CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 41) LEGGE 81/2008 (ex 626/94)
PREMESSA LEGALE:
Il DLgs. 81/2008, così come corretto e confermato dal DLgs. 3 agosto 2009 n.° 16, pone all’Art. 25 – Obblighi del Medico Competente - come primo obbligo il seguente:
“ Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, …”
Relativamente agli “ obblighi ” del Medico Competente, questa è una NOVITÀ ASSOLUTA rispetto alla vecchia Legge 626/94 che in detti obblighi (ex Art. 17) così recitava:
“ Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;”
Confrontando i due articoli della vecchia e della nuova legge è evidente il salto legislativo da una GENERICA COLLABORAZIONE professionale ad una SPECIFICA nella VALUTAZIONE DEI RISCHI.
Questo concetto è ribadito nell’art. 29 della stessa legge: “ MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ”:
“ 1 – il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’art. 17 (=valutazione di tutti i rischi), comma 1 lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’art. 41 ”.
Inoltre, come se ciò non bastasse, per assicurarsi di questa collaborazione il legislatore pone fra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente all’art. 18, al comma g) la seguente osservazione:
“ inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”.
Al riguardo, si vedano anche l’indicazioni dell’art. 28 (modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) al comma 2, voce e):
“ indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio ”.
Anche se non vengono definiti i limiti o la sostanza di questa “ collaborazione ” indiscutibilmente con queste indicazioni legali il legislatore intende affiancare al titolare una figura professionale competente di sua fiducia e conoscente l’organizzazione aziendale. A questa figura professionale il titolare è legato da un “ contratto ” vero e proprio, denominato: “ Nomina del Medico Competente ”, (secondo art. 18, comma 1 a) che non si esaurisce con la sola sorveglianza sanitaria descritta nell’art. 41, ma comprende anche gli obblighi sovra esposti dell’art. 25.
Questa figura professionale (il medico) è indicato per legge come SUPPORTO per il rapporto che il titolare può avere con altre figure professionali interne o esterne all’azienda, anche occasionali, incaricate a produrre le varie valutazioni dei rischi (dalla fonometria a quella chimica, stress lavoro-correlato, radiazioni ottiche, ecc…) riunite successivamente in un unico documento che costituisce la Valutazione dei Rischi aziendale.
LE VALUTAZIONI DEI RISCHI EFFETTUATE NEL CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE (ART. 41) PERCHÉ POSSANO ESSERE RITENUTE “VALIDE” A TUTTI GLI EFFETTI DEVONO, SECONDO IL NS. PARERE E LA NS. ESPERIENZA PROFESSIONALE, CORRISPONDERE A QUATTRO PUNTI FONDAMENTALI:
- UN PRIMO PRE-REQUISITO FORMALE;
- ALTRI TRE REQUISITI SOSTANZIALI.
PRE-REQUISITO FORMALE LEGALE GENERICO:
Tutte le valutazioni sono compilate e prodotte per conto del titolare secondo l’Art. 17 “ Obblighi del datore di lavoro non delegabili – comma 1, a – la valutazione di tutti i rischi ”, ma queste devono essere eseguite con le modalità previste dall’art. 29: “ modalità di effettuazione della valutazione dei rischi ”, e non possono essere accettate valutazioni “ anonime ”.
Ogni valutazione deve essere timbrata e firmata, o riportare le precise generalità di tutte le figure professionali che hanno collaborato realmente alla sua produzione.
Devono essere chiare e pertinenti le qualifiche di chi ha raccolto i dati, di chi li ha elaborati, e del responsabile dello studio o della ditta che ne ha curato la “ regia ” generale, con la relativa assunzione di responsabilità di questi operatori a tutti i livelli considerati. In particolare riteniamo che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato possa essere ben eseguita dallo stesso medico aziendale, o, in caso diverso, da un operatore qualificato che deve dimostrare di aver sostenuto almeno un esame universitario in psicologia o scienze affini.
