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Collaborazione alla valutazione dei rischi

Questo argomento ha avuto 15 risposte ed è stato letto 3145 volte.

Gennaro

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  • Collaborazione alla valutazione dei rischi
  • (14/04/2010 14:57)

Cari colleghi...
Cosa si intende per:
"Il medico competente: collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria"......?
Saluti Gennaro :)

Gennaro Bilancio

dr.alesiani

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  • Re: Collaborazione alla valutazione dei rischi
  • (14/04/2010 15:02)

Gennaro il 14/04/2010 02:57 ha scritto:
Cari colleghi...
Cosa si intende per:
"Il medico competente: collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria"......?
Saluti Gennaro :)

Gennààà !!!
Dove vuoi andare a parare... con questa provocazione

Mario

Gennaro

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  • Re: Collaborazione alla valutazione dei rischi
  • (14/04/2010 18:36)

Nessuna provocazione! discussione pratica e chiarificatrice :)

Gennaro Bilancio

giancarlo

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  • Re: Collaborazione alla valutazione dei rischi
  • (14/04/2010 20:36)

collaborare= lavorare insieme

tcam

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  • Re: Collaborazione alla valutazione dei rischi
  • (14/04/2010 20:45)

Gennaro il 14/04/2010 02:57 ha scritto:
Cari colleghi...
Cosa si intende per:
"Il medico competente: collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria"......?
Saluti Gennaro :)

Vuol dire che il legislatore ha fatto una copia per il mc della chiave della porta che da accesso al sistema, proponendogli o facendoli intendere che poteva entrare, ma quella chiave deve essere attivata e tale attivazione non avviene d'ufficio ma va conquistata combattendo.
Ancora una volta il mc si trova tra le mani strumenti che sono utilizzabili solo con l'ausilio della determinazione a farlo e il rischio che essa porti a maggior danno del vantaggio che offre.
Ma il legislatore, per spronare il mc ad usare gli strumenti che gli ha messo a disposizione, ha predisposto il regime sanzionatorio con cui gli comunica: "alle spalle hai il vuoto, davanti il fuoco", decidi un po' tu......
Tcam

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tcam

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  • Re: Collaborazione alla valutazione dei rischi
  • (15/04/2010 00:47)

Re:Collaborazione alla valutazione dei rischi

Vista l'assoluta attualità del tema della collaborazione alla valutazione del rischio, partirei dal testo del DLgs 81.
Sanzionabile il medico competente che non abbia partecipato alla valutazione del rischio?


Parlo usando un generico buon senso che potrà essere del tutto annullato sul piano giuridico ma se guardiamo il testo del decreto si pone in grande evidenza sia l'obbligo del datore di lavoro di richiedere al mc l'osservanza degli obblighi a suo carico e poco sotto (3 bis) e di vigilare rispetto a ciò.
La responsabilità dei medici competenti compare qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Comma 1,g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto
Comma 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti

E il medico competente
Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,


Ma quando collabora?
Quando il DDL glielo ha richiesto e deve dimostrare di averlo fatto e non basta ancora perchè doveva vigilare sull'operato del medico e richiamarlo rispetto alle sue eventuali omissioni.
E non poteva che saperlo anche se non avesse avuto intelligenza vigilante in quanto, non dimentichiamocelo, la valutazione del rischio la fa proprio il datore di lavoro!!!!!

Tutto ciò come spunto iniziale ad un più convinto dibattito che visti i tempi riterrei urgente ed irrinunciabile.
Tcam

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Gennaro

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  • Re: Collaborazione alla valutazione dei rischi
  • (15/04/2010 06:50)

Buon Giorno:)
Cari colleghi vi ringrazio delle risposte, e vi condivido.
Camerotto ha ragione per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio.
Penso di aver formulato la domanda in modo errato, non intendevo discutere sulla probabilità di essere sanzionati, ma quali atti compie realmente il medico competente quando collabora alla valutazione dei rischi.
Quindi mi chiedo…...
1 Nei casi in cui la valutazione dei rischi non è stata effettuata o durante la sua revisione , il MC collabora insieme agli altri consulenti nella scelta dei metodi più idonei per valutazione?
2. Quando i consulenti non sono in grado di utilizzare i metodi scelti mentre il medico competente ne è capace, sarà lui a valutare i rischi?
3. Quando presentano una valutazione dei rischi già scritta, il medico competente, redige una relazione sanitaria sui probabili danni alla salute e sicurezza dei lavoratori da inserire nel corpo del documento di valutazione dei rischi o scrive solo il protocollo di SS?
4. Al termine delle visite mediche redige una relazione sanitaria (indipendentemente dalla riunione periodica) da inserire nel corpo del documento di valutazione dei rischi?
5 dopo aver fatto i sopralluoghi scrive un documento da inserire nella valutazione dei rischi?
6 Partecipa alla scelta dei DPI?
7 Partecipa alla scelta delle altre misure di prevenzione e protezione da adottare?
8 Segnala al datore di lavoro superamenti di BEI?
9 Partecipa ai programmi di informazione e formazione?
10 altro.....
:)

Gennaro Bilancio

dr.alesiani

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  • Re: Collaborazione alla valutazione dei rischi
  • (15/04/2010 07:30)

