Ce n'è anche per lui....
La Cassazione Penale, Sezione Quarta, con l'interessante sentenza n. 1834 del 15 gennaio 2010 si è pronunciata in merito alle tresformazioni che il ruolo e le responsabilità dell'RSPP hanno avuto nel tempo a seguito dell'evoluzione normativa che ha interessato questa figura
La Suprema Corte si è così pronunciata: “la designazione del [omissis] quale responsabile del servizio prevenzione e protezione ha posto quest'ultimo in una specifica posizione nei confronti dei beneficiari delle norme antinfortunistiche, competendogli l'osservanza dei compiti dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 [art. 33 D.Lgs. 81/08, n.d.r.] e, tra essi, l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare.
Nel fare ciò, il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui in base al cit. D.Lgs., art. 4, commi 1, 2 e 6 [ora art. 17 c.1 lett. a) in comb. disp. art. 28 D.Lgs. 81/08], tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre all'art. 89 [ora art. 55 D.Lgs. 81/08, n.d.r.] punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere.
Orbene, secondo lo schema originario del decreto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è figura che non si trova in posizione di garanzia, in quanto la responsabilità fa capo al datore di lavoro.
Senonché tale schema originario ha subito nel tempo una evoluzione, che ha indotto il legislatore ad introdurre con il D.Lgs. n. 195 del 2003 una norma (l'art. 8 bis) che prevede la necessità in capo alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una qualifica specifica.
La modifica normativa ha comportato in via interpretativa una revisione della suddetta figura, nel senso che il soggetto designato "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. […]
Con particolare riguardo alle funzioni che il D.Lgs. 626 del 1994, art. 9 [ora art. 33 D.Lgs. 81/08, n.d.r.], riserva al “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'inottemperanza alle stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare un'omissione "sensibile" tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio.
Per altro verso, considerata la particolare conformazione concepita dal legislatore per il sistema antinfortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire con il datore di lavoro, deve, come si è detto, presumersi che, ove una situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla.”
Mario
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