Con il 106/09 all'art 55 svanisce come per miracolo il contenuto del comma 1, lettera a.
Al tempo stesso, coniglio da cilindro, compare all'art. 58 il comma 1 la lettera c.
Sarà stato un caso?
Hanno davvero torto i colleghi che lamentano di essere vittime (potenziali o di fatto) di una sorta di "iniqua persecuzione" lontana da ogni progetto di tutela effettiva ed efficace della salute?
Pur riconoscendo come debita premessa che il mio spessore giuridico è quantomeno modesto, ripensavo a seguito dei recenti ed attuali fenomeni di esposizione del medico competente a condizioni di necessaria autotutela (preventiva o a posteriori) alle caratteristiche e ai riferimenti di natura sanzionatoria apparsi dopo lo storm 106.
Faccio un'ipotesi: il DDL non fa proprio la valutazione del rischio.
Se da ciò non ne derivino condizioni altrimenti riconducibili ad illecito (danno)a norma di quale articolo è perseguibile?
Art 17 (solo amministrativa)? No non ha delegato, non lo ha fatto proprio!
Art 18, comma 1 lettera p: OK ma solo ammenda e con riferimento al DUVRI.
Art 29? No! come posso sanzionare sulle modalità in cui avrei dovuto fare qualcosa se non l'ho fatto proprio?
Insomma: mi pare che non vi siano articoli che esplicitamente sanzionano il DDL per non aver fatto tout court la valutazione del rischio. (aiutatemi a trovarli)
Se andate a confrontare le due stesure (81 e 106) vi accorgerete che il mio dubbio. la impossibilità di sanzionare non è poi così remoto e noterete che sparisce proprio il "non aver eseguito la valutazione del rischio"
Dlgs 81/08 Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall’articolo 34;
DLgs 106 Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;
Se poi vi rimanesse qualche dubbio o qualche incertezza andiamo a vedere quello che è considerato reato per il medico e la sanzione prevista. Noterete che non c'era cenno nel vituperato 81 all'art 25, comma 1 lettera a che compare mirabilmente nel 106.
DLgs 81 Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. d), e) e f);
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. b), c) e g);
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. h), i) e m), e per la violazione dell’articolo 41, comma 5;
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell’articolo 40, comma 1.
DLgs 106 Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo
25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo
25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25,
comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.
Non è la stessa cosa, gatta ci cova!
Riflessioni e controdeduzioni quanto mai ben accette.
Tcam
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art-29 comma 1:
arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 2.500 a 6.400 art.55 c 1
per alcune tipologie arresto senza alternativa tra cui mancato POS in cantiere con più ditte con più di 200 uomini giorno
giancarlo il 17/05/2010 07:54 ha scritto:
art-29 comma 1:
arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 2.500 a 6.400 art.55 c 1
per alcune tipologie arresto senza alternativa tra cui mancato POS in cantiere con più ditte con più di 200 uomini giorno
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
(Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400)
Arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
La sanzione riguarda , come già segnalato nell'intervento iniziale, "le modalità" di valutazione.
Non posso sanzionare modalità errate per una cosa non fatta.
O no?
Tcam
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"il datore di lavoro effettua...." e quindi la violazione è non aver effettuato la valutazione
giancarlo il 17/05/2010 11:12 ha scritto:
"il datore di lavoro effettua...." e quindi la violazione è non aver effettuato la valutazione
Insisto: modalità di effettuazione.
Domanda: come effettua la valutazione?
Risposta: effettua la valutazione...
Domanda: dove va posteggiata la macchina?
Risposta: la macchina va posteggiata negli appositi spazi....
Che non vuol dire che io debbo posteggiare ma solo che qualora lo faccia lo devo fare in quel modo.
Sono d'accrdo con te che in qualche modo qualcuno potrà sanzionare il ddl che non ha fatto la valutazione ma guarda caso l'unico comma che prevedeva sanzione nell'art 55 per non aver fatto la valutazione è sparito nel 106.
Sarà proprio un caso o una svista di trascrizione?
Tcam
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"modalità di effettuazione " è il titolo ..il dovere è "effettua"
giancarlo il 19/05/2010 06:38 ha scritto:
"modalità di effettuazione " è il titolo ..il dovere è "effettua"
Titolo I principi comuni
capo III: gestione della prevenzione
sezione II: valutazione dei rischi
art 29: modalità di effettuazione
OK non mi resta che arrendermi.
Tcam
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Quindi , per analogia ,per come interpreti l'art.29 ,se non effettua la valutazione non viola l'articolo invece se la effettua senza il RSPP e/o senza il medico competente viola l'articolo !
giancarlo il 20/05/2010 06:50 ha scritto:
Quindi , per analogia ,per come interpreti l'art.29 ,se non effettua la valutazione non viola l'articolo invece se la effettua senza il RSPP e/o senza il medico competente viola l'articolo !
Privo di ogni logoca (è evidente) ma paradossalmente apparirebbe così.
Non sarei meno stupefatto di te, credimi. Tuttavia le osservazioni non sono finalizzate a trasformarci indebitamente in giuristi, Dio ce ne scampi; ma se prendiamo alla lettera quello che è scritto, io sarei convinto che vada interpretato in tal modo, per quanto inconcepibilmente.
Tcam
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l'art 29 prevede la sanzione solamente se il ddl non esegue la valutazione con l' rspp; va contestata la violazione dell'art. 28 comma 2 lettere a o b o c o d o f o se mancano le singole voci che la VDR deve contenere oppure tutte insieme per chi la valutazione non l'ha proprio fatta.
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