l'art 29 (comma3) recita
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;
rispetto a questo mi sorgono due domande
1) sento affermare che il DVR deve essere rielaborato ogni due anni (ma non vi è traccia nella normativa)
2) quali modifiche sostanziali dei processi produttivi giustificano la rielaborazione del DVR ?
Va da sè comunque che non possiamo esimerci dalla collaborazione con il DdL nella valutazione di tutti rischi ( si vedano anche gli internventi di dott Mauro )
carlpam il 21/08/2010 12:34 ha scritto:
l'art 29 (comma3) recita
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;
rispetto a questo mi sorgono due domande
1) sento affermare che il DVR deve essere rielaborato ogni due anni (ma non vi è traccia nella normativa)
2) quali modifiche sostanziali dei processi produttivi giustificano la rielaborazione del DVR ?
Va da sè comunque che non possiamo esimerci dalla collaborazione con il DdL nella valutazione di tutti rischi ( si vedano anche gli internventi di dott Mauro )
La durata del DVR secondo me si evince dalla scadenza che impone la valutazione di alcuni rischi fisici. Nel senso che la valutazione del rischio rumore e vibrazioni deve essere fatta ogni 4 anni (vