Quindi nulla, solo un invito a rileggersi gli articoli 25 e 41 del d.lgs. 81/08 ed un invito a leggersi la sotto riportata ordinanza del TAR di Genova su un caso simile:
"REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale ...., proposto da:
………., rappresentata e difesa dall’avv. ....., con domiciliato eletto presso l’avv. ….. nel suo studio in Genova, via Roma, 3/8A;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti del ……………, prot. n………, e in data ………, prot. n.
degli ordini del giorno n. …………., n. …… ,
e per la declaratoria del diritto della ricorrente a non essere nominata “medico competente” ai sensi dell’art. 38, primo comma, lett. d-bis), del d.lgs. n. 81/2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2014 il dott. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che non si ravvisa la sussistenza del periculum in mora, alla luce della natura del pregiudizio allegato e della mancata impugnazione degli atti presupposti, quale l’iscrizione nell’elenco dei medici competenti.
Considerato, comunque, che è opportuno fissare fin d’ora l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito.
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere integralmente compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare in epigrafe.
Fissa la pubblica udienza del 19 marzo 2015 per la trattazione di merito.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
........
faggiano.danilo il 21/08/2014 12:07 ha scritto:
E quindi?
Sul sito ufficiale INAIL è stato reso disponibile il nuovo "primo certificato medico" per la denuncia delle malattie professionale (Mod. 5SS-bis), che a partire dal 1° settembre 2014 sostituirà quello attualmente in uso. Il nuovo certificato è stato adeguato anche alle specifiche del settore della navigazione.
La modulistica è reperibile on-line (al link: http://www.inail.it/internet/defa...dowLabel=T38004288511402998251331 ) e presso le sedi Inail.
dato che il link con l' inail non funziona ho scaricato il modello in formato pdf sulla sezione documentazione malattie professionali
Provate con questo link
http://www.inail.it/internet/defa...dowLabel=T38004288511402998251331
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Il nuovo Certificato di Malattia Professionale,come il precedente deve essere compilato manualmente su carta, perchè non è stato fatto telematico come da anni è il certificato di Infortunio?.Invito l'Inail a farlo, o almeno spiegare come nel 2014 un Istituto di grande rilevanza istituzionale,economico,assicurativo e strategico per la sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro sia rimasto ad un modello cartaceo contro il gran parlare di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.Aggiungo che la Cartella Sanitaria e di Rischio ,che dobbiamo inviare all'Ispesl ora Inail per il fine rapporto dei lavoratori esposti a cancerogeni,anche in questo caso dobbiamo spedire solo il modello di carta,come confermato da una mia richiesta telefonica.Una successiva mail di richiesta per l'invio informatizzato della Cartella a "Inail archivio cancerogeni" non ha avuto risposta
L’Ordine dei Medici ritiene ancora non operante l’obbligo per i medici di assicurarsi contro i danni da responsabilità civile e non attive le sanzioni disciplinari previste dalla legge e dal nuovo codice deontologico all’articolo 54 per chi non si assicura. Lo scrive il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, il dr. Amedeo Bianco, al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, sottolineando che l’obbligo previsto fin dalla manovra Tremonti 2012 e scattato da Ferragosto di quest’anno, non opera “a parere di questa Federazione … fino a quando non sia emanato il decreto di cui all’articolo 3 del decreto legge 158/12”.
(vedi: http://www.doctor33.it/manca-rego...2.html?xrtd=RLCVARVLVAYLVXLSPCSSX )
Ecco il link per scaricare la lettera inviata dalla FNOMCEO al ministro Lorenzin: http://www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=119680
Si è svolto a Roma, l'11 Settembre, un incontro tra Assoprev e Direzione Centrale della Prevenzione INAIL. Resoconto su https://www.assoprev.it
Lo scorso martedì 9 settembre 2014 la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha eletto come vice-presidenti i sen. Aiello e Serafini e come segretari le senatrici Favero e Fucksia (presidente della Commissione, già nominata in data 2 luglio 2014, è la senatrice Fabbri).
Alla collega senatrice Serenella Fucksia le più vive congratulazioni da parte di tutti i medici competenti e gli auguri di un proficuo lavoro anche nella nuova Commissione
(link: http://www.senato.it/notizia?comunicato=47902 )
Sono d'accordissimo, non solo ma potevano almeno prevedere, visto che il documento è scrivibile, di inserire una sola volta i dati comuni alle tre copie da inviare (lavoratore DL e INAIL; oltretutto il modulo on line appare con una data di invio (oggi mi appare il 13/10/2014) non sovrascrivibile se non stampando cancellando e scrivendo a mano... pessimo...
Andrea Angelo Bordiga
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