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Idoneità rilasciata un anno dopo la visita

Questo argomento ha avuto 1 risposte ed è stato letto 2722 volte.

Paperoga65

Paperoga65
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Bologna
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Tecnico della Prevenzione
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  • Idoneità rilasciata un anno dopo la visita
  • (03/05/2010 13:10)

Salve.
In una ditta metalmeccanica l'idoneità alla mansione è stata consegnata ai lavoratori a un anno dalla visita. Di conseguenza chi aveva limitazioni e prescrizioni lo ha scoperto un anno dopo. Anche se il D.Lgs. 81/08 non prevede esplicitamente un termine di consegna dell'idoneità, è possibile configurare la violazione dell’art. 41 comma 6 bis del d.lgs. 81/08 ?

Sempre nella stessa ditta, le visite vengono fatte svolgere nel giorno di riposo degli operai (che essendo turnisti riposano anche nei feriali). Non mi ritrovo un riferimento normativo che preveda le visite in orario di lavoro (ma mi sembrava ci fosse) . Potete darmi indicazioni in merito ?

Grazie a chi mi risponderà.

mc pol

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Milano
Professione
Medico del Lavoro Competente
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  • Re: Idoneità rilasciata un anno dopo la visita
  • (04/05/2010 12:43)

L'applicazione del D.Lgs. 81/08 non deve comportare oneri per i lavoratori (quindi le visite mediche si fanno in orario di lavoro, può anche essere straordinario ma allora deve essere retribuito).
A volte può capitare di rilasciare il giudizio di idoneità dopo mesi dal giorno dalla visita medica in quanto gli accertamenti previsti dal protocollo sanitario (ad esempio esami ematochimici) vengono effettuati dai dipendenti ma solo a distanza di mesi dalla visita medica, per un problema organizzativo non imputabile al medico competente. Non è bello ma non penso che in tal caso la responsabilità sia del medico competente che deve avere tutti gli elementi necessari (stabiliti nel protocollo sanitario) per formulare il suo giudizio di idoneità.
In tal caso il medico competente può anche mantenere sospeso il giudizio fino ad esecuzione degli esami previsti. In quel caso se il lavoratore continua a lavorare però, sarà il datore di lavoro ad assumersene tutte la responsabilità.
Altra situazione può essere quella in cui il medico competente consegna i giudizi in duplice copia al datore di lavoro che magari per negligenza dimentica o ritarda la consegna ai lavoratori. Anche in questo caso la responsabilità è del datore di lavoro.
In generale il dovere di controllare che il medico competente faccia bene il suo lavoro è del datore di lavoro che quindi comunque risponde (anche in concorso di colpa con il medico competente ove vi sia anche colpa di quest'ultimo) nel caso di responsabilità specifiche.
Sicuramente a prescindere da eventuali accertamenti strumentali se il medico competente è in grado di decidere fin dal momento della visita medica, può comunicare fin da subito il giudizio di idoneità (che viene controfirmato dal lavoratore anche in cartella) soprattutto se ci sono limitazioni ed in tal caso la vigilanza sul rispetto delle eventuali prescrizioni/limitazioni date è obbligo posto a carico del datore di lavoro/dirigenti/preposti ciscuno secondo le rispettive competenze ed attribuzioni.

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