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Un Aiuto...

Questo argomento ha avuto 2 risposte ed è stato letto 2040 volte.

gerbillo

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  • Un Aiuto...
  • (25/06/2010 09:08)

Salve, mi chiamo Emanuele e vi scrivo da Milano. Venendo al nocciolo della questione, dopo avere richiesto una visita di lavoro (nella quale sono risultato idoneo con prescrizione di pause più frequenti) ho fatto ricorso all'ordine competente della ASL vincendo e risultando inidoneo per 6 mesi all'utilizzo del VDT. L'azienda per la quale lavoro (attualmente a part time al 75%) è una grossa multinazionale che ha diversi settori che non prevedono l'utilizzo del vdt. Parlando con il responsabile di Risorse Umane mi è stato detto che siccome sono ancora part time al 75% non posso passare in nessun altro settore, in quanto loro non possono aumentarmi la mansione... Mi hanno momentaneamente messo a fare le fotocopie (lasciandomi nella stessa precedente mansione) e ho paura che mi buttino fuori... cosa posso fare??? Vi prego aiutatemi perchè non so davvero come muovermi... grazie mille a tutti i medici competenti che mi vorranno rispondere...

mc pol

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  • Re: Un Aiuto...
  • (25/06/2010 16:41)

In via del tutto generale possiamo dire che
una non idoneità alla mansione (di solito permanente e/o anche se solo con limitazioni) può costituire una giusta causa di licenziamento del lavoratore: l'azienda ha solo l'onere eventualmente in giudizio di dimostrare che non esistevano in quel momento altre mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, non avendo fra l'altro nemmeno l'obbligo di modificare il proprio assetto organizzativo per inventare ad hoc una nuova mansione per quel lavoratore. Poichè la non idoneità è temporanea secondo me il discorso potrebbe (ma con un punto interrogativo) essere diverso.
L' obbligo di ricollocare il lavoratore ove possibile proviene dall'art. 42 del D.Lgs. 81/08 che recita: "Art. 42 -Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza".
Infine il diritto al mantenimento del posto di lavoro, nonstante la non idoneità, si verifica in caso di infortunio o malattia professionale. Infatti la legge 68/99 recita al comma 7:"I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità".
Spero di esserti stato d'aiuto

mc pol

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  • Re: Un Aiuto...
  • (04/08/2010 19:44)

Vorrei aggiungere, per onore di precisione, che la conservazione del posto di lavoro ai sensi D.Lgs.68/99 e s.m.i riguarda sia l'invalido per cause lavorative che extralavorative ma cmq comporta sempre che vi siano in azienda mansioni equivalenti o inferiori compatibili con il suo stato di salute, ai fini della conservazione del posto di lavoro, inoltre sono previste anche altre tutele ad es. l'avviamento privilegiato presso altre aziende in caso di licenziamento ecc..
E' stato pubblicato un ottimo testo sull'argomento sul sito internet dell'Istituto Affari Sociali.

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