Gennaro il 15/04/2010 06:50 ha scritto:
Buon Giorno:)
Cari colleghi vi ringrazio delle risposte, e vi condivido.
Camerotto ha ragione per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio.
Penso di aver formulato la domanda in modo errato, non intendevo discutere sulla probabilità di essere sanzionati, ma quali atti compie realmente il medico competente quando collabora alla valutazione dei rischi.
Quindi mi chiedo…...
1 Nei casi in cui la valutazione dei rischi non è stata effettuata o durante la sua revisione , il MC collabora insieme agli altri consulenti nella scelta dei metodi più idonei per valutazione?
2. Quando i consulenti non sono in grado di utilizzare i metodi scelti mentre il medico competente ne è capace, sarà lui a valutare i rischi?
3. Quando presentano una valutazione dei rischi già scritta, il medico competente, redige una relazione sanitaria sui probabili danni alla salute e sicurezza dei lavoratori da inserire nel corpo del documento di valutazione dei rischi o scrive solo il protocollo di SS?
4. Al termine delle visite mediche redige una relazione sanitaria (indipendentemente dalla riunione periodica) da inserire nel corpo del documento di valutazione dei rischi?
5 dopo aver fatto i sopralluoghi scrive un documento da inserire nella valutazione dei rischi?
6 Partecipa alla scelta dei DPI?
7 Partecipa alla scelta delle altre misure di prevenzione e protezione da adottare?
8 Segnala al datore di lavoro superamenti di BEI?
9 Partecipa ai programmi di informazione e formazione?
10 altro.....
:)

Gennaro , scusami
nella mia prima risposta forse non ho espresso bene la vena umoristica nella provocazione...
..ma se noi non facciamo di già anche tutto quello che tu metti sotto punto di domanda... ma allora cosa facciamo normalmente?
( per caso risulta a qualcuno che misuriamo solo la PA?)
ciao

Mario

Gennaro

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  • Re: Collaborazione alla valutazione dei rischi
  • (15/04/2010 17:35)

Salve
Hai ragione Alesiani, ma mi chiedo quante volte si riesce ad agire nel modo precedentemente indicato?
Per quanto riguarda l'eventualità di una sanzione, penso che un medico competente possa essere sanzionato nel caso in cui non sia stato valutato un rischio o nei casi in cui la valutazione effettuata risulta qualitativamente scadente....faccio il solito esempio....nel caso della valutazione del rischio da mmc, ancora oggi ci si imbatte in documenti in cui nel risultato è scritto l'assenza di rischio perchè il peso non supera i 30 KG!!!, potrei fare altri esempi, ma penso che il concetto sia stato capito. Naturalmente nei casi precedenti il mc è sanzionabile se non ha segnalato al DL la mancata valutazione del rischio specifico, o che la valutazione del rischio oggetto di prescrizione è scadente. Siccome collabora alla VDR il non segnalare inadempienze vuol dire che ne è "corresponsabile" "consensiente". I casi su indicati secondo me indirizzano il mc verso una SS scadente perchè avrà difficoltà a formulare un giudizio di idoneità o diagnosticare una malattia professionale
Quindi sarebbe opportuno evitare quelle aziende con VDR scadenti e DL non collaboranti!!

Gennaro Bilancio

dr.alesiani

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  • Re: Collaborazione alla valutazione dei rischi
  • (15/04/2010 20:26)

Gennaro il 15/04/2010 05:35 ha scritto:
Salve
Hai ragione Alesiani, ma mi chiedo quante volte si riesce ad agire nel modo precedentemente indicato?
Per quanto riguarda l'eventualità di una sanzione, penso che un medico competente possa essere sanzionato nel caso in cui non sia stato valutato un rischio o nei casi in cui la valutazione effettuata risulta qualitativamente scadente....faccio il solito esempio....nel caso della valutazione del rischio da mmc, ancora oggi ci si imbatte in documenti in cui nel risultato è scritto l'assenza di rischio perchè il peso non supera i 30 KG!!!, potrei fare altri esempi, ma penso che il concetto sia stato capito. Naturalmente nei casi precedenti il mc è sanzionabile se non ha segnalato al DL la mancata valutazione del rischio specifico, o che la valutazione del rischio oggetto di prescrizione è scadente. Siccome collabora alla VDR il non segnalare inadempienze vuol dire che ne è "corresponsabile" "consensiente". I casi su indicati secondo me indirizzano il mc verso una SS scadente perchè avrà difficoltà a formulare un giudizio di idoneità o diagnosticare una malattia professionale
Quindi sarebbe opportuno evitare quelle aziende con VDR scadenti e DL non collaboranti!!

Gennà per stringere l'argomento prendendo proprio spunto dal caso MMC
il "tuo" DL o chi per lui si deve convincere , documenti alla mano, che 30 KG non sta più ne in cielo ne in terra e comunque anche 10 ( qualunque azione non sporadica con peso >3 kg) kg sono da valutare se non altro ( visto che siamo medici) con le condizioni fisiche dell'operatore e......... per metterlo con le spalle al muro e farlo ragionare che la cosa non può essere come la presenta lui ( andrebbe solo incontro a dei guai su tutte le direzioni) digli se conosche la parolina magica NIOSH ( io almeno uso questa metodologia) e di cnseguenza se vuole te come MC ma sopratutto se non vuole guai, deve "rivedere" il DVR nella maniera in cui tu MC prospetti ( visto che lo firmi anche!)... altrimenti deve fare a meno di te.

Altro non saprei che dirti.... e questo vale per qualsiasi altro aspetto valutativo.......
Non per millantaree vana gloria o affermare che "io sono bravo" ma semplicemente per correttezza ( almeno spero) professionale e sopratutto per non avere "altre" rogne dall'avvento della 626 e poi 81 , visto che lavoravo dalla 303 dal 1980 ad oggi ho "bazzicato" in più di 50 aziende( da 5 a 300 persone) ma oggi ne ho "scremato" 6 , praticamente una a giorno a cui dedico la mia opera... mi pagano bene, ottimi rapporti con tutte le figure operative ( molto preparate e sensibili) e....io speriamo che me la cavo............ anzi che Dio me la mandi buona per un'altra decina di anni......
Sic !!!!
Ciao
Mario

Mario

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