Salve a tutti, vorrei un vostro parere sulla tempistica di espressione del giudizio di idoneità:
- lo esprimete subito per iscritto al termine di ogni visita oppure attendete di avere i risultati degli accertamenti integrativi( esami ematochimici, Rx torace, monitoraggio biologico, visite specialistiche, ECG ecc.) ?
- nell'intervallo di tempo, più o meno lungo, che intercorre tra la visita e l'acquisizione dei risultati degli esami come vi comportate? (...il decreto 81 non prevede l'esistenza di "giudizi in sospeso"...)
Grazie in anticipo
Ah quà se ne vedono delle belle....che se ti prendono ti fucilano se non fai il giudizio subito.....sai è un reato ai sensi dell'81.....ai sensi del buon senso....invece aspettare i referti sarebbe cosa santa.....
Mi pare che non stà scritto da nessuna parte che la data della visita medica, quella della formulazione del giudizio di idoneità e quella della successiva (reintrodotta dal 106/09) comunicazione del giudizio di idoneità sia a datore di lavoro che a lavoratore, debbono necessariamente coincidere.
La criticità causata da chi ha fatto questo modello di cartella, sempre a mio avviso, stà invece nella firma che il lavoratore deve mettere sul giudizio di idoneità nella cartella.
Infatti nei casi in cui sei in attesa di esami ematochimici/strumentali/visite specialistiche per la definizione dell'idoneità, se non hai il referto di tutto quanto ti è necessario prima della visita medica, che fai, ritorni in azienda per farti mettere in cartella la firma sul giudizio? Ma quanti di noi lo hanno fatto? Qui sarebbe utile aprire un sondaggio...Quanti invece si fanno mettere la doppia firma sulla cartella anche in attesa degli esami ematochimici...? E se giustamente il lavoratore quella firma non la vuole mettere? Si dà un giudizio temporaneo e poi lo si cambia? Quante domande...
A proposito...ma si sà nulla del nuovo modello di cartella?
Mi pare che non stà scritto da nessuna parte che la data della visita medica, quella della formulazione del giudizio di idoneità e quella della successiva (reintrodotta dal 106/09) comunicazione del giudizio di idoneità sia a datore di lavoro che a lavoratore, debbano necessariamente coincidere.
La criticità causata da chi ha fatto questo modello di cartella, sempre a mio avviso, stà invece nella firma che il lavoratore deve mettere sul giudizio di idoneità nella cartella.
Infatti nei casi in cui sei in attesa di esami ematochimici/strumentali/visite specialistiche per la definizione dell'idoneità, se non hai il referto di tutto quanto ti è necessario prima della visita medica, che fai, ritorni in azienda per farti mettere in cartella la firma sul giudizio? Ma quanti di noi lo hanno fatto? Qui sarebbe utile aprire un sondaggio...Quanti invece si fanno mettere la doppia firma sulla cartella anche in attesa degli esami ematochimici...? E se giustamente il lavoratore quella firma non la vuole mettere? Si dà un giudizio temporaneo e poi lo si cambia? Quante domande...
A proposito...ma si sà nulla del nuovo modello di cartella?
A me sembra palese: per esprimere il giudizio di idoneità, che è giudizio conclusivo, si devono necessariamente attendere gli esami integrativi. La data del giudizio di idoneità, dunque, a rigor di logica e di coerenza scientifica, non può essere antecedente a quella degli esami integrativi.
Mi sembra chiaro che, se non so com'è messo un lavoratore dal punto di vista degli esami (es. glicemia), non potrò mai esprimere un giudizio di idoneità in scienza e coscienza.
Poi la realtà dei fatti ci fa vedere delle cose strane. Io ho sempre aspettato prima gli esami!!
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Cara dr.ssa Anto, non sono un medico del lavoro ma occupandomi da molti anni di sicurezza sul lavoro e collaborando con tantissimi medici competenti e avendo conoscenze dirette e indirette di giurisprudenza ti dico:
- ti sembra normale esprimere un giudizio di idoneità alla fine della visita medica in attesa di esami integrativi che hai prescritto nell'ambito di un protocollo sanitario ? Ritengo fermamente che tale pratica sarebbe non corretta da molti punti di vista (giuridico, etico, professionale). Ma chi ti ha consigliato tale pratica nefasta?!...
