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Quale giudizio di idoneità per i lavoratori esposti a rischio "Stress lavoro correlato"?

Questo argomento ha avuto 9 risposte ed è stato letto 5101 volte.

Gennaro

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  • Quale giudizio di idoneità per i lavoratori esposti a rischio "Stress lavoro correlato"?
  • (05/05/2010 06:35)

Buon giorno
Cari colleghi penso che nell'immediato futuro, dobbiamo esprimere giudizi di idoneità per i lavoratori esposti al rischio stress lavoro correlato.
Proiettandomi nel futuro, ed essendo consapevole che difficilmente nel breve tempo, le aziende adotteranno misure preventive adeguate per eliminare, ridurre e/o contenere il rischio al livello più basso possibile mi chiedo: quale giudizio di idoneità deve essere formulato?
Esempio: Un infermiere affetto da patologie che possono essere aggravate dallo stress, svolge la sua attività lavorativa in un reparto "X" in cui il rischio "stress" sia stato valutato alto, quale giudizio di idoneità dovrà essere formulato? Se il giudizio di idoneità sarà temporaneamente non idoneo, , mi chiedo, il MC nel formulare il giudizio di idoneità dovrà limitarsi alla formulazione della non idoneità alla mansione di:
"Infermiere", o di "Infermiere nel reparto x", la risposta sembra banale?
Ho fatto l'esempio dell'infermiere essendo medico competente di una struttura sanitaria, ma siamo consapevoli che il problema di cui sopra può presentarsi per qualsiasi settore.
Cosa ne pensate?,
Saluti :)

Gennaro Bilancio

faggiano.danilo

faggiano.danilo
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  • Re: Quale giudizio di idoneità per i lavoratori esposti a rischio "Stress lavoro correlato"?
  • (05/05/2010 22:17)

Gennaro il 05/05/2010 06:35 ha scritto:
Buon giorno
Cari colleghi penso che nell'immediato futuro, dobbiamo esprimere giudizi di idoneità per i lavoratori esposti al rischio stress lavoro correlato.
Proiettandomi nel futuro, ed essendo consapevole che difficilmente nel breve tempo, le aziende adotteranno misure preventive adeguate per eliminare, ridurre e/o contenere il rischio al livello più basso possibile mi chiedo: quale giudizio di idoneità deve essere formulato?
Esempio: Un infermiere affetto da patologie che possono essere aggravate dallo stress, svolge la sua attività lavorativa in un reparto "X" in cui il rischio "stress" sia stato valutato alto, quale giudizio di idoneità dovrà essere formulato? Se il giudizio di idoneità sarà temporaneamente non idoneo, , mi chiedo, il MC nel formulare il giudizio di idoneità dovrà limitarsi alla formulazione della non idoneità alla mansione di:
"Infermiere", o di "Infermiere nel reparto x", la risposta sembra banale?
Ho fatto l'esempio dell'infermiere essendo medico competente di una struttura sanitaria, ma siamo consapevoli che il problema di cui sopra può presentarsi per qualsiasi settore.
Cosa ne pensate?,
Saluti :)

Il caso è simile a chi è classificato come videoterminalista. In realtà spesso chi lavora al VDT lo fa perchè magari è addetto a lavoro d'ufficio che comprende il rischio VDT. Se questo avesse una patologia "X" che lo rendesse non idoneo come videoterminalista (uso di VDT per almeno 20 ore/sett) il giudizio finale potrebbe essere tranquillamente di "Idoneo con prescrizione/limitazione di non usare il VDT per più di 20 ore/sett", ma non di non fare più la mansione ufficio.
Allo stesso modo l'infermiere del tuo esempio potrebbe essere non idoneo per il solo reparto in questione o, più semplicemente, idoneo con la limitazione di non lavorarci per tutto l'orario lavorativo (così riduciamo l'esposizione).

Spero di non essere troppo folle :-)

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

FRANCO CANGIANI

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  • Re: Quale giudizio di idoneità per i lavoratori esposti a rischio "Stress lavoro correlato"?
  • (06/05/2010 20:22)

Secondo me la valutazione dello stress è una ........pazzesca!!!!!

