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art. 5 legge 300

Questo argomento ha avuto 5 risposte ed è stato letto 30743 volte.

dusky

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  • art. 5 legge 300
  • (13/05/2010 11:47)

quali sono i mtovi per cui si fa sottoporre a visita il dipendente da istituti pubblici?
il medico competente può richiedere al datore di lavoro che il dipendente venga inviato visita collegiale perchè impossibilitato ad esprimere giudizio idoneativo per molteplicità di patologie?

gianlucalasagni

gianlucalasagni
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  • Re: art. 5 legge 300
  • (13/05/2010 18:28)

dusky il 13/05/2010 11:47 ha scritto:
quali sono i mtovi per cui si fa sottoporre a visita il dipendente da istituti pubblici?
il medico competente può richiedere al datore di lavoro che il dipendente venga inviato visita collegiale perchè impossibilitato ad esprimere giudizio idoneativo per molteplicità di patologie?

Per quanto ne so io:

1. il motivo per cui un dipendente viene sottoposto a visita ex art. 5 L. 300/70 è la verifica dell'idoneità lavorativa "GENERICA", mentre la verifica dell'idoneità alla mansione SPECIFICA la fa il Medico Competente, ed eventualmente la Commissione ex art. 41 c. 9 del D.Lgs. 81/08 (in caso di ricorso)

2. la visita ex art. 300 può essere richiesta dal Datore di Lavoro o dal lavoratore (non dal Medico Competente). Il Medico Competente può chiedere al Datore di Lavoro quello che ritiene più opportuno, però se ha effettuato una visita medica (preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore o per rientro dopo 60 giorni) deve comunque esprimere un giudizio di idoneità (eventualmente con prescrizioni) o di non idoneità. Dunque secondo me non ha molto senso che sia il Medico Competente a chiedere una verifica dell'idoneità da parte di una commissione pubblica.

p_barbina@yahoo.it

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  • Re: art. 5 legge 300
  • (18/05/2010 16:16)

Non sono d'accordo che il punto 2 di disky. Nei casi che rientrano nell'art. 5 il medico competente deve richiedere la visita sulla base di questo articolo non esprimendo il giudizio di idoneità. Ci troviamo di fronte ai casi, non infrequenti, per cui il medico competente non possa visitare il lavoratore in quanto non vi sono norme che lo consentano, anzi c'è l'art. 5 che lo vieta.

Paolo

matcha

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  • Re: art. 5 legge 300
  • (18/05/2010 18:03)

Cito testualmente dall'art. 5 legge 300:
"Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico".

E' molto chiaro chi può chiedere la visita: il datore di lavoro. Non il lavoratore, non il medico competente. Quest'ultimo, potrà, nei casi che esulano dalla propria competenza, ad esempio ove non si applichi la sorveglianza sanitaria obbligatoria, consigliare il datore di lavoro di fare la richiesta per un art. 5, ma non dovrebbe farlo nei casi in cui si applichi l'81! Il compito è tutto suo!
So però che le asl, anche confinanti, applicano la norma in modo assai variegato e che molti medici competenti hanno l'abitudine di "rimandare" all'art. 5 casi particolarmente complessi o delicati, che io sappia sempre tranite il datore di lavoro; infatti il MC non ha alcuna titolarità ad inoltrare la richiesta. E ancora: in altre ASL in realtà vengono espresse idoneità specifiche e non generiche e così via. Pertanto una risposta univoca forse non esiste.

gianlucalasagni

gianlucalasagni
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  • Re: art. 5 legge 300
  • (18/05/2010 18:36)

matcha il 18/05/2010 06:03 ha scritto:
Cito testualmente dall'art. 5 legge 300:
"Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico".

E' molto chiaro chi può chiedere la visita: il datore di lavoro. Non il lavoratore, non il medico competente. Quest'ultimo, potrà, nei casi che esulano dalla propria competenza, ad esempio ove non si applichi la sorveglianza sanitaria obbligatoria, consigliare il datore di lavoro di fare la richiesta per un art. 5, ma non dovrebbe farlo nei casi in cui si applichi l'81! Il compito è tutto suo!
So però che le asl, anche confinanti, applicano la norma in modo assai variegato e che molti medici competenti hanno l'abitudine di "rimandare" all'art. 5 casi particolarmente complessi o delicati, che io sappia sempre tranite il datore di lavoro; infatti il MC non ha alcuna titolarità ad inoltrare la richiesta. E ancora: in altre ASL in realtà vengono espresse idoneità specifiche e non generiche e così via. Pertanto una risposta univoca forse non esiste.

Si, è vero: io invece mi sono confuso con la visita ex art. 10 c. 3 della L. 68/99, che in pratica è la visita ex art. 5 PER I DISABILI. Questa (che viene effettuata dalla Commissione Invalidi Civili) può essere richiesta anche dal lavoratore, mentre la visita ex art. 5 solo dal Datore di Lavoro.

Gianluca

dorianocastellano

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  • Re: art. 5 legge 300
  • (29/05/2010 20:07)

Per quanto ne so la visita ex art. 5300 è nata per sanare una vecchia stortura risalente ai periodi in cui era presente il medico di fabbrica (non MC). Il DDL chiedeva al Medico di fabbrica di visitare quel lavoratore e dirgli se era idoneo al lavoro, ma non in senso preventivo come previsto dal 626 prima e dall'81 poi. Per dare l'idea era come un'idoneità tipo quella del servizio di leva, vale a dire se era "capace fisicamente di lavorare" aggiungerei come e quanto voleva il DDL... Infatti lo Statuto ha stabilito che questa visita si dovesse fare presso una struttura pubblica (organo terzo), eliminando quel conflitto d'interesse esistente tra DDL che paga il Medico di Fabbrica che esprime il giudizio sul lavoratore. Quanto al giudizio espresso è cosa totalmente diversa dal giudizio d'idoneità alla mansione specifica. Il primo (ex art. 5) esprime l'idoneità al lavoro: esempio il DDL dice ad un lavoratore di fare un certo lavoro e lui risponde che non ce la fa fisicamente, allora il DDL prima di contestarlo lo manda a visita. Diverso è che il lavoratore non può fare quel compito perchè aggraverebbe il suo stato di salute. Scusate il linguaggio molto elementare e perdonatemi se ho detto delle corbellerie. Se sbaglio mi "corigerete"
Saluti

Doriano

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