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collaboratori a partita iva

Questo argomento ha avuto 9 risposte ed è stato letto 11935 volte.

matteom

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3
  • collaboratori a partita iva
  • (16/04/2010 15:58)

Buongiorno volevo domandarvi cosa fare nel caso di una clinica dove tutti i medici lavorano a partita iva e dunque non sono assunti dal datore di lavoro. Il direttore sanitario vorrebbe sottoporli a visita soprattutto per l'alcol dipendenza ma sinceramente parlando con alcuni di loro già si sono mostrati un po' sul piede di guerra.
Ringrazio anticipatamente.

dr.alesiani

dr.alesiani
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497
  • Re: collaboratori a partita iva
  • (16/04/2010 16:35)

matteom il 16/04/2010 03:58 ha scritto:
Buongiorno volevo domandarvi cosa fare nel caso di una clinica dove tutti i medici lavorano a partita iva e dunque non sono assunti dal datore di lavoro. Il direttore sanitario vorrebbe sottoporli a visita soprattutto per l'alcol dipendenza ma sinceramente parlando con alcuni di loro già si sono mostrati un po' sul piede di guerra.
Ringrazio anticipatamente.

1
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la
sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e
seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni;


Sono liberi professionisti con accesso sporadico?
Hanno un rapporto stabile e continuativo?

Siccome trattasi di colleghi e la "posizione" non è chiara , io andrei alla ASL e porrei il quesito ai medici del Servizio Ispettivo e se loro dicono che puoi procedere , i colleghi della clinica hanno poco da obiettare

PS Da quel poco che riesco ad immaginare , comunque ritengo che si debba procedere a SS, e non solo per alcool.
ciao

Mario

gianlucalasagni

gianlucalasagni
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  • Re: collaboratori a partita iva
  • (16/04/2010 18:15)

Io mi trovo nella stessa situazione del collega matteom, cioè seguo una Casa di Cura privata in cui i colleghi operano come liberi professionisti (quindi come lavoratori autonomi). Quando mi hanno chiesto se andavano sottoposti a sorveglianza sanitaria io mi sono rifatto all'art. 21 del D.Lgs. 81/08 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi), secondo cui " ... i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile ... relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico HANNO FACOLTA' di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali".

In definitiva, io non ho ritenuto corretto obbligare i colleghi liberi professionisti a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, per cui la Casa di Cura (d'accordo con me) ha CONSIGLIATO CALDAMENTE ai colleghi di fare la visita medica.

Gianluca

dr.alesiani

dr.alesiani
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497
  • Re: collaboratori a partita iva
  • (16/04/2010 21:50)

gianlucalasagni il 16/04/2010 06:15 ha scritto:
Io mi trovo nella stessa situazione del collega matteom, cioè seguo una Casa di Cura privata in cui i colleghi operano come liberi professionisti (quindi come lavoratori autonomi). Quando mi hanno chiesto se andavano sottoposti a sorveglianza sanitaria io mi sono rifatto all'art. 21 del D.Lgs. 81/08 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi), secondo cui " ... i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile ... relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico HANNO FACOLTA' di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali".

In definitiva, io non ho ritenuto corretto obbligare i colleghi liberi professionisti a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, per cui la Casa di Cura (d'accordo con me) ha CONSIGLIATO CALDAMENTE ai colleghi di fare la visita medica.

Gianluca

GIANLUCA è vero quello che tu riporti
ma ti sottopongo una riflessione
Tu sei un medico come i colleghi che operano nella clinica per altre branche.
Tu ci vai ad esempio 10 gg/anno , quindi sporadicamente e lavori da solo
I colleghi chirurgi o radiologi ad esempio quanti gg ci vanno e per di più non operano come "battitorui liberi" ma rispettano orari, usano la struttura con tutti i mezzi a disposizione e si interfacciano ed intersecano con altro personale secondo degli schemi prefissati.
Secondo te la tua figura libero professionale ha le caratteristiche delle figure libero professionali dei colleghi?
Ho "carpito" da qualche parte e leggi con attenzione vari capoversi esplicativi sull'art 2222 del CC.
( fai attenzione alla 4 e 5 riga del punto B)
Ciao
Mario