Gennaro

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  • Re: Quale giudizio di idoneità per i lavoratori esposti a rischio "Stress lavoro correlato"?
  • (07/05/2010 06:14)

Grazie Franco per la risposta
Saluti:)

Gennaro Bilancio

g.bella@inail.it

g.bella@inail.it
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  • Re: Quale giudizio di idoneità per i lavoratori esposti a rischio "Stress lavoro correlato"?
  • (07/05/2010 12:18)

A proposito di "stress" ho provato ad utilizzare il questionario proposto in "Documentazione" mi sembra ben articolato con 15 domande ( derivato dal KARASEK. Ma poi nella griglia di valutazione ho notato che in ( JD ) Job Demand manca la fascia 29 - 41. Qualcuno mi sa dire qualcosa. L'ha mai utilizzato? grazie in anticipo.

Gianfranco Bella

ex utente da milano

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  • Re: Quale giudizio di idoneità per i lavoratori esposti a rischio "Stress lavoro correlato"?
  • (07/05/2010 12:58)

Ciao Gianfranco, non è possibile utilizzare quei range di riferimento indicati ( a parte poi il gap che hai fatto notare) nel documento inserito in quanto il JCQ non ha "valori di riferimento". Esso nasce per studi grossi epidemiologici (sulle malattie cardiovascolari ad es.) in cui viene somministrato anche il JQC allo scopo di studiare l'associazione con il disagio psicofisico al lavoro. Non nasce quindi per la specifica valutazione dei fattori di rischio lavoro-correlati. E' per questo che personalmente sono perplesso per l'utilizzo al nostro scopo. Occorre quindi "costruirsi" il proprio campione e per questo dobbiamo avere un numero elevato di lavoratori.
In ogni caso se vuoi, c'é anche disponibile un software gratuito per la gestione del questionario:
http://medicocompetente.blogspot....na-proposta-di-metodo-per-la.html
C'è una recente proposta operativa del Network per la pervenzione che propone e fornisce materiale gratuito (come dovrebbe essere) che trovi qui:
http://medicocompetente.blogspot....na-proposta-di-metodo-per-la.html

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria non mi trovo molto d'accordo. La normativa prevede che si debba operare la valutazione dei fattori di rischio lavoro-correlati secondo le indicazioni della Commissione, bla, bla. I rischi per i quali si debba attivare la sorveglianza sanitaria sono quelli previsti dalla normativa o dalle linee guida della commissione. La normativa non prevede "gli effetti dello stress" tra i rischi per la salute. Aspettiamo quindi le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (art 41, comma 1 dell'81/08 modificato dal 106/09) che è l'unico organismo preposto a fornire indicazione sugli obblighi di s.s. non previsti dalla normativa.
Ma a parte questo discorso normativo che molti peraltro non condividono, lasciando in capo al d.v.r. la possibilità di attivare la s.s. per rischi non normati, la s.s. nel caso di effetti da stress lavoro correlato sarebbe medicalizzare un problema organizzativo.
Occorre valutare i fattori di rischio ed intervenire sulla relativa bonifica. Alla prima parte collaboriamo noi m.c. ma alla seconda debbono provvedere le direzioni aziendali. Ma non è che dobbiamo attivare la s.s. se all'esito della valutazione dei rischi sono risultate criticità. Bisogna intervenire sui fattori di rischio. Questo è un messaggio difficile da far compenetrare alle direzioni aziendali che vedono la valutazioen dei rischi come uno strumento per "identificare i soggetti deboli" ed intervenire su di loro da un punto di vista medico e piscologico senza intervenire sull'organizzazione. Sarà dura ma non cadiamo in questa trappola che può essere vantaggiosa da un punto di vista lavorativo ma stravolge il significato del nostro intervento.

ex utente da milano

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  • Re: Quale giudizio di idoneità per i lavoratori esposti a rischio "Stress lavoro correlato"?
  • (07/05/2010 12:59)

Il primo link indicato é questo (quello del software per la gestione del questionario di karasek) http://medicocompetente.blogspot....-lo-stress-lavorativo-con-il.html
Scusate!

g.bella@inail.it

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  • Re: Quale giudizio di idoneità per i lavoratori esposti a rischio "Stress lavoro correlato"?
  • (07/05/2010 13:15)

Grazie Cristiano.

