Che ne dite, può andare?
ALLEGATO di pg. della cartella sanitaria
OGGETTO: applicazione dell’art.41, comma 2 lettera b del DLgs 81/08
“Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;
Il sottoscritto informato della presenza di rischi per la propria salute a seguito della attività e delle mansioni svolte che non prevedono sorveglianza sanitaria obbligatoria, chiede l’applicazione dell’articolo in oggetto e di essere sottoposto ad accertamenti sanitari come previsto all’art. 41, comma 2, lettere a, b,c, di seguito riportato.
“Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
il lavoratore ………………………………………………………………………………………
data:
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E'comma 1 lettera b
Tcam
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Salute
Modificherei il comma nel modo seguente
a) nei casi in cui dalla valutazione dei rischi risulta che i lavoratori siano esposti a rischi specifici che causano un danno alla salute.
Gennaro Bilancio
Penso che questa sia una delle problematiche più importanti e complesse.
Se ci si basasse unicamente sul dettato normativo che la sorveglianza sanitaria è consentita esclusivamente per i rischi normati, il MC potrebbe attivarsi solo in queste situazioni:
RISCHI NORMATI CON CERTEZZA
RISCHIO NORMA
Movimentazione manuale dei carichi Art. 167 D.Lgs. 81/08
Attrezzature munite di videoterminali Art. 172 D.Lgs. 81/08
Rumore Art. 187 D.Lgs. 81/08
Vibrazioni Art. 199 D.Lgs. 81/08
Campi elettromagnetici Art. 206 D.Lgs. 81/08
Radiazioni ottiche artificiali Art. 213 D.Lgs. 81/08
Agenti chimici Art. 221 D.Lgs. 81/08
Agenti cancerogeni e mutageni Art. 233 D.Lgs. 81/08
Amianto Art. 246 D.Lgs. 81/08
Agenti biologici Art. 266 D.Lgs. 81/08
Stress lavoro correlato Art. 28 comma 1 D.Lgs. 81/08
Lavoro notturno D.Lgs 532/99; D.Lgs 66/03;
D.Lgs12/2008
Radiazioni ionizzanti Art. 233 D.Lgs. 81/08;
D.Lgs 230/1995
Lavoro nei cassoni ad aria compressa Art. 34 del D.Lgs 321/56
Lavoro svolto da minori Legge 997/67
RISCHI CON INTERPRETAZIONE ESTENSIVA (FORSE DUBBIA)
RISCHIO NORMA
movimenti ripetitivi arti superiori Art. 167 comma 2 lettera b)
D.Lgs. 81/08
Posture incongrue Art. 167 comma 2 lettera b)
D.Lgs. 81/08
Microclima Art. 187 D.Lgs. 81/08
Se invece, come alcuni sostengono, prevalgono altre disposizioni dell'81/08, che qui non cito per brevità e perchè le conosciamo tutti, il MC dovrebbe comunque attivare la sorveglianza sanitaria in tuti i casi da lui ritenuti opportuni, utilizzando i protocolli desumibili dalla letteratura scientifica.
C'è però il piccolo inconveniente, come Alfonso Cristaudo ha giustamente fatto notare in un recente post, che alcuni organi di vigilanza controllano più la forma che il merito ed allora il MC dovrà pure attivarsi in qualche modo per proteggersi, utilizzando quella che purtroppo viene definita medicina difensiva.
In quest'otica la procedura suggerita da Tcam mi sembra corretta, utile ed opportuna.
Così il comma 1, lettera b, dell’art.41:
qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal MC correlata ai rischi lavorativi.
Bisogna vedere cosa si intende per “correlata ai rischi lavorativi”.
Una lettura restrittiva è quella di una correlazione comunque normativa, e quindi se i rischi sono compresi in quelli già previsti dalla normativa. Io però tenderei ad escludere questa lettura perché presupporrebbe una omissione del MC che a monte non ha effettuato la SS nei casi previsti e verrebbe in questo modo ad esserne sollecitato dal lavoratore!!
Una lettura più estensiva, con la quale sono più d’accordo, è che il lavoratore può chiedere al MC di essere sottoposto a SS anche per rischi non normati, ma che sono comunque rilevanti ai fini della tutela della sua salute e sicurezza, e quindi qui potrebbero rientrarvi tutti gli altri rischi non normati con certezza.
Ne conseguirebbe, ovviamente che sarebbe necessario attivare tutta una procedura formale, che potrebbe essere:
- il DL e/o il MC, magari nel corso della riunione periodica, informano i RLS e questi ultimi informano i lavoratori dei possibili rischi sulla salute connessi ad un particolare rischio che però risulta non normato, oppure il DL e/o il MC informano direttamente i lavoratori circa i rischi lavorativi presenti ma non normati;
- i lavoratori formulano la richiesta per iscritto;
- il MC esprime parere favorevole, aggiorna il piano sanitario e ne da comunicazione scritta al DL e all’RSPP;
- questi ultimi effettuato una integrazione al DVR in merito.
Oviamente questi sono solamente liberi appunti del sottoscritto e tutte le critiche hanno piena cittadinanza.
Argeo Maviglia
Credevo fosse una questione che creasse dubbi a un numero maggiore di colleghi.