Gli R.S.P.P. chiamati a realizzare eventualmente dette valutazioni se non provvisti di laurea specifica nell’argomento devono essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso specifico per il rischio da valutare che dimostri la loro idoneità. Tale attestato (fotocopia) deve apparire nella Valutazione ed è obbligatorio per l’esercizio di questa attività ai sensi dell’art. 32, comma 2 e 5 DLgs. 81/2008.
Gli strumenti in uso per produrre le misure (fonometro, analitici per gas e polveri, questionari, ecc…) devono corrispondere a indicazione di Legge e di Qualità di buona norma tecnica.
Inoltre la Valutazione non deve violare gli articoli 25 e 29 del DLgs. 81/2008: va fatta “ in collaborazione con il medico competente ” o per lo meno con il suo “ bene placet ”.
Al riguardo stiamo approntando una apposita modulistica per migliorare la comunicazione fra professionisti e per concretizzare detta “ collaborazione ” al meglio.
La valutazione non può essere accettata già eseguita, a posteriori, senza che il medico sia neppure informato sulla sua esecuzione o peggio, con affermazioni scritte non veritiere, quali: “ il medico ha collaborato per quanto è di sua competenza... ”, quando ciò non corrisponde al vero; oppure: “ la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento è stata effettuata dal datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, in collaborazione con…” quando ciò non corrisponde al vero. Affermazioni denunciabili con esposto alla magistratura.
PRIMO REQUISITO SOSTANZIALE (LEGALE E DI BUONA NORMA TECNICA) :
La Valutazione deve soddisfare tutti i dettami di Legge previsti a efficacia del lavoro stesso, condizione indispensabile per la sua validità e per la tutela del titolare.
Queste indicazioni legali devono essere riportate per intero nella stessa Valutazione.
Deve inoltre soddisfare i requisiti di “ BUONA NORMA TECNICA ” (norme UNI, Modalità Esecutive, Linee Guida Regionali, ecc…) che devono essere pure essi indicati nella Valutazione.
Nel caso il valutatore voglia discostarsi in parte dai requisiti di “ buona norma tecnica ” deve motivare il suo operato per iscritto e con contenuto logico e credibile.
La valutazione deve essere aggiornabile e pure sostituibile in parte o in toto.
Nella sua stesura scritta deve svilupparsi in modo logico ed armonico e, anche se non obbligatorio, è consigliabile vi sia un “ sommario ” numerato in pagine o capitoli a praticità del lettore.
SECONDO REQUISITO SOSTANZIALE (UTILITA’ PER IL TITOLARE) :
I risultati della Valutazione devono sapere indicare in modo preciso quali siano le situazioni di rischio relativamente a quello preso in oggetto, da controllare, in modo che il titolare possa mettere in atto i giusti provvedimenti per contenere e/o migliorare il rischio valutato.
In particolare, nella valutazione da stress lavoro-correlato devono essere indicate le mansioni lavorative specifiche a maggior potenziale stressogeno. Non sono accettabili dizioni generiche per “ gruppo omogeneo ”. Utile la realizzazione della “ mappa aziendale di rischio ” per il rischio considerato.
TERZO REQUISITO SOSTANZIALE (UTILITA’ PER IL MEDICO) :
Ferma restando l’autonomia e l’indipendenza decisionale del medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, espressa con proprio documento o nel “ programma sanitario ”, nel caso che i risultati della valutazione per un determinato rischio specifico indichino, per Legge o per opportunità (vedi elenco malattie denunciabili I.N.A.I.L., o art. 2087 del Codice Civile) la necessità o la convenienza di sottoporre alcuni lavoratori (o tutti) alla relativa sorveglianza sanitaria per quel rischio, il Valutatore deve dare l’elenco con nome e cognome dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria accompagnato da un’indicazione di esposizione al rischio valutato quantificato (anche sommariamente: basso, medio, alto) per ogni lavoratore di detta lista affinché il medico possa associare la relativa sorveglianza sanitaria a quella normalmente già in atto.