Gianfranco Bella

Pennacchio

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  • Re: Quale giudizio di idoneità per i lavoratori esposti a rischio "Stress lavoro correlato"?
  • (07/05/2010 14:58)

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria non mi trovo molto d'accordo. La normativa prevede che si debba operare la valutazione dei fattori di rischio lavoro-correlati secondo le indicazioni della Commissione, bla, bla. I rischi per i quali si debba attivare la sorveglianza sanitaria sono quelli previsti dalla normativa o dalle linee guida della commissione. La normativa non prevede "gli effetti dello stress" tra i rischi per la salute. Aspettiamo quindi le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (art 41, comma 1 dell'81/08 modificato dal 106/09) che è l'unico organismo preposto a fornire indicazione sugli obblighi di s.s. non previsti dalla normativa.
Ma a parte questo discorso normativo che molti peraltro non condividono, lasciando in capo al d.v.r. la possibilità di attivare la s.s. per rischi non normati, la s.s. nel caso di effetti da stress lavoro correlato sarebbe medicalizzare un problema organizzativo.
Occorre valutare i fattori di rischio ed intervenire sulla relativa bonifica. Alla prima parte collaboriamo noi m.c. ma alla seconda debbono provvedere le direzioni aziendali. Ma non è che dobbiamo attivare la s.s. se all'esito della valutazione dei rischi sono risultate criticità. Bisogna intervenire sui fattori di rischio. Questo è un messaggio difficile da far compenetrare alle direzioni aziendali che vedono la valutazioen dei rischi come uno strumento per "identificare i soggetti deboli" ed intervenire su di loro da un punto di vista medico e piscologico senza intervenire sull'organizzazione. Sarà dura ma non cadiamo in questa trappola che può essere vantaggiosa da un punto di vista lavorativo ma stravolge il significato del nostro intervento.[/cite]Condivido e sottoscrivo.Impegnamoci come categoria per far emergere questa posizione al fine di non cadere "di nuovo" nella trappola del visitificio: questa volta no!!

Gennaro

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  • Re: Quale giudizio di idoneità per i lavoratori esposti a rischio "Stress lavoro correlato"?
  • (07/05/2010 15:33)

Pennacchio il 07/05/2010 02:58 ha scritto:
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria non mi trovo molto d'accordo. La normativa prevede che si debba operare la valutazione dei fattori di rischio lavoro-correlati secondo le indicazioni della Commissione, bla, bla. I rischi per i quali si debba attivare la sorveglianza sanitaria sono quelli previsti dalla normativa o dalle linee guida della commissione. La normativa non prevede "gli effetti dello stress" tra i rischi per la salute. Aspettiamo quindi le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (art 41, comma 1 dell'81/08 modificato dal 106/09) che è l'unico organismo preposto a fornire indicazione sugli obblighi di s.s. non previsti dalla normativa.
Ma a parte questo discorso normativo che molti peraltro non condividono, lasciando in capo al d.v.r. la possibilità di attivare la s.s. per rischi non normati, la s.s. nel caso di effetti da stress lavoro correlato sarebbe medicalizzare un problema organizzativo.
Occorre valutare i fattori di rischio ed intervenire sulla relativa bonifica. Alla prima parte collaboriamo noi m.c. ma alla seconda debbono provvedere le direzioni aziendali. Ma non è che dobbiamo attivare la s.s. se all'esito della valutazione dei rischi sono risultate criticità. Bisogna intervenire sui fattori di rischio. Questo è un messaggio difficile da far compenetrare alle direzioni aziendali che vedono la valutazioen dei rischi come uno strumento per "identificare i soggetti deboli" ed intervenire su di loro da un punto di vista medico e piscologico senza intervenire sull'organizzazione. Sarà dura ma non cadiamo in questa trappola che può essere vantaggiosa da un punto di vista lavorativo ma stravolge il significato del nostro intervento.

Condivido e sottoscrivo.Impegnamoci come categoria per far emergere questa posizione al fine di non cadere "di nuovo" nella trappola del visitificio: questa volta no!![/cite]Condivido quanto riportato dai precedenti colleghi , l'obiettivo che mi ero prefisso è stato centrato. Bisogna evitare di medicalizzare lo stress lavoro correlato.
Secondo me, la sorveglianza sanitaria è utile per avere dati utili per la valutazione del rischio. Mi spiego meglio, normalmente, dopo la valutazione dei rischi, formuliamo un protocollo di sorveglianza sanitaria ed effettuiamo le visite mediche. Nello stress lavoro correlato, dai dati ricavati dal colloquio con i lavoratori possiamo individuare le aree critche nell'organizzazione del lavoro, quindi utilizzare la SS per valutare il rischio..o comunque per collaborare.
Saluti:)

Gennaro Bilancio

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