E LE DIMENSIONI DELL'AZIENDA, SENTITO IL MEDICO COMPETENTE:

•ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI IN MATERIA DI “PRONTO” SOCCORSO ED ASSISTENZA MEDICA, STABILENDO I RAPPORTI CON I SERVIZI ESTERNI;

DESIGNA UNO O PIÙ LAVORATORI INCARICATI DEL PRONTO SOCCORSO, QUALORA NON VI PROVVEDA DIRETTAMENTE.

...e "sentito il medico competente" secondo me vuol dire prorpio questo: chiedere al medico chi proprio, per vari motivi, non può svolgere questo compito e regolarsi di conseguenza.

Per quanto riguarda il comma citato, io ritengo che "capacità" si riferisca al fatto che il ddl debba impiegare le proprie maestranze con coscienza, senza dargli compiti troppo gravosi o difficili, soprattutto nel caso di lavoratori poco esperti (e in questo modo si ricollega alla successiva lettera e).
La parola "condizioni" invece, mi fa pensare (ma è una mia personalissima opinione, probabilmente un po' fuori dagli schemi) a quella situazione in cui il lavoratore si presenti in azienda con condizioni "mutate" rispetto a quelle standard (per le quali, magari, hs ottenuto la prevista idoneità dal MC). Ad un lavoratore in condizioni psicofisiche alterate (febbre, lutto etc) non possono essere affidati lavori se non con una massima cautela e dopo aver ponderato bene la situazione.
Comunque concordo con i Colleghi sul fatto che si tratti di una frase davvero sibillina.
Cordialità, massimiliano

mc pol

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  • Re: articolo 18, comma 1, lettera c: che significa?
  • (07/04/2010 14:19)

Cito dall'intervento precedente:

"...e "sentito il medico competente" secondo me vuol dire prorpio questo: chiedere al medico chi proprio, per vari motivi, non può svolgere questo compito e regolarsi di conseguenza.".

Il medico competente quindi come farà a rispondere alla seguente domanda, ovvero come dice il collega maxmd, su "chi non può svolgere il compito di addetto al primo soccorso" se prima non visita quel dipendente?
E poi, con quale forma potrà dare una risposta valida anche in termini giuridici se non una forma scritta che rimanga ai posteri quale prova di detta valutazione?
Forse la risposta sarebbe: Visita medica e giudizio di idoneità?
Dico forse perchè chiaramente il dubbio sulla legittimità di tale pratica è venuto anche a me però non so fino a che punto sia un abuso in quanto:
1) se si visita in base ai rischi specifici i rischi dell'addetto al primo soccorso, sempre secondo le linee guida della SIMLII ci sarebbero:
agenti biologici (contatto con l'infortunato), agenti chimici (fumi di incendio o di esplosione), agenti fisici (calore), stress.
Quel protocollo comprenderebbe: visita medica ed esame obiettivo, ecg, spirometria, esami ematochimici.
(Indipendentemente dai giudizi personali, io non sono nemmeno un iscritto, però non si può però far finta che non esistano...)
2) Mi risulta, ma potrei anche sbagliarmi, che l'organo di vigilanza possa anche disporre modifiche ed integrazioni del protocollo sanitario applicato dal medico competente.
Ma, solo e semplicemente seguendo il buon senso, mi chiedo come possa essere designato quale addetto alla squadra di emergenza un lavoratore con una importante limitazione funzionale relativa ad es. all'apparato cardiorespiratorio...ed il datore di lavoro mi risulta che per motivi ovvi (privacy, abuso della professione medica ecc..) non possa di certo visitarlo...sbaglio?
Ed il medico competente, d'altra parte, se non lo visita, come fà a dare un "consiglio" al datore di lavoro? E soprattutto come giustifica quella visita se non è incardinata in un protocollo di sorveglianza sanitaria?
Racconto questa e chiudo:
In un azienda X (non mia, siamo nel pubblico...) venni a sapere da un lavoratore (non medico nè infermiere) che il suo datore di lavoro aveva designato quale addetto alla squadra di primo soccorso una persona non deambulante.
Mi feci una grande risata e se non fosse stato per l'autorevolezza della fonte non ci avrei nemmeno creduto...
Anche quel lavoratore si fece una grande risata e mi chiese se quello forse non era un problema che riguardava il suo medico competente...
In conclusione,a mio parere, non è di facile soluzione anche per l'eventuale difformità di comportamento, oggi, tra i vari organi di vigilanza e le ambigue possibili interpretazioni della norma.

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