Argeo Maviglia
doc. il 14/04/2010 08:41 ha scritto:
Credevo fosse una questione che creasse dubbi a un numero maggiore di colleghi.
Anch'io
Tcam
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Cari colleghi... Rimane l'enorme dubbio sul comportamento riguardo i rischi non "normati"... Avete recenti indicazioni da parte di ministero, società scientifiche, legislatura, etc?
Grazie
ilmatt555 il 11/02/2018 05:16 ha scritto:
Cari colleghi... Rimane l'enorme dubbio sul comportamento riguardo i rischi non "normati"... Avete recenti indicazioni da parte di ministero, società scientifiche, legislatura, etc?
Grazie
Che io sappia non è cambiato nulla.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Se ne è parlato in occasione del seminario tenutosi a Cagliari lo scorso venerdì, ovviamente giungendo solo ad alcune indicazioni di massima e solo per alcuni casi, mancando ancora, in gran parte, la copertura delle linee guida raccomandate dalla legge n. 24 dell’8 marzo 2017.
Cercando di sintetizzare: il medico competente è tenuto, in ogni caso, a sentire il lavoratore che ne facesse richiesta, pur non essendo soggetto a sorveglianza sanitaria perché non esposto a rischi normati, o quantomeno escluso perché la loro entità non raggiunge il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione. Quindi valuta se la cosa è di sua competenza, considerando anche che, a causa di eventuale ipersuscettibilità individuale, può ben trattarsi di un problema correlato direttamente all’attività lavorativa (giusto per fare qualche esempio possiamo citare il caso delle patologie su base allergica, o quelle in cui può avere peso determinante una situazione di G6PD carenza, ecc…, e non dimentichiamo che, molto spesso, alcuni rischi, come quello da movimentazione manuale di carichi, sempre per fare un esempio, vengono esclusi a causa dell’utilizzo di criteri non corretti: calcolo effettuato sulla base di una costante di rischio di 25 kg, quando sarebbe necessario abbassarla a 20 o 15 kg, o anche meno, secondo le circostanze. E via dicendo).
Quando il medico competente si rendesse conto che, effettivamente, il problema non è di sua competenza, non farà che consigliare al lavoratore di rivolgersi al proprio medico curante.
In altri casi, può anche essere che la questione sia correlata più o meno strettamente all’attività lavorativa, ma una rigida interpretazione ed applicazione della legge gli impedisce di gestirla pienamente. E anche in questo caso le possibilità sono numerosissime.
Per fare qualche esempio, si può prendere il caso della verifica/esclusione di consumo e abuso di alcol e sostanze stupefacenti (rimaniamo su quanto dispone l’attuale normativa): nelle attività escluse dalle tabelle allegate ai relativi testi di legge, il medico competente non può intervenire, e il datore di lavoro, in caso ne ravveda il motivo (es.: lavorazione particolarmente pericolosa, oppure evidenza di un comportamento non consono del lavoratore, che rappresenta un pericolo per sé e per gli altri), può solo richiedere l’intervento della commissione ASL, ai sensi dell’articolo 5 della legge n.300/’70; la questione si pone nel caso, a seguito di tale accertamento, emergano elementi per cui l’idoneità del lavoratore debba essere messa in discussione: deve essere il medico competente a gestirlo e/o prendersene le relative responsabilità?
Il problema è tutt’altro che raro, e non troverà soluzione, secondo me, fino a quando il medico competente continuerà ad essere così limitato nei suoi poteri e, per contro, così caricato di responsabilità per fatti, circostanze e comportamenti su cui non può intervenire efficacemente e senza interferenze esterne, che si rivelano molto spesso non congrue. E a poco valgono le liberatorie e i contratti per accettazione di incarico pieni di richiami di legge e condizioni sottolineate e controfirmate dalle parti: in caso di contestazione per un presunto illecito non hanno alcun peso e non vengono neanche lette, almeno in prima battuta; per metterne alla prova l’efficacia bisognerebbe portare la questione davanti ad un giudice, ma, di norma, si preferisce evitarlo, quando si può.
Le recenti Linee Guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro (la più importante Società Scientifica in materia)recitano a proposito:
"Come si vede la norma nazionale enfatizza, rispetto alla direttiva comunitaria, il ruolo della SS introducendo regole molto rigide per la stessa attività del MdL-MC.
In particolare, ad esempio, l’articolo 41 al comma 1 limita l’attivazione della SS esclusivamente ai casi previsti dalla normativa vigente, rimandando alla lista di rischi e alle condizioni previste nei titolo successivi.
Nel corso dell’applicazione della normativa del nostro Paese è sorta la questione della legittimità di attivare una SS in assenza di rischi normati ma in presenza di una VdR che ne ha evidenziato la necessità quale efficace strumento di prevenzione e controllo periodico. A tale proposito si sono susseguite varie interpretazioni dei Servizi di Prevenzione delle ASL, talora tra loro discordanti (anche nella stessa
regione). Nell’attesa di una indicazione univoca di tipo istituzionale, se non legislativo, a parere della SIMLII, la SS è da considerarsi giustificabile ogniqualvolta la VdR (siano essi normati o meno) ne obiettivi un’utilità preventiva".
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