Ragioniamo
Se in qualità di medico competente hai stilato un protocollo di sorveglianza sanitaria comprensivo di visita medica diretta ed esami complementari mirati al rischio (come richiede la normativa), lo hai fatto perchè ritieni gli esami complem. indispensabili alla formulazione dell'idoneità..altrimenti per quale motivo li avresti previsti..?
La logica e poi la normativa, l'etica e la professionalità ti indicano palesemente che per esprimere il giudizio di idoneità devi devi attendere i risultati degli esami complementari.
Attenta a chi ti consiglia di redigere un "giudizio di idoneità temporaneo in attesa di......", ti fa rischiare moltissimo.
Ti faccio un esmpio pratico
Se effettui sorveglianza sanitaria ad un operaio edile (lavori in altezza, MMC, polveri, rumore, ag. chimici....etc..), e a corredo della visita prevedi ad es. es.ematochimic-ECG-Spiro-Audio..., nell'ipotesi che devi attendere la refertazione dell'ECG e degli esami del sangue, esprimi un giudizio di idoneità..in ettasa di... e nel frattempo tale operaio cade da un ponteggio...Procura..PM..indagini...si scopre che il soggetto è cardiopatico o affetto da diabete o quant'altro..secondo te il PM della Procura che fa? E' ovvio che ti invia un avviso di garanzia e passeresti un brutto guaio.
Concludo dicendo che bisogna lavorare con professionalità.
Rifuggi chi ti consiglia pratiche anomale, la firma in calce al giudizio è la tua e soprattutto il tuo dovere è proteggere la salute del lavoratore.
Scusa per le troppe parole ma l'argomento mi sembra molto molto serio.
Ciao
Grazie per le gentili risposte e per i giudizi espressi sull'operato di un collega in maniera aprioristica e sulla base delle poche righe lette su un forum . Si trattava solo della richiesta di un parere.
Fragar il 05/07/2010 09:49 ha scritto:
Cara dr.ssa Anto, non sono un medico del lavoro ma occupandomi da molti anni di sicurezza sul lavoro e collaborando con tantissimi medici competenti e avendo conoscenze dirette e indirette di giurisprudenza ti dico:
- ti sembra normale esprimere un giudizio di idoneità alla fine della visita medica in attesa di esami integrativi che hai prescritto nell'ambito di un protocollo sanitario ? Ritengo fermamente che tale pratica sarebbe non corretta da molti punti di vista (giuridico, etico, professionale). Ma chi ti ha consigliato tale pratica nefasta?!...
Ragioniamo
Se in qualità di medico competente hai stilato un protocollo di sorveglianza sanitaria comprensivo di visita medica diretta ed esami complementari mirati al rischio (come richiede la normativa), lo hai fatto perchè ritieni gli esami complem. indispensabili alla formulazione dell'idoneità..altrimenti per quale motivo li avresti previsti..?
La logica e poi la normativa, l'etica e la professionalità ti indicano palesemente che per esprimere il giudizio di idoneità devi devi attendere i risultati degli esami complementari.
Attenta a chi ti consiglia di redigere un "giudizio di idoneità temporaneo in attesa di......", ti fa rischiare moltissimo.
Ti faccio un esmpio pratico
Se effettui sorveglianza sanitaria ad un operaio edile (lavori in altezza, MMC, polveri, rumore, ag. chimici....etc..), e a corredo della visita prevedi ad es. es.ematochimic-ECG-Spiro-Audio..., nell'ipotesi che devi attendere la refertazione dell'ECG e degli esami del sangue, esprimi un giudizio di idoneità..in ettasa di... e nel frattempo tale operaio cade da un ponteggio...Procura..PM..indagini...si scopre che il soggetto è cardiopatico o affetto da diabete o quant'altro..secondo te il PM della Procura che fa? E' ovvio che ti invia un avviso di garanzia e passeresti un brutto guaio.
Concludo dicendo che bisogna lavorare con professionalità.
Rifuggi chi ti consiglia pratiche anomale, la firma in calce al giudizio è la tua e soprattutto il tuo dovere è proteggere la salute del lavoratore.
Scusa per le troppe parole ma l'argomento mi sembra molto molto serio.
Ciao
e quindi!!??
docmac il 05/07/2010 03:15 ha scritto:
e quindi!!??
E quindi la invita ad avere prima gli accertamenti in mano...se poi il tale che è caduto non era cardiopatico ma ha avuto rotto un aneurisma cerebrale....non arriva l'avviso di garanzia (perchè la tac cerebrale non è in protocollo) ma il morto c'è lo stesso...