Nel documento di Valutazione di “ Tutti i Rischi ” deve essere riferita o citata questa autonomia e indipendenza decisionale, espressa con i relativi documenti, a cui la Valutazione deve fare riferimento.
Ho scritto questo articolo perché ritengo che il Medico del Lavoro così come definito per Legge (Art. 25 DLgs. 81/2008) sia una figura professionale di riferimento nell’organizzazione aziendale oltre che avere i compiti di sorveglianza sanitaria descritti nell’art. 41.
Inoltre ricordo che nonostante la sua evidente componente “ privatistica ” (ricordiamo che viene remunerato direttamente dal titolare) e altresì evidente una sua rilevante componente * “ PUBBLICISTICA ” esercitando il suo lavoro sostanzialmente nell’applicazione di leggi inerenti la sicurezza sociale (dei lavoratori) operanti sia in ambito aziendale che, nel caso di autisti o autotrasportatori, anche in ambito pubblico.
Perciò non sarò più tollerante nei riguardi di valutazioni fatte in violazione degli artt. 25 e 29 del DLgs. 81/2008, a me sottoposte per firma, eseguite senza la mia “ collaborazione ”, anche intesa da me in senso allargato e molto disponibile, pure con semplice “ bene placito ” o compilazione della modulistica da me approntata a tal fine. Le valutazioni saranno da me valutate secondo i criteri sovra esposti e nel caso queste non corrispondano a detti criteri saranno ritenute “ NON IDONEE ” da parte mia e quindi non verranno firmate. Le valutazioni con dichiarazioni non veritiere verranno denunciate all’autorità giudiziaria.
Copia di questo articolo viene spedito alla Commissione Consultiva Permanente di cui all’Art. 6 DLgs. 81/2008, agli Enti Pubblici Ispettivi Territoriali e Nazionali, alla Stampa specializzata per aprire un dibattito, spero costruttivo, su questo argomento.
Autore del presente articolo: lì, 09/07/2010
Sartori dott. Mauro, medico competente,
Via Trento, 26 – 35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel: 049/9461009 e-mail: tecnomedica-srl@libero.it
* “ pubblicistica ” = termine tecnico legale. Il medico del lavoro non può essere professionalmente definito “pubblico ufficiale” ma possiede comunque una rilevante componente “pubblicistica” nel proprio lavoro, similare a quella di un avvocato. Questo articolo è stato sottoposto alla perizia di uno studio legale.
Dott. Mauro Sartori
Quando le cose si fanno complesse è bene ritornare alla semplicità delle cose....il datore di lavoro valuta i rischi....il medico fà il medico (VISITA)....l'rspp adotta le misure che ritiene opportune....
Qui potremmo anche riparlare della vecchia e "cara" questione del compenso che spetta al medico competente anche per questo nuovo ed impegnativo compito che tra l'altro, come è stato giustamente detto, è obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e non certamente facoltativo. Che una parte del generoso compenso che spetta al compilatore del DVR (consulente, rssp...) o alla società di servizi di turno non debba a questo punto andare al medico competente? Non sarebbe male....
Interessantissimo il documento di mauro sartori, ampiamente condivisibile. Condivido altresì il commento di mc pol.
La discussione deve continuare...parlo dal versante dei consulenti, come coniugare l'esigenza tecinca con quella sanitaria anche se la finalità è unica, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ?
Vi è la necessità che tutti facciano un passo indietro o avanti.. il DVR a mio modestissimo avviso non è un semplice documento bensì un vero e proprio PROGETTO scaturito da studi, analisi, letture, misure, accertamenti etc... effettuate da un pool di professionisti, da un'equipe multidisciplinare. La difficoltà sta nel mettere insieme le persone, i loro tempi, i caratteri, le storie, le competenze etc...
Negli alcuni anni sto proponendo ad alcuni medici del lavoro campani dotati di buona volontà di contribuire alla VR condividendo con loro anche i compensi (la scelta della condivisione dei compensi ho notato che è servita anche se in alcuni casi ho trovato medici che hanno preferito solo firmare il DVR finito).
