In caso di piccole attività con un solo dipendente (stagionale ed esposto ad es a lavoro notturno) è sempre necessario istituire la cartella sanitaria e di rischio, restituirla in copia al lavoratore alla cessazione, formalizzare una lettera di nomina ecc ecc?...non è possibile ovviare a tutte queste incombenze rendendo più snella la prassi...lo visito perchè il datore di lavoro mi richiede visita per il rischio...esprimo un giudizio di idoneità con una determinata validità temporale ne consegno copia al lavoratore e copia al titolare....CHIUSO!!!!
Esiste qualche deroga alle strettoie dell' 81 insomma? Il tutto per velocizzare le cose....mica per altro.....
chissà perchè, ma temo di no...
Es: orario di lavoro 21 pm - 01 am. Lun - domenica. un giorno settimanale di riposo. Periodo lavorativo luglio-agosto.
Alcuni che si occupano di sicurezza hanno sostenuto che trattasi di lavoro notturno perchè sfora la mezzanotte ma a me non risulta affatto questo tipo di definizione di lavoratore notturno...voi che dite? Non deve raggiungere gli 80 giorni anno?
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del
datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni:
b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
c) "lavoro straordinario": e' il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro cosi' come definito
all'articolo 3;
d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la
mezzanotte e le cinque del mattino;
e) "lavoratore notturno":
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di
lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario
di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina
collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore
lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e'
riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
Argeo Maviglia
Io sono ignorante e i conti non li so fare è notturno o no?
Non è molto chiara la cosa.....
Per il punto e 1 sembra di si....."?!?in modo normale?!!?"
FRANCO CANGIANI il 23/06/2010 12:51 ha scritto:
Io sono ignorante e i conti non li so fare è notturno o no?
Non è molto chiara la cosa.....
Per il punto e 1 sembra di si....."?!?in modo normale?!!?"
Credo che se faccia almeno 80 turni annui il tuo lavoratore debba essere considerato notturno.
Ti riporto uno stralcio di una sentenza che lo spiega:
Il D.Lgs. n. 532 del 1999, art. 2 precisato che il lavoro notturno è riconducibile all'attività svolta nel corso di un periodo di alme- no sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino, individua due requisiti per definire il lavoratore notturno, il primo (comma 1, lett. b, n. 1) secondo il quale è tale il lavoratore che svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore di lavoro giornaliero durante il periodo notturno; il secondo (lett. b, n. 2), in base al quale, in difetto di disciplina collettiva, è considerato notturno il lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi annui.
Nell'interpretare tale norma è sorto il problema se gli anzidetti requisiti siano da ritenersi concorrenti ovvero alternativi: il giudice, e in ciò seguito dalla controricorrente ed anche dai ricorrenti (come precisato dalla difesa degli stessi in sede di discussione orale) ha optato per l'alternatività dei requisiti, ritenendo che la previsione di cui al n. 2 anzidetta (riferita allo svolgimento di almeno ottanta giornate lavorative annue) riguardi il caso in cui il lavoratore svolga un parte del lavoro giornaliero inferiore alle tre ore (ipotesi disciplinata, come già detto, dal n. 1).
Tale interpretazione è condivisibile, rispondendo alla lettera e alla rafia della legge in questione, volta alla tutela del lavoro - come quello notturno - caratterizzato da maggiore penosità delle prestazioni, disciplina peraltro non modificata dal D.Lgs n. 66 del 2003, che ha dato attuazione alla Direttiva 93/104/CE. Orbene il giudice di merito, sulla base di tale interpretazione, accertato che nella fattispecie durante il periodo notturno erano state svolte almeno tre ore di lavoro (circostanza peraltro non contestata dalle parti), correttamente ha ritenuto non sussistente la necessità di verificare il numero delle giornate lavorative annue di attività del dipendente.
In modo "normale" lo definisce successivamente la norma:
Orario normale di lavoro
1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali
Argeo Maviglia
Quindi, riassumendo, premesso che il periodo notturno è quello di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino, il lavoratore può essere definito notturno quando ricorrono una delle seguenti condizioni (e non necessariamente entrambe):
1) il lavoratore che svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore di lavoro giornaliero durante il periodo notturno;
2) in difetto di disciplina collettiva, è considerato notturno il lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi annui, nel caso in cui il lavoratore stesso svolga un parte del lavoro giornaliero inferiore alle tre ore (ipotesi disciplinata, come già detto, dal n. 1). il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
Questo vale sempre se non ho sbagliato calcoli ed interpretazione.
Argeo Maviglia
Forse possono essere utili anche gli estremi della sentenza sopra riportata:
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 24 giugno - 30 luglio 2008, n. 20724
Argeo Maviglia
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