(PS se c'è un esame che ho odiato è stata medicina legale quindi sono lontanissimo dalla forma mentis del leguleio, però se ci è richiesto di essere parte non proattiva ma dirigente nel DVR io ritengo che tu debba dire a qualcuno che non sembra questo il caso emblematico dell'applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 81/08)
RICIAO

.............................
...............
A) LE PRESTAZIONI MERAMENTE OCCASIONALI (Art. 2222 e ss. Codice civile)

Si tratta della prosecuzione delle “collaborazioni occasionali” di una volta. Il committente incarica il collaboratore di svolgere una determinata prestazione senza alcun vincolo di subordinazione ed orario. Il collaboratore renderà la propria opera in completa autonomia per quanto concerne il tempo ed il modo della prestazione.
Si tratta di collaborazioni dove è assente il coordinamento con l’attività del committente (il collaboratore non si inserisce in una fase del ciclo produttivo, ad esempio). Manca altresì l’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale (il collaboratore non dirige nessuno e magari non ha nemmeno uno spazio fisico a lui dedicato in azienda).
- “prestazione meramente occasionale ai sensi dell’art. 2222 e ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione ed orario”
- “è escluso che la prestazione di cui in oggetto sia resa quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. “a progetto” e nemmeno quale prestazione occasionale coordinata di cui all’art. 61, c. 2, D. Lgs. 276/03. E’ altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente”;


B) LE PRESTAZIONI OCCASIONALI COORDINATE (Art. 61, c. 2, D.Lgs 276/03)
Reputo non si tratti di una evoluzione delle collaborazioni meramente occasionali, ma, semmai, un particolare tipo di “collaborazioni coordinate e continuative a progetto”, vengono infatti anche definite “mini co.co.co.”.
Sarà infatti presente la coordinazione con il committente e l’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.

- “prestazione occasionale coordinata ai sensi dell’art. Art. 61, c. 2, D.Lgs 276/03, senza vincolo di subordinazione ed orario”

-- “è escluso che la prestazione di cui in oggetto sia resa quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. “a progetto” e nemmeno quale prestazione meramente occasionale di cui all’art. 2222 e ss. del Codice Civile. E’ altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente”;

- “La prestazione occasionale coordinata di cui in oggetto rientra nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come disciplinati dall’art.50 del D.P.R. 917/86 ed è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 (carenza del presupposto soggettivo)”.

Mario

gianlucalasagni

gianlucalasagni
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  • Re: collaboratori a partita iva
  • (17/04/2010 17:04)

Non conosco la fonte dei "capoversi esplicativi" che tu riporti, ma mi pare che siano orientati a interpretazioni di tipo fiscale della normativa (in sostanza ad un discorso di imposte).
Che sappia io, il presupposto giuridico dell'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria è il rapporto di SUBORDINAZIONE, che per definizione non può esistere nel caso di un lavoratore autonomo.
Poi, ovviamente, si può fare tutto, ma dire che le visite sono obbligatorie in questo caso mi sembra un po' "aggressivo".
Comunque, ancora una volta, non si può fare a meno di notare come in questo mestiere, grazie a normative insufficienti ed ambigue, sia vero tutto e il contrario di tutto.
Dunque ancora GRAZIE DI CUORE a chi ha scritto l'81!
Gianluca

carlitos way

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  • Re: collaboratori a partita iva
  • (17/04/2010 17:42)