Inizia un percorso di amalgama, armonizzazione tra i tecnici e i medici per il fine comune: preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Gli estremisti dell'una o dell'altra parte dovranno adeguarsi al nuovo modo di operare, non è una guerra di caste o di professioni, la sfida sta nel "collaborare" ciascuno per le specifiche competenze al fine, e mi ripeto, di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori.
Mi viene in mente uno SLOGAN:
NO AI CONSULENTI DEL DVR "COPIA E INCOLLA"
NO AI MEDICI COMPETENTI DEL "VISITIFICIO SIC ET SEMPLICITER"
SI AD UNA CORRETTA E PRODUTTIVA COLLABORAZIONE TRA TECNICI E MEDICI DEL LAVORO.
Un saluto a tutti
Condivido!
Dott.Mauro il 09/07/2010 03:32 ha scritto:
CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 41) LEGGE 81/2008 (ex 626/94)
PREMESSA LEGALE:
Il DLgs. 81/2008, così come corretto e confermato dal DLgs. 3 agosto 2009 n.° 16, pone all’Art. 25 – Obblighi del Medico Competente - come primo obbligo il seguente:
“ Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, …”
Relativamente agli “ obblighi ” del Medico Competente, questa è una NOVITÀ ASSOLUTA rispetto alla vecchia Legge 626/94 che in detti obblighi (ex Art. 17) così recitava:
“ Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;”
Confrontando i due articoli della vecchia e della nuova legge è evidente il salto legislativo da una GENERICA COLLABORAZIONE professionale ad una SPECIFICA nella VALUTAZIONE DEI RISCHI.
Questo concetto è ribadito nell’art. 29 della stessa legge: “ MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ”:
“ 1 – il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’art. 17 (=valutazione di tutti i rischi), comma 1 lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’art. 41 ”.
Inoltre, come se ciò non bastasse, per assicurarsi di questa collaborazione il legislatore pone fra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente all’art. 18, al comma g) la seguente osservazione:
“ inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”.
Al riguardo, si vedano anche l’indicazioni dell’art. 28 (modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) al comma 2, voce e):
“ indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio ”.
Anche se non vengono definiti i limiti o la sostanza di questa “ collaborazione ” indiscutibilmente con queste indicazioni legali il legislatore intende affiancare al titolare una figura professionale competente di sua fiducia e conoscente l’organizzazione aziendale. A questa figura professionale il titolare è legato da un “ contratto ” vero e proprio, denominato: “ Nomina del Medico Competente ”, (secondo art. 18, comma 1 a) che non si esaurisce con la sola sorveglianza sanitaria descritta nell’art. 41, ma comprende anche gli obblighi sovra esposti dell’art. 25.
Questa figura professionale (il medico) è indicato per legge come SUPPORTO per il rapporto che il titolare può avere con altre figure professionali interne o esterne all’azienda, anche occasionali, incaricate a produrre le varie valutazioni dei rischi (dalla fonometria a quella chimica, stress lavoro-correlato, radiazioni ottiche, ecc…) riunite successivamente in un unico documento che costituisce la Valutazione dei Rischi aziendale.
LE VALUTAZIONI DEI RISCHI EFFETTUATE NEL CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE (ART. 41) PERCHÉ POSSANO ESSERE RITENUTE “VALIDE” A TUTTI GLI EFFETTI DEVONO, SECONDO IL NS. PARERE E LA NS. ESPERIENZA PROFESSIONALE, CORRISPONDERE A QUATTRO PUNTI FONDAMENTALI:
- UN PRIMO PRE-REQUISITO FORMALE;
- ALTRI TRE REQUISITI SOSTANZIALI.
