Alcune ASL stanno trasferendo specialisti in Medicina del Lavoro dipendenti, dalla funzione di Medico competente a quella di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) in assenza dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 . Dall’emanazione del Lgs 195/2003 e del successivo Accordo Stato Regioni del 5 ottobre 2006 sembra abbastanza chiaro che per essere nominato ASPP in aziende sanitarie occorre aver superato il Corso “A” e “B” macrosettore 7 con esonero per alcune minilauree brevi (Ingegneria della sicurezza, Tecnico delle Prevenzione, ecc.). La normativa non fa alcun cenno alla Laurea in medicina e specializzazione in Medicina del Lavoro ma alcune ASL si ostinano a conferire l’incarico di ASPP a Medici del Lavoro che per il loro stato di dipendenti non possono rifiutarsi si svolgere i compiti assegnati con una serie interminabile di conflitti.
Cosa ne pensate? Qualcuno è al corrente di pronunciamenti “autorevoli”?
Non sono al corrente ma l'argomento è molto interessante . Parlandone con alcuni colleghi ci chiedevamo se e come noi medici competenti potevamo essere ASPP o RSPP perchè come credo sarà capitato a molti nel blog di incontrare Documenti di Valutazione del Rischio copia fotostatica o direttamente stampati da programmi che non rispecchiano i reali rischi dell'azienda in oggetto.
le uniche persone per me sono i matti .... quelli che non sbadigliano mai e non dicono mai un luogo comune , ma bruciano , bruciano , bruciano come candele romane gialle e favolose , che esplodono come ragni tra le stelle...J.Kerouac "on the road"
Sono d’accordo che occuparsi di prevenzione primaria nel SPP possa rappresentare una occasione professionale per i medici del lavoro. Ma ci sono precise condizione deontologiche, organizzative e giuridiche da rispettare. Oltre, ovviamente, ai requisiti di Legge. La specializzazione in Medicina del Lavoro non è prevista tra le “LUREE BREVI” che esonerano dalla frequenza del Corso B (giustamente perché non è una laurea breve ma specializzazione dei laureati in medicina con laurea a ciclo unico). Né, con tutto il rispetto per la professionalità dei tecnici della prevenzione, possono essere ad essi assimilati. Il ruolo di ASPP non è un ruolo specialistico (se non altrimenti specificato) per cui occorre occuparsi anche di rischi per la sicurezza estranei alla formazione del Medico. Per tale ragione la normativa ha previsto come requisito di base un preciso percorso formativo
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