Cari colleghi, la situazione in esame (medici che operano c/o Casa di Cura con contratto di prestazione ed emissione di fatture IVA, se ho capito bene), diffusa nella sanità privata, in base a diverse letture-interpretazioni tutte valide può configurare:
a) una forma di pseudo-subordinazione che oltre all'obbligo per il Datore di Lavoro di sottoprre a sorveglianza sanitaria tali medici, aprirebbe un contenzioso giuslavoristico interessante,
oppure
b) una forma di "finto" lavoro autonomo, salvo alcune eccezioni da verificare di reale autonomia, tale da applicare l'art. 21. In quest'ultima ipotesi, ritengo che i colleghi farebbero bene a beneficiare (mediante accordo scritto ad hoc) della sorveglianza sanitaria a spese del Datore di Lavoro. In caso di pagamento diretto da parte dei medici "autonomi" della sorveglianza sanitaria, sarebbe opportuno rinegoziare i compensi pattuiti.
l'argomento merita approfondimenti e pareri autorevoli.
Un saluto a tutti

Ama l'amore ma non amare la donna o cadrai sotto il suo possesso

gianlucalasagni

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  • Re: collaboratori a partita iva
  • (17/04/2010 19:36)

carlitos way il 17/04/2010 05:42 ha scritto:
In caso di pagamento diretto da parte dei medici "autonomi" della sorveglianza sanitaria, sarebbe opportuno rinegoziare i compensi pattuiti.

Solo per precisare che, naturalmente, nessuno dei colleghi visitati ha pagato la mia visita medica.

Gianluca

dr.alesiani

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  • Re: collaboratori a partita iva
  • (17/04/2010 22:39)

gianlucalasagni il 17/04/2010 07:36 ha scritto:


Solo per precisare che, naturalmente, nessuno dei colleghi visitati ha pagato la mia visita medica.

Gianluca

Ribadendo che non sono "esperto" in materia giuslavoristica, anzi....
solamente a fini di riflessione vorrei porre quest'altro quesito
Se la legge sulle sostenze psicotrope ( danno a terzi) è valida per il chirurgo dell'ospedale civile di...... ove è dipendente, per quale motivo il chirurgo della clinica..libero professionista, può non essere sottoposto alla stessa legge?
Forse che la sicurezza sul lavoro, financo riferita a terzi, dipende dal tipo di rapporto di lavoro con il DL?
BOOOHHHHHHH !!!!!!!
ciao

Mario

gianlucalasagni

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  • Re: collaboratori a partita iva
  • (18/04/2010 11:31)

dr.alesiani il 17/04/2010 10:39 ha scritto:


Ribadendo che non sono "esperto" in materia giuslavoristica, anzi....
solamente a fini di riflessione vorrei porre quest'altro quesito
Se la legge sulle sostenze psicotrope ( danno a terzi) è valida per il chirurgo dell'ospedale civile di...... ove è dipendente, per quale motivo il chirurgo della clinica..libero professionista, può non essere sottoposto alla stessa legge?
Forse che la sicurezza sul lavoro, financo riferita a terzi, dipende dal tipo di rapporto di lavoro con il DL?
BOOOHHHHHHH !!!!!!!
ciao

Beh, io che sono un libero professionista (non so tu) ho ben capito una cosa: il LAVORATORE secondo la normativa italiana è il LAVORATORE DIPENDENTE, cioè per cui esiste un Datore di Lavoro (che paga le visite e tutto il resto). Tutti gli altri non vengono nemmeno presi in considerazione e non sono oggetto di alcuna tutela, devono solo pagare le tasse e basta.
Anche per quanto riguarda le tossicodipendenze è la stessa cosa: se io sono un autotrasportatore DIPENDENTE di un'Azienda di trasporti e mi fumo uno spinello al venerdì sera, poi lunedì vengo licenziato perchè sono positivo agli accertamenti. Però se sono un padroncino nessuno mi viene a controllare.

Gianluca

Gipsy

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  • Re: collaboratori a partita iva
  • (22/04/2010 22:07)

A mensa verrà quindi servita acqua agli strutturati e vinello chimico dei Castelli ai consulenti a partita IVA!!
Actung!! Inizierà forse il contrabbando degli alcolici in sala mensa?!?!?

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