E' stato pubblicato sul sito ufficiale della SIMLII il documento approvato all'assemblea dei soci, tenutasi in occasione del Congresso nazionale di Giardini-Naxos il 10 ottobre scorso:
http://www.simlii.it/it/news/2013...ea_degli_iscritti_sullallegato3b/
E' disponibile on line sul sito del Ministero del Lavoro il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con le ultime disposizioni integrative e correttive, aggiornato al mese di Ottobre 2013.
Il documento è scaricabile dal seguente link:
http://www.lavoro.gov.it/Sicurezz.../Pages/20131022_testounico81.aspx
Con un recente documento la Commissione per gli interpelli si è occupata di una questione rilevante per l'attività del MC, quella relativa all'obbligo di riproporre una visita medica alla riassunzione - dopo un breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro - dello stesso lavoratore con la stessa mansione e profilo di rischio, nell'intervallo di tempo in cui rimane valido il giudizio di idoneità precedentemente espresso:
http://www.lavoro.gov.it/sicurezz.../MS/Interpello/Pages/default.aspx
La Commissione ha ritenuto che "nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all'art. 41, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore a un anno, il datore di lavoro non è tenuto a effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente".
I colleghi ingegneri,per mezzo di legittimo "lobbing",si prendono un'altra fetta della "formazione degli addetti alle emergenze" (nessun rischio, nessuna sanzione e guadagno sicuro) senza dover fare ulteriori corsi abilitanti alla formazione, necessari invece per i medici...
ecco il link dove leggere la risposta all'interpello:
http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=10491
Questo è il link esatto, il precedente riguarda DVR e strutture penitenziarie:
http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=10493
maurizioturbati il 11/11/2013 08:09 ha scritto:
I colleghi ingegneri,per mezzo di legittimo "lobbing",si prendono un'altra fetta della "formazione degli addetti alle emergenze" (nessun rischio, nessuna sanzione e guadagno sicuro) senza dover fare ulteriori corsi abilitanti alla formazione, necessari invece per i medici...
ecco il link dove leggere la risposta all'interpello:
http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=10493
Non è esattamente come dici tu: per essere Iscritti nell'elenco degli "abilitati 818" si sono dovuti sorbire un corso, non leggerissimo, ed aver sostenuto un esame specifico. Poi è una quetione di logica: se sono abilitati a pensare, progettare e controllare un intero siastema di prevenzione e lotta antincendio, sarebbe davvero strano non fossero capaci di formare alla sola lotta anicendio degli operatori.
Ciò per non dire che non sono solo gli ing a potersi abilitare in questa specialità.
In assoluta analogia, solo i medici possono tenere i corsi di formazione al primo soccorso (e tutti diciamo "ci mancherebbe altro!) ex D.Lgs. 388/03, anzi almeno agli ing "818" si chiede il possesso di una qualificazione professionale successiva al solo titolo abilitante alla professione, tutto sommato come se ai sanitari che possono tenere docenze di formazione in materia di primo soccorso chiedessero almeno la qualifica di "volontari del Soccorso", il che non è. Un fresco pulzello neoiscritto all'OdM può tenere la formazione degli addetti al Primo soccorso anche in un impianto petrolchimico, senza aver mai fatto nemmeno un giorno in un DEA o in un altro presidio di PS.
Ciò, se proprio ci tenete a voler discutere su chi "lobba" e chi non "lobba".
Scusatemi, ma mica vorrete far fare ai medici la formazione sulla lotta antincendio, spero! Sarebbe un'idiozia assolutamente equiparabile al far tenere un corso di formazione al primo soccorso a un ingegnere o a un perito industriale, ma persino ad un "TPALL" - che infatti ogni tanto trovi quelli che ci provano, tra questi ultimi -
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Riporto direttamente la notizia:
Formazione addetti emergenza
[...]
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai corsi tenuti dagli ingegneri abilitati ai sensi della legge n. 818/1984.
In particolare chiedono di sapere se il suddetto professionista sia:
1. adeguatamente titolato, agli effetti del DM 10/0311998, quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso;
2. sia abilitato al rilascio di attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel D.Lgs. n. 81/2008.
Al riguardo si comunica che la materia è ancora disciplinata dal DM 10/03/1998, attualmente in corso di revisione.
[...]
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Il DM 10/03/1998 non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza.
I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio.
Pertanto si ritiene che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all’emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza.
Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall’allegato X del decreto, "i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze", debbano conseguire "l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609".
Infine la Commissione ritiene validi ai fini della formazione prevista dall'art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81 /2008 i suddetti attestati.
Il senso dell'intervento non è quello di fare la guerra agli ingegneri per i corsi anti incendio, ma solo far notare che sono state sanate delle posizioni ante 81/08 con titoli che risalgono al 1984.
Se il senso del decreto 81/08 è la tutela della sicurezza, ma anche della salute dei lavoratori, perchè non abilitare ex nunc i medici competenti iscritti nell'elenco ministeriale, a svolgere i corsi nelle materie di loro competenza (la salute dei lavoratori) senza dover passare attraverso i "corsi abilitanti alla formazione dei formatori"?
La Commissione per gli Interpelli di cui all'art. 12 del D.Lgs. 81/08 ha espresso un recente interpello sull’estensione della normativa sul divieto di fumo anche alle sigarette elettroniche (interpello del 24 ottobre 2013 n. 15/2013), in risposta a un quesito dell’Associazione Bancaria Italiana, che aveva chiesto di sapere se a, parere della Commissione, la normativa sul divieto di fumo fosse estensibile anche alle cosiddette “sigarette elettroniche”.
La commissione ha concluso che - in analogia all'orientamento europeo esistente (considerare le e-cig fuori dal campo di applicazione delle direttive in materia di tabacco, in quanto non lo contengono)- in mancanza di una specifica previsione normativa non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall'art. 51 della Legge n. 3/2003 a tutela della salute dei lavoratori.
Tuttavia, prosegue la Commissione, "in ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro, nell'ambito della propria organizzazione di vietare l'uso delle sigarette elettroniche in azienda; nel caso in cui ciò non avvenga ne potrà essere consentito l'uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l'utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate)".
Il testo completo dell'interpello è reperibile sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro: http://www.lavoro.gov.it/sicurezz.../MS/Interpello/Pages/default.aspx
"Negli ultimi 5 anni gli indici di frequenza e di gravità degli infortuni sul lavoro del personale Enel e delle imprese appaltatrici si sono ridotti rispettivamente del 52% e del 17%, mentre il numero di infortuni gravi e mortali si è ridotto dell’80%. E' il bilancio che apre la Settimana Internazionale della Salute e Sicurezza 2013, l’iniziativa di Enel giunta alla sua sesta edizione che promuove il valore della salute e sicurezza come impegno quotidiano di ogni dipendente dell’azienda e delle imprese appaltatrici. Al dare il via all'evento all’Auditorium Enel di Roma, il presidente e l’amministratore delegato e direttore generale del colosso elettrico, Paolo Andrea Colombo e Fulvio Conti. Con loro anche il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi e il segretario generale del ministero del Lavoro Paolo Pennesi."
( http://www.affaritaliani.it/economia/enel-sicurezza181113.html )
Il gruppo di lavoro per la valutazione del rischio chimico negli ambienti di lavoro della Regione Piemonte ha recentemente aggiornato il noto modello applicativo "Inforisk".
Ulteriori informazioni e il sito per scaricare il nuovo software al link: http://www.quotidianosicurezza.it...giornamento-inforisk-piemonte.htm
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