Voglio porre all'attenzione di tutti quello che si sta verificando in tutti i congressi, convegni, simposi, seminari nei quali all'atto dell' iscrizione agli stessi o del ritiro del questionario per da compilare ai fini crediti formativi per l'ECM ricorre la seguente domanda da parte degli organizzatori:"siete specializzandi"? risposta:si; organizzatore:"agli specializzandi non vengono rilasciati crediti ai fini ECM"....etc etc etc
Voglio puntualizzare alcune cose...:
1)Specializzando= "medico" a tutti gli effetti iscritto regolarmente ad un albo provinciale (non capisco il razzismo di non contemplare gli specializzandi ai fini ECM
2)La normativa ECM (di seguito il testo in dettaglio) sottolinea che "medici in formazione specialistica e in altri casi..."
"SONO ESONERATI DALL'OBBLIGO" ripeto "SONO ESONERATI DALL'OBBLIGO" dell'ECM etcc..( http://ecm.sanita.it/presentazione/programma.htm >>>A chi è diretto il programma nazionale E.C.M.)
PERTANTO
gli organizzatori di congressi, convegni etc accreditati ai fini ECM devono sapere(ripassando la grammatica italiana e il singificato delle parole)che "essere esonerati da un obbligo", non significa "non everne il diritto" anzi......tutti i medici che "sono esonerati dall'obbligo" "hanno tutto il diritto" di acquisire i crediti formativi in quanto medici con tanto di laurea ed asme di abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo.
Propongo a tutti gli specializzandi, qunado prendono parte a congressi, convegni etc di pretendere(portando con se la normativa ECM scaricabile al sito http://ecm.sanita.it/presentazione/programma.htm >>>"A chi è diretto il programma nazionale E.C.M.") il questionario per i crediti formativi ECM.
Nel caso in cui gli organizzatori si rifiutassero di dare il questionario adottare il seguente comportamento: farsi mettere per iscritto con tanto di firma il rifiuto dell'organizzazione a concedere od accettare il questionario per i crediti formativi ai fini ECM con possibilità di risalire al soggetto che ha operato il diniego in caso di vertenza
Amici specializzandi siamo medici e ci devono rispettare
Ciao un saluto a tutti i medici del lavoro e a tutti gli specializzandi in medicina del lavoro ed in altre discipline
Un saluto affettuoso da Carlitos
ECM:
http://ecm.sanita.it/presentazione/programma.htm
Il programma nazionale di Educazione Continua in Medicina
Cos'è l' E.C.M.
In cosa consiste il programma nazionale di E.C.M.
A chi è diretto il programma nazionale E.C.M.
Cosa sono i crediti formativi E.C.M.
Cos'è e come avviene la procedura di accreditamento
Cosa viene accreditato
Cos'è la E.C.M.
La professionalità di un operatore della Sanità può venire definita da tre caratteristiche fondamentali:
• Il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere);
• Il possesso di abilità tecniche o manuali (il fare);
• ll possesso di capacità comunicative e relazionali (l'essere).
Il rapido e continuo sviluppo della medicina ed, in generale, delle conoscenze biomediche, nonché l'accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità mantenere queste tre caratteristiche al massimo livello: in altre parole mantenersi "aggiornato e competente".
E' per questo scopo che, in tutti i Paesi del mondo, sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.); essa comprende l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri (si tratti di una Società Scientifica o di una Società professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.
Naturalmente, ogni operatore della Sanità provvederà, in piena autonomia, al proprio aggiornamento; dovrà privilegiare, comunque, gli obiettivi formativi d'interesse nazionale e regionale. La E.C.M. è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo medico, infermiere, o altro professionista sanitario possa essere garantito della qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità; la E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale.
La Commissione nazionale per la formazione continua ha individuato, ai sensi dell'art.16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, i temi prioritari di E.C.M (obiettivi formativi d'interesse nazionale).
Partecipare ai programmi di E.M.C. è un dovere degli operatori della Sanità, richiamato anche dal Codice Deontologico, ma è anche - naturalmente - un diritto dei cittadini, che giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e sensibili. Ciò è oggi particolarmente importante ove si pensi che il cittadino è sempre più informato sulle possibilità della medicina di rispondere, oltre che a domande di cura, a domande più complessive di salute.
In cosa consiste il programma nazionale di E.C.M.
Nel nostro Paese si svolgono continuamente riunioni, congressi, corsi, ecc., finalizzati all'aggiornamento ed al miglioramento della professione sanitaria. Alcuni di essi sono di ottima qualità, altri forse meno. Alcuni hanno valenza internazionale, altri nazionale, altri ancora regionale, altri infine del tutto locale. Succede così che non di rado per il singolo medico, infermiere, biologo, fisioterapista o altro professionista della Sanità sia molto difficile orientarsi in questa ampia gamma di offerte formative, e ancor di più valutarle in termini di effettiva utilità.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ha voluto istituzionalizzare anche nel nostro Paese la E.C.M.
La elaborazione del programma di E.C.M. è stata affidata, ai sensi dell'art. 16-ter del predetto decreto legislativo, ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua, che ha il compito, tra l'altro, di "...definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo..." e di "...definire i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative...".
La Commissione, costituita con decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000, ha ritenuto di elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee, extraeuropee e nazionali, un programma di E.C.M.; le linee fondamentali del programma sono riportate nei punti seguenti.
A CHI E' DIRETTO IL PROGRAMMA NAZIONALE ECM
Il programma nazionale di E.C.M., di seguito illustrato, riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.
Il programma nazionale prevede che l'E.C.M. deve essere controllata, verificata e misurabile; inoltre, deve essere incoraggiata, promossa ed organizzata.
E' "ESONERATO DALL'OBBLIGO" dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della tegoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Cosa sono i crediti formativi E.C.M.
I Crediti formativi E.C.M. sono una misura dell'impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente all'aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità.
Il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell'attività formativa che del tempo ad essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità. A titolo esemplificativo, per quanto concerne i medici, una giornata di formazione completamente dedicata alla E.C.M. - ai massimi livelli qualitativi riconosciuti dalla Commissione nazionale - corrisponde a circa a 10 crediti formativi E.C.M.
I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 150, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno. Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie. Uno stesso evento formativo, diretto a più categorie, può avere attribuito un numero di crediti differente per ciascuna categoria interessata.
La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente secondo il programma quinquennale così definito:
- 2002: 10 crediti (con un minimo di cinque ed un massimo di 20)
- 2003: 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)
- 2004: 30 crediti
- 2005: 40 crediti
- 2006: 50 crediti
Naturalmente, il "valore" in Crediti formativi E.C.M. non deve essere visto dagli organizzatori degli eventi formativi come elemento di "giudizio" sul valore scientifico globale della manifestazione; esso indicherà invece esclusivamente la rilevanza professionale (o la non rilevanza) di quella particolare manifestazione ai soli ed esclusivi fini del programma nazionale di E.C.M., anche alla luce degli obiettivi formativi d'interesse nazionale.
I Crediti formativi E.C.M. sono espressi in numeri interi: ogni attività formativa programmata, ossia ogni evento formativo, si vedrà assegnato un numero di Crediti formativi E.C.M. calcolato sulla base di una serie di indicatori appositamente definiti (griglia di valutazione)...omissis..........
Ama l'amore ma non amare la donna o cadrai sotto il suo possesso
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