Buongiorno dottori,
vi chiedo un aiuto per un chiarimento che il TU non fornisce.
l'art. 41, comma 2, lett. c, prevede la possibilità della visita medica su richiesta del lavoratore se reputata dal MC correlata al rischio professionale. Lo stesso articolo precisa poi che sulla base delle risultanze della visita medica il MC rilasci uno dei giudizi di idoneità/inidoneità alla mansione.
Vorrei capire se sussiste un potere/DOVERE del MC di emettere uno dei giudizi di idoneità se decide di fare la visita medica, ovvero se possa comunque decidere di non attivare la sorveglianza sanitaria anche dopo aver fatto la visita medica.
Nel mio caso il MC sulla base della documentazione sanitaria e dopo aver fatto la visita non ha emesso il giudizio reputando che fosse ancora valido quello reso in occasione dell'assunzione un anno prima. adesso ci ritroviamo la lavoratrice che fa un ricorso ex art. 41, comma 9, all'ASL e l'ASL che emette un giudizio di idoneità con limitazioni senza però che il MC abbia emesso alcun giudizio. vorremmo poter rispondere all'ASL ma non vorremmo che ci risponda che il MC avrebbe dovuto esprimere il giudizio di idoneità e non avendolo fatto ha violato la norma.
Grazie a chi può rispondermi.
annina il 07/05/2010 10:22 ha scritto:
Buongiorno dottori,
vi chiedo un aiuto per un chiarimento che il TU non fornisce.
l'art. 41, comma 2, lett. c, prevede la possibilità della visita medica su richiesta del lavoratore se reputata dal MC correlata al rischio professionale. Lo stesso articolo precisa poi che sulla base delle risultanze della visita medica il MC rilasci uno dei giudizi di idoneità/inidoneità alla mansione.
Vorrei capire se sussiste un potere/DOVERE del MC di emettere uno dei giudizi di idoneità se decide di fare la visita medica, ovvero se possa comunque decidere di non attivare la sorveglianza sanitaria anche dopo aver fatto la visita medica.
Nel mio caso il MC sulla base della documentazione sanitaria e dopo aver fatto la visita non ha emesso il giudizio reputando che fosse ancora valido quello reso in occasione dell'assunzione un anno prima. adesso ci ritroviamo la lavoratrice che fa un ricorso ex art. 41, comma 9, all'ASL e l'ASL che emette un giudizio di idoneità con limitazioni senza però che il MC abbia emesso alcun giudizio. vorremmo poter rispondere all'ASL ma non vorremmo che ci risponda che il MC avrebbe dovuto esprimere il giudizio di idoneità e non avendolo fatto ha violato la norma.
Grazie a chi può rispondermi.
Tuttaltro che il massimo esperto in materia, provo umilmente a dare la mia interpretazione; il MC é tenuto ad esprimere sempre al termine di una sua visita un giudizio di idoneità; la Sorveglianza Sanitaria si attiva solo invece a seguito della valutazione dei rischi (e secondo taluni solo nei casi o nelle modalità espressamente normate).
A mio modesto avviso su un punto possiamo convenire: una volta che il medico competente decide di fare la visita medica su richiesta del lavoratore e la effettua, a quel punto deve emettere il giudizio di idoneità (che nel caso specifico poteva essere più o meno uguale a quello di un anno prima). Sempre nel caso specifico quindi, secondo me, almeno formalmente, anche se fosse stato sostanzialmente uguale al giudizio di idoneità di un anno prima, un nuovo giudizio di idoneità doveva essere formulato.
Grazie.
Temo anche io che questa sia la corretta interpretazione dell'art. 41 Tu. Il dubbio che non si risolve e se l'ASL, in assenza di un giudizio emesso dal MC possa intervenire ad "integrazione" di quanto avrebbe dovuto fare il Medico.
annina il 19/05/2010 12:31 ha scritto:
Grazie.
Temo anche io che questa sia la corretta interpretazione dell'art. 41 Tu. Il dubbio che non si risolve e se l'ASL, in assenza di un giudizio emesso dal MC possa intervenire ad "integrazione" di quanto avrebbe dovuto fare il Medico.
Si.
Ma come ha potuto l'ASL cronologicamente accettare il ricorso avverso ad un giudizio che mai ci fu o meglio ci fu un anno fà e quindi ben oltre il limite di 30 gg.previsto dal 41????
L'unica scappatoia è che l'ASL interpreti come reiterato al termine della visita straordinaria un giudizio che non ci fu.
Cara Annina credo che meglio tu come avvocato possa risolvere il quesito.
FAS FUIT?
O' munno è munno e cchiù ammunne cchiù scorza iesce
trad. Il mondo è mondo e più lo mondi più scorza fuoriesce (autore:me medesimo)
Il giudizio di idoneità comunque emesso dalla ASL è un provvedimento amministrativo.
In quanto tale è possibile fare ricorso contro di esso al TAR ed eventualmente al Consiglio di Stato. In questo l'Avvocato potrà confortarci.
Io, infatti, a questo punto forse non mi porrei più il problema del mancato giudizio di idoneità espresso del medico competente. La asl in questione cmq ne ha emesso uno.
O comunque era la ASL a doversi porre, come giustamente detto dal collega, il problema che non era stato espresso alcun giudizio di idoneità dal medico competente. Strano che la ASL non se ne sia accorta in quanto per formulare il suo giudizio in questi casi richiede la cartella sanitaria, dispone nuovi accertamenti, rivisita il lavoratore...quindi se ha cmq espresso un giudizio di idoneità penso che fosse perfettamente cosciente del fatto che il medico competente non avesse cmq espresso il suo!
alfrelomba il 21/05/2010 02:47 ha scritto:
Ma come ha potuto l'ASL cronologicamente accettare il ricorso avverso ad un giudizio che mai ci fu o meglio ci fu un anno fà e quindi ben oltre il limite di 30 gg.previsto dal 41????
L'unica scappatoia è che l'ASL interpreti come reiterato al termine della visita straordinaria un giudizio che non ci fu.
Cara Annina credo che meglio tu come avvocato possa risolvere il quesito.
FAS FUIT?
Più che aver considerato reiterato il giudizio di idoneità (condizione INCONCEPIBILE e NON AMMESSA dalle norme) credo che abbia agito evitando di sanzionare la mancata emissione del GdI (che, ammettiamolo, essendo stata cmq eseguita la visita può essere considerato un peccato veniale!)... cmq, avendo emesso il suo, di giudizio, questo risulta valido e gerarchicamente contestabile nelle forme e nei modi già citati.
Intendevo che (verosimilmente) il servizio SPRESAL ha inteso salvaguardare il diritto (al ricorso) della lavoratrice, a cui avrebbe cmq dovuto essere comunicato e consegnato il GdI (che, ricordiamolo, deve riportare le modalità per ricorrere).
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