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Visita preassuntiva e preventiva

Questo argomento ha avuto 3 risposte ed è stato letto 8334 volte.

pier4u

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  • Visita preassuntiva e preventiva
  • (21/04/2010 11:18)

Salve,
lavoro in un EPR in Lombardia. Tutti i nuovi assunti(in prevalenza assegnisti di ricerca) sono fino al 2009. Volevo conferma che questi non devono svolgere la visita preassuntiva, ma solo quelli che andremo ad assumere eventualmente nel 2010.
Inoltre, un nostro dipendente è ritornato a lavoro dopo 5 mesi di malattia. Deve svolgere la visita preventiva anche se utilizzatore solo di videoterminali? Lo stesso dipendente ha anche saltato la visita periodica prevista dalla legge per la sicurezza, dovrebbe quindi svolgere sia la visita periodica che quella preventiva? grazie

pier4u

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  • Re: Visita preassuntiva e preventiva
  • (21/04/2010 11:32)

Chiarisco un punto: se gli assegnisti del 2009 non devono svolgere la visita preassuntiva, devono svolgere la preventiva come tutti gli altri dipendenti? grazie

vupie

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  • Re: Visita preassuntiva e preventiva
  • (21/04/2010 17:29)

Dato per assodato che gli assegnisti di cui scrive siano esposti a rischi per la salute e soggetti a sorveglianza sanitaria, le segnalo che la normativa vigente prevede la possibilità di effettuare le visite preventive (di per sé obbligatorie) in fase preassuntiva, a discrezione del datore di lavoro. Pertanto la visite preventive NON devono essere obbligatoriamente effettuate prima dell'assunzione, bensì prima dell'esposizione ai fattori di rischio. A seguito invece di un'assenza per malattia protrattasi per più di 60 giorni consecutivi è obbligatoria la visita precedente al rientro in servizio. Le visite periodiche seguono necessariamente alle preventive.
Per ulteriori chiarimenti la rimando al testo di legge:

Articolo 41 Sorveglianza sanitaria (decreto 81/08 e s.m.i.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico comptente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni
fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio
di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista
dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno.
Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

vupie

vupie
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  • Re: Visita preassuntiva e preventiva
  • (21/04/2010 17:33)

Segue dal post precedente:


Art. 41 decreto 81/08 e s.m.i.
2 bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del
datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta
dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma
3, del presente decreto.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

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