Buongiorno, sono un architetto e lavoso sul campo (ovvero in cantiere), mi è sorto un dubbio, in realtà me l'hanno fatto venire due colleghi.
Sappiamo tutti che un lavoratore, per poter lavorare, deve avere l'idoneità sanitaria, un mio collega è convinto che l'impresa, per un neo assunto, ha tempo 60gg dalla data di assunzione per sottoporre il lavoratore a visita medica e che nel frattempo tale lavoratore può accedere e lavorare in cantiere.
Sinceramente questa cosa non l'ho trovata da nessuna parte, se qualcuno mi potesse chiarire la questione ne sarei molto grata.
Cordiali saluti
consiglio di rileggere (e far leggere/rileggere al collega) il TU con le successive modifiche; in effetti non trovera' traccia di una tale indicazione.
Perciò devo pretendere dalle imprese l'idoneità sanitaria dei lavoratori prima che entrino in cantiere, è corretto?
si, il giudizio di idoneita' va rilasciato prima di adibire il lavoratore alla sua mansione.
Grazie.
altro dubbio.
se un'impresa assume oggi un operaio, per esempio carpentiere, il suddetto operaio non potrà entrare in cantiere per almeno 15gg (tempi minimi per effettuare una visita, l'impresa cosa fa, paga una persona per non fare niente?
PS: nonsono polemica, vorrei solo capire. Grazie
Credo che si possa interpretare che la visita venga effettuata prima di esporre il lavoratore a rischi per cui è obbligatoria dalla legge ( in attesa gli fa svolgere operazioni " non a rischio ")oppure lo sottopone a visita preassuntiva ( anche se personalmente ritengo ciò
violare la legge 300 ma è previsto dal 81/08)
Ma l'Art.41 al secondo comma dice che:
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
visita medica preventiva ....
...
al terzo comma:
3.le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
in fase preassuntiva
...
cosa fare allora?
Se non ho capito male, se un lavoratore entra a lavorare in cantiere ma svolge lavorazioni a basso rischio, può lavorare anche senza idoneità sanitaria, naturalmente il datore di lavoro deve provvedere a far fare la visita entro breve tempo.
frafal il 20/08/2010 09:27 ha scritto:
Ma l'Art.41 al secondo comma dice che:
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
visita medica preventiva ....
...
al terzo comma:
3.le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
in fase preassuntiva
...
cosa fare allora?
Se non ho capito male, se un lavoratore entra a lavorare in cantiere ma svolge lavorazioni a basso rischio, può lavorare anche senza idoneità sanitaria, naturalmente il datore di lavoro deve provvedere a far fare la visita entro breve tempo.
D.Lgs. 81/08 modificato dal D.L.gs. 106/09: art. 41 comma 2 lettera e) bis: visita medica preventiva in fase preassuntiva.
scusa, cosa intendi per basso rischio? quello a cui sei esposto tu come architetto in cantiere?
Controlla i rischi specifici in DVR, relativi per la mansione specifica del carpentiere, poi trai le tue conclusioni, ricordando che dovresti avere delle responsabilità in quanto preposto.
grazie, molto gentile.
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