PRE-REQUISITO FORMALE LEGALE GENERICO:
Tutte le valutazioni sono compilate e prodotte per conto del titolare secondo l’Art. 17 “ Obblighi del datore di lavoro non delegabili – comma 1, a – la valutazione di tutti i rischi ”, ma queste devono essere eseguite con le modalità previste dall’art. 29: “ modalità di effettuazione della valutazione dei rischi ”, e non possono essere accettate valutazioni “ anonime ”.
Ogni valutazione deve essere timbrata e firmata, o riportare le precise generalità di tutte le figure professionali che hanno collaborato realmente alla sua produzione.
Devono essere chiare e pertinenti le qualifiche di chi ha raccolto i dati, di chi li ha elaborati, e del responsabile dello studio o della ditta che ne ha curato la “ regia ” generale, con la relativa assunzione di responsabilità di questi operatori a tutti i livelli considerati. In particolare riteniamo che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato possa essere ben eseguita dallo stesso medico aziendale, o, in caso diverso, da un operatore qualificato che deve dimostrare di aver sostenuto almeno un esame universitario in psicologia o scienze affini.
Gli R.S.P.P. chiamati a realizzare eventualmente dette valutazioni se non provvisti di laurea specifica nell’argomento devono essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso specifico per il rischio da valutare che dimostri la loro idoneità. Tale attestato (fotocopia) deve apparire nella Valutazione ed è obbligatorio per l’esercizio di questa attività ai sensi dell’art. 32, comma 2 e 5 DLgs. 81/2008.
Gli strumenti in uso per produrre le misure (fonometro, analitici per gas e polveri, questionari, ecc…) devono corrispondere a indicazione di Legge e di Qualità di buona norma tecnica.
Inoltre la Valutazione non deve violare gli articoli 25 e 29 del DLgs. 81/2008: va fatta “ in collaborazione con il medico competente ” o per lo meno con il suo “ bene placet ”.
Al riguardo stiamo approntando una apposita modulistica per migliorare la comunicazione fra professionisti e per concretizzare detta “ collaborazione ” al meglio.
La valutazione non può essere accettata già eseguita, a posteriori, senza che il medico sia neppure informato sulla sua esecuzione o peggio, con affermazioni scritte non veritiere, quali: “ il medico ha collaborato per quanto è di sua competenza... ”, quando ciò non corrisponde al vero; oppure: “ la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento è stata effettuata dal datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, in collaborazione con…” quando ciò non corrisponde al vero. Affermazioni denunciabili con esposto alla magistratura.
PRIMO REQUISITO SOSTANZIALE (LEGALE E DI BUONA NORMA TECNICA) :
La Valutazione deve soddisfare tutti i dettami di Legge previsti a efficacia del lavoro stesso, condizione indispensabile per la sua validità e per la tutela del titolare.
Queste indicazioni legali devono essere riportate per intero nella stessa Valutazione.
Deve inoltre soddisfare i requisiti di “ BUONA NORMA TECNICA ” (norme UNI, Modalità Esecutive, Linee Guida Regionali, ecc…) che devono essere pure essi indicati nella Valutazione.
Nel caso il valutatore voglia discostarsi in parte dai requisiti di “ buona norma tecnica ” deve motivare il suo operato per iscritto e con contenuto logico e credibile.
La valutazione deve essere aggiornabile e pure sostituibile in parte o in toto.
Nella sua stesura scritta deve svilupparsi in modo logico ed armonico e, anche se non obbligatorio, è consigliabile vi sia un “ sommario ” numerato in pagine o capitoli a praticità del lettore.
SECONDO REQUISITO SOSTANZIALE (UTILITA’ PER IL TITOLARE) :
I risultati della Valutazione devono sapere indicare in modo preciso quali siano le situazioni di rischio relativamente a quello preso in oggetto, da controllare, in modo che il titolare possa mettere in atto i giusti provvedimenti per contenere e/o migliorare il rischio valutato.
In particolare, nella valutazione da stress lavoro-correlato devono essere indicate le mansioni lavorative specifiche a maggior potenziale stressogeno. Non sono accettabili dizioni generiche per “ gruppo omogeneo ”. Utile la realizzazione della “ mappa aziendale di rischio ” per il rischio considerato.
TERZO REQUISITO SOSTANZIALE (UTILITA’ PER IL MEDICO) :
Ferma restando l’autonomia e l’indipendenza decisionale del medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, espressa con proprio documento o nel “ programma sanitario ”, nel caso che i risultati della valutazione per un determinato rischio specifico indichino, per Legge o per opportunità (vedi elenco malattie denunciabili I.N.A.I.L., o art. 2087 del Codice Civile) la necessità o la convenienza di sottoporre alcuni lavoratori (o tutti) alla relativa sorveglianza sanitaria per quel rischio, il Valutatore deve dare l’elenco con nome e cognome dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria accompagnato da un’indicazione di esposizione al rischio valutato quantificato (anche sommariamente: basso, medio, alto) per ogni lavoratore di detta lista affinché il medico possa associare la relativa sorveglianza sanitaria a quella normalmente già in atto.
Nel documento di Valutazione di “ Tutti i Rischi ” deve essere riferita o citata questa autonomia e indipendenza decisionale, espressa con i relativi documenti, a cui la Valutazione deve fare riferimento.
Ho scritto questo articolo perché ritengo che il Medico del Lavoro così come definito per Legge (Art. 25 DLgs. 81/2008) sia una figura professionale di riferimento nell’organizzazione aziendale oltre che avere i compiti di sorveglianza sanitaria descritti nell’art. 41.
Inoltre ricordo che nonostante la sua evidente componente “ privatistica ” (ricordiamo che viene remunerato direttamente dal titolare) e altresì evidente una sua rilevante componente * “ PUBBLICISTICA ” esercitando il suo lavoro sostanzialmente nell’applicazione di leggi inerenti la sicurezza sociale (dei lavoratori) operanti sia in ambito aziendale che, nel caso di autisti o autotrasportatori, anche in ambito pubblico.
Perciò non sarò più tollerante nei riguardi di valutazioni fatte in violazione degli artt. 25 e 29 del DLgs. 81/2008, a me sottoposte per firma, eseguite senza la mia “ collaborazione ”, anche intesa da me in senso allargato e molto disponibile, pure con semplice “ bene placito ” o compilazione della modulistica da me approntata a tal fine. Le valutazioni saranno da me valutate secondo i criteri sovra esposti e nel caso queste non corrispondano a detti criteri saranno ritenute “ NON IDONEE ” da parte mia e quindi non verranno firmate. Le valutazioni con dichiarazioni non veritiere verranno denunciate all’autorità giudiziaria.
Copia di questo articolo viene spedito alla Commissione Consultiva Permanente di cui all’Art. 6 DLgs. 81/2008, agli Enti Pubblici Ispettivi Territoriali e Nazionali, alla Stampa specializzata per aprire un dibattito, spero costruttivo, su questo argomento.
Autore del presente articolo: lì, 09/07/2010
Sartori dott. Mauro, medico competente,
Via Trento, 26 – 35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel: 049/9461009 e-mail: tecnomedica-srl@libero.it
* “ pubblicistica ” = termine tecnico legale. Il medico del lavoro non può essere professionalmente definito “pubblico ufficiale” ma possiede comunque una rilevante componente “pubblicistica” nel proprio lavoro, similare a quella di un avvocato. Questo articolo è stato sottoposto alla perizia di uno studio legale.
Di tanto in tanto è necessario schierarsi. Condivido pienamente quanto espresso dal collega Sartori, che ringrazio anche per il lavoro di sintesi proposto, nonchè per averlo ri-proposto.
Naturalmente e, conseguentemente, rimango piuttosto sbalordito dalla "semplificazione" proposta in merito dall'altro collega Cangiani, che sente perfino il bisogno di sottolinearlo con l'uso di lettere maiuscole.
Mi sembra anche curiosa la posizione espressa in alcuni passaggi dal Consulente Fragar che colloca in una delle aree "estremistiche" chi segue semplicemente la legge; trovo altresì sorprendente la parte in cui si cita una non meglio precisata "condivisione dei compensi".
druba il 11/07/2010 01:17 ha scritto:
Di tanto in tanto è necessario schierarsi. Condivido pienamente quanto espresso dal collega Sartori, che ringrazio anche per il lavoro di sintesi proposto, nonchè per averlo ri-proposto.
Naturalmente e, conseguentemente, rimango piuttosto sbalordito dalla "semplificazione" proposta in merito dall'altro collega Cangiani, che sente perfino il bisogno di sottolinearlo con l'uso di lettere maiuscole.
Mi sembra anche curiosa la posizione espressa in alcuni passaggi dal Consulente Fragar che colloca in una delle aree "estremistiche" chi segue semplicemente la legge; trovo altresì sorprendente la parte in cui si cita una non meglio precisata "condivisione dei compensi".
Dai non ti sbalordire!!! ad occuparsi di tante cose (seguire e imparare le leggi che mutano, partecipare ai campionamenti, le vdr, lo stress, denunciare le mal prof, fare protocolli, inviare all 3b dopo raccolta dati, restituzione delle copie delle cartelle alla cessazione del lavoro del dipendente, inviare ai sert, ripetere accertamenti droghe nei 6 mesi successivi, segnalare all'ufficio patenti i positivi, andare dietro agli ecm, i sopralluoghi, le riunioni, i corsi ps (e relative incombenze burocratiche), fare le relaz sorv sanitaria, occuparsi della parte economica e degli appuntamenti, imbustare le cartelle, allegare i dati inseguire datore di lavoro per le firme sui giudizi di idoneità, inseguire lavoratori e riuscire per visitare quelli che non hai potuto vedere perchè erano in ferie) poi si finisce per scambiare un carcinoma naso-sinusale con un polipo nasale e poi addio sorveglianza sanitaria....Il medico si occupi delle visite ( e della sua cultura medica che sta scemando a scapito di tante altre incombenze), eventualmente l'igienista industriale delle valutazioni del rischio in collaborazione con l'rspp....a mettere in padella tante cose....si fà la frittata....per il nostro senso di onnipotenza,onniscenza in buona sostanza scarsa autoconsapevolezza (chi giudica dall'esterno ste cose non le sa e magari tu sei dello spresal).....
Di certo chi segue una ditta di 3000 dipendenti come unico impegno può permettersi di fare il tuttologo ma ricordo che in italia il 95% delle ditte sonno piccole con meno di 10 dipendenti....moltiplicate....e vedete poi se per l'impegno richiesto, come voi dite, si trovano datori di lavoro disposti a pagare quello che è giusto...poi ora ci sono le dichiarazioni dei redditi e l'irpef....la quota B....le varie assicurazioni... io vivo non solo lavoro....caro Druba...
Giusto!
Denunciare il datore di lavoro all'autorità giudiziaria, qui mi sembra che stiamo esagerando. Il concetto della collaborazione mi sembra giusto ma da qui a denunciare mi sembra un'enormità. Noi siamo,che piaccia o no, consulenti del ddl e dovremmo tutelarlo non metterlo nei guai.
Poi, quasi sempre, quando veniamo nominati esiste gia' un dvr, se va bene lo accettiamo, se incompleto o inadatto consigliamo l'aggiornamento o una totale rivalutazione,ma e' ovvio che non saremo noi a farlo. Comunque complimenti a sartori che ha centrato un argomento importante ma non dobbiamo estremizzare il concetto di collaborazione, altrimenti non dovremmo più' firmare niente con ovvio conseguenze (disdetta della nomina). Secondo me per collaborazione si dovrebbe intendere che il ddl valuta i rischi seguendo delle indicazioni o consigli del mc dati prima di fare il dvr, se il dvr e' già' presente verranno dati successivamente (magari lettera da considerarsi perte integrante del dvr).
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