Sai i colpevoli si devono trovare sempre anche se uno non può spiegare al magistrato che se si mette ad aspettare tutto...la gente non lavora...ma tanto il magistrato che fatica fà? 1+1 fà 2 no? è semplice per chi stà seduto....sentenziare.....
Dottoressa Anto il 04/07/2010 04:05 ha scritto:
Salve a tutti, vorrei un vostro parere sulla tempistica di espressione del giudizio di idoneità:
- lo esprimete subito per iscritto al termine di ogni visita oppure attendete di avere i risultati degli accertamenti integrativi( esami ematochimici, Rx torace, monitoraggio biologico, visite specialistiche, ECG ecc.) ?
- nell'intervallo di tempo, più o meno lungo, che intercorre tra la visita e l'acquisizione dei risultati degli esami come vi comportate? (...il decreto 81 non prevede l'esistenza di "giudizi in sospeso"...)
Grazie in anticipo :-)
I quesiti posti non sono banali, qualche volta i pareri formulati, soprattutto dai non addetti ai lavori (i Medici del lavoro, in questo contesto), possono essere fuorvianti se ispirati soprattutto al rispetto di presunti leggitimi formalismi su date suffragati e “ragionamenti logici” che mal si addicono alla nostra disciplina ed alla medicina in generale. Andiamo con ordine.
La natura del giudizio di idoneità specifica alla mansione posto in carico al MC attiene alla formulazione di un giudizio relativo alla “capacità lavorativa specifica”, ovvero a quelle abilità psico-fisiche, acquisite nel tempo dal lavoratore che lo portano ad avere “le capacità” per svolgere le attività ascrivibili alla mansione attribuita. Nella formulazione del giudizio il MC valuta “l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato”. Ora come è noto le visite mediche possono essere preventive e periodiche (oltre quelle da svolgersi in circostanze particolari) e tra esse passa ordinariamente un arco temporale che di norma è annuale. E’ chiaro che in questo intervallo di tempo le condizioni di salute del lavoratore possono modificarsi. La comparsa di malattie o se si vuole di alterazioni delle condizioni di salute seguono leggi biologiche che non rispondono a classificazioni del tutto o nulla. In questo intervallo di tempo possono determinarsi un’infinità di condizioni (ascrivibili a tutte le possibili manifestazioni patologiche che possono interessare potenzialmente una persona) che possono modificare lo stato di salute/malattia rispetto a quanto si è riscontrato all’atto delle visite mediche preventive o periodiche. Tutto questo quindi sfugge alle possibilità di controllo da parte del MC; la situazione può evolversi nel tempo, tra le viste del MC, con nuove probabili ripercussioni, le più disparate, sulle controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato. Quindi attenzione ai formalismi e al dare eccessivo peso a “priori” alle date perché ciò cozza con la scienza medica. E allora che fare? Credo che la formulazione del giudizio di idoneità debba poggiare “soprattutto”, ma non solo, su valutazioni cliniche (quanti esami inutili, sarebbe interessante aprire un discussione per esempio sulle indagini radiologiche “programmate”, a parte gli esposti a silice libera cristallina, su gruppi omogenei (sic), e quindi con aperta violazione del “principio di giustificazione” che per essere rispettato deve essere guidato dalla valutazione clinica prima della richiesta delle indagini) e si debba riferire ad un preciso periodo temporale: la data della visita medica. Pertanto. è perfettamente legittimo formulare una valutazione riferita alla data della visita anche in attesa di un completamento degli accertamenti. La si vuole chiamare valutazione “preliminare”, penso che vada bene lo stesso. Allo stesso modo se è preminente, come detto, l’aspetto clinico che peso dare agli accertamenti mirati al rischio?. Se si aspetta la conclusione dell’iter degli accertamenti, per un tempo ragionevole (diciamo 30 gg, ma qualcuno potrebbe obiettare: dove sta scritto? Da nessuna parte), il giudizio si dovrebbe sempre riferire alla data della visita medica. Quali sono i riferimenti per supportare tali argomentazioni? Direi un connubio tra le fonti normative e la complessità della nostra disciplina che è permeata dalla scienza medica che è risaputo essere una scienza non esatta continuamente esposta al confronto con la fugacità e la falsificabilità delle sue teorie. Ma non per questo deve essere ridotta entro cardini stretti di formalismi di date e quant’altro. Chiunque siano i cultori del formalismo le sue velleità possono essere facilmente superate con le argomentazioni scientifiche che tutti possiamo far valere.
Saluti G. Murgia
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