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rischio chimico: qualche dubbio, qualche riserva

Questo argomento ha avuto 9 risposte ed è stato letto 4773 volte.

tcam

tcam
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Firenze
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655
  • rischio chimico: qualche dubbio, qualche riserva
  • (06/04/2010 14:20)

Rischio chimico: qualche dubbio
Dopo l’entrata in vigore dell’81 noto una diffusa predisposizione dei consulenti a non modificare le valutazioni del rischio chimico fatte sulla base della normativa preesistente.
In particolare persiste la affermazione di un rischio moderato (o non) e l’oggetto dell’analisi del rischio riguarda ancora e solo i preparati o sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.
Del tutto disatteso e trascurato il punto 3, lettera b, comma 1, dell’art.222.
Altrettanto trascurate le frasi di rischio che identificano i preparati come irritanti e/o sensibilizzanti.
Mi sembra peraltro che non sia prevista una particolare condizione di rischio, che a mio avviso è rilevante, cioè il fatto che vari preparati, pur presenti in quantità tali da poter di per sé rappresentare un rischio irrilevante per la salute, possano avere in comune l’organo bersaglio e dunque non solo sommare la loro “irrilevante” potenziale azione di danno, ma invece accentuarla in modo esponenziale “cooperando” al suo determinismo, sia pur ciascuna in minima percentuale, nella condivisione dell’orano bersaglio.

Quest’ultima notazione, che non mi pare abbia particolare supporto scientifico, penso possa essere presa in considerazione e proposta nelle nostre (ipotetiche) future collaborazioni alle valutazioni del rischio chimico dopo averne magari discusso in questa sede..

Rendo atto alla parte tecnica che ancora una volta l’81 (chi lo ha scritto) non esprima sufficiente lucidità e chiarezza; ciò, se vi fossero dubbi, si dimostra anche nella lettura del testo che si contraddice nei termini: parla infatti di “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori” al comma 2 dell’art 224 per definire le esclusioni dalla sorveglianza sanitaria per poi parlare ancora di rischio moderato all’art.232, comma 4 (……..la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro).

Sono gradite osservazioni e considerazioni sull’argomento.
Tcam

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AlfonsoCristaudo

AlfonsoCristaudo
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  • Re: rischio chimico: qualche dubbio, qualche riserva
  • (07/04/2010 08:42)

tcam il 06/04/2010 02:20 ha scritto:
Rischio chimico: qualche dubbio
Dopo l’entrata in vigore dell’81 noto una diffusa predisposizione dei consulenti a non modificare le valutazioni del rischio chimico fatte sulla base della normativa preesistente.
In particolare persiste la affermazione di un rischio moderato (o non) e l’oggetto dell’analisi del rischio riguarda ancora e solo i preparati o sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.
Del tutto disatteso e trascurato il punto 3, lettera b, comma 1, dell’art.222.
Altrettanto trascurate le frasi di rischio che identificano i preparati come irritanti e/o sensibilizzanti.
Mi sembra peraltro che non sia prevista una particolare condizione di rischio, che a mio avviso è rilevante, cioè il fatto che vari preparati, pur presenti in quantità tali da poter di per sé rappresentare un rischio irrilevante per la salute, possano avere in comune l’organo bersaglio e dunque non solo sommare la loro “irrilevante” potenziale azione di danno, ma invece accentuarla in modo esponenziale “cooperando” al suo determinismo, sia pur ciascuna in minima percentuale, nella condivisione dell’orano bersaglio.

Quest’ultima notazione, che non mi pare abbia particolare supporto scientifico, penso possa essere presa in considerazione e proposta nelle nostre (ipotetiche) future collaborazioni alle valutazioni del rischio chimico dopo averne magari discusso in questa sede..

Rendo atto alla parte tecnica che ancora una volta l’81 (chi lo ha scritto) non esprima sufficiente lucidità e chiarezza; ciò, se vi fossero dubbi, si dimostra anche nella lettura del testo che si contraddice nei termini: parla infatti di “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori” al comma 2 dell’art 224 per definire le esclusioni dalla sorveglianza sanitaria per poi parlare ancora di rischio moderato all’art.232, comma 4 (……..la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro).

Sono gradite osservazioni e considerazioni sull’argomento.
Tcam

Completamente d'accordo con te.
Unico appunto all’art.232, comma 4 si parla sempre di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute e non più di rischio moderato.

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Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. (Voltaire)

Gennaro

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  • Re: rischio chimico: qualche dubbio, qualche riserva
  • (07/04/2010 15:35)

Salute
Anche a me capita di leggere nella parte della valutazione dei rischi specifica per il rischio chimico la frase "rischio moderato" Quando formulo la domanda sul perchè della mancata revisione della valutazione del rischio chimico il consulente mi risponde: Dottore, i programmi che permettono il calcolo automatico non sono ancora aggiornati!!
Quindi concordo con voi sulla necessità che medico competente partecipi attivamente alla valutazione dei rischi. Vorrei aggiungere che i documenti di valutazione dei rischi spesso sono molto tecnici e poco "medici" , cioè manca la relazione del medico competente su quali potenziali danni alla salute i lavoratori possono subire per l'esposizione a quel determinato rischio specifico. Così come penso che sia giunto il momento di uscire dalla mentalità di effettuare una valutazione dei rischi a "compartimenti stagni"...cioè valutare isolatamente ogni rischio specifico senza effettuare una valutazione finale che tiene conto delle eventuali sinergie di effetti tra i vari rischi specifici.
PS..anche io noto una discordanza così come indicato da TCAM per quanto riguarda l'articolo da lui indicato. Infatti la frase conclusiva dell'articolo 232 comma 4 è la seguente " Scaduto inutilmente il termine di cui il presente articolo, la valutazione del rischio MODERATO è comunque effettuata dal datore di lavoro......Forse mi è sfuggito qualcosa?
ecco una nota http://www.cgil.it/Intranet/Archi...missioneConsultivaSettembre09.pdf
:)
Saluti

Gennaro Bilancio

francosic

francosic
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  • Re: rischio chimico: qualche dubbio, qualche riserva
  • (08/04/2010 17:20)

Il 106/2009 ha corretto il termine “moderato” (del comma 4 dell’art. 232 dell’81) in “basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute” .
E proprio per questo, TUTTI i documenti di VdR dovrebbero essere aggiornati, tenendo appunto in considerazione i due rischi degli agenti chimici: quello per la salute (di solito già preso in considerazione nella “626”) e quello per la sicurezza (accennato finora solo vagamente nel generico rischio incendio).

tonyporro

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  • Re: rischio chimico: qualche dubbio, qualche riserva
  • (12/04/2010 13:07)

MI capita spessissimo che nei documenti di val. rischio di aziende edili, il rischio chimico venga definito "basso", "moderato", "irrilevante per la salute" anche in presenza di sostanze classificate con la frase R43; in conseguenza di tale definizione il Dat. di lavoro non ritiene necessaria l'adozione di misure specifiche compresa l'uso di DPI e la sorveglianza sanitaria.
Ho provato a parlate con i vari "tecnici" che redigono il documento: alcuni di questi accettano il mio ragionamento (a mio parere non è possibile che lavoratori edili lavorino senza guanti e senza che ci sia una sorveglianza sanitaria per l'insorgenza di eventuali DAC),altri mi rispondono che l'algoritmo utilizzato dal loro software per la valutazione del rischio chimico è testato e approvato dalla Regione X o da quella Y e si rifiutano di modificare il documento.
Che fare in tale evenienza?
Suggerire al datore di lavoro di cambiare tecnico (con la conseguenza che venga in realtà poi più spesso cambiato il medico competente)?
Scrivere una nota scritta in cui il MC esprime il suo parere ed agire di conseguenza (cioé attivare la sorveglianza sanitaria o prescrivere i DPI)?
Redigere un documento "alternativo"?

francosic

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  • Re: rischio chimico: qualche dubbio, qualche riserva
  • (12/04/2010 17:33)

Suggerirei di scrivere al tecnico: "Caro Tecnico, anche secondo le linee-guida della CE, è altamente improbabile (se non in presenza di minime quantità; grammi, per intenderci)che la manipolazione di una sostanza R 43 implichi un rischio solamente "moderato" o, meglio, "irrilevante per la salute". Per tutelare il DDL, l'RSPP, e sopratutto la salute dei lavoratori, suggerisco quindi di rivedere la valutazione del rischio chimico, considerandolo "non irrilevante per la salute", attuando la ss, e chiedendo ai lavoratori di utilizzare i DPI che sono stati loro forniti".

tonyporro

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  • Re: rischio chimico: qualche dubbio, qualche riserva
  • (12/04/2010 21:49)

francosic il 12/04/2010 05:33 ha scritto:
Suggerirei di scrivere al tecnico: "Caro Tecnico, anche secondo le linee-guida della CE, è altamente improbabile (se non in presenza di minime quantità; grammi, per intenderci)che la manipolazione di una sostanza R 43 implichi un rischio solamente "moderato" o, meglio, "irrilevante per la salute". Per tutelare il DDL, l'RSPP, e sopratutto la salute dei lavoratori, suggerisco quindi di rivedere la valutazione del rischio chimico, considerandolo "non irrilevante per la salute", attuando la ss, e chiedendo ai lavoratori di utilizzare i DPI che sono stati loro forniti".

Scrivo abitualmente al sig. Tecnico ciò che mi suggerisci.
Non mi è chiaro il passo successivo nel caso il sig. Tecnico non voglia aderire alla mia richiesta: il Dat. di lavoro si trova "in mezzo" a due parerei contrastanti di due suoi consulenti...

francosic

francosic
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  • Re: rischio chimico: qualche dubbio, qualche riserva
  • (15/04/2010 16:52)

Ok. Siamo meno "teneri".
Invece di "Tutelare il DDL, l'RSPP e sopratutto la salute dei lavoratori...", scrivi "Per evitare conseguenze penali a DDL e RSPP e sopratutto per tutelare la salute dei lavoratori ...".
Se non la capiscono, allora è meglio perdere un cliente.

tcam

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  • Re: rischio chimico: qualche dubbio, qualche riserva
  • (02/05/2010 13:30)

La giornata di oggi, piovosa e noiosa, offre spazio a discussioni di maggior livello.

A chi ne sa o ne vuol sapere pongo questo quesito:

E' applicabile il fenomeno dell'ormesi alla esposizione a sostanze cancerogene in ambito lavorativo?

Se siamo convinti di ciò, possiamo forse fare un plauso al legislatore che ci invita a considerare la provenienza da altri paesi come fattore di rischio per alcune categorie di lavoratori?

Chi crede di poter dare qualche opinione nel merito (mi ripeto) nuoccia alla nostra ignoranza
Tcam

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tcam

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  • Re: rischio chimico: qualche dubbio, qualche riserva
  • (03/06/2010 23:20)

DVR: “rischio chimico”

Esito della valutazione: basso per la sicurezza irrilevante per la salute

Sostanze prese in considerazione nella valutazione

Disper S : (circa 20 l/anno )
n-esano (40)% (Xn) R: 11,38,48/2051/53,62,65,67
Tetracloroetilene (40%) (Xn) R 40, 51/53

Isomastic T 110 (50 kg/anno)
Esani con n-esano < 5% (Xi /F) R: 11,38,65,67

Wakolflex 5 (100kg/anno)
Acetone, butanone,etilacetato,cicloesano, miscela isomeri alifatici,n-esano max 5% (Xi) R 11

AVIOCREP (30kg/anno)
Esano isomeri con n-esano < 5% (Xn / F) R: 11,36/38,51/53,65,67

Oro 80 (20 l/anno)
2-metil.2,4 pentadiolo (Xi) R: 36/38


Buona valutazione? Condivisibile?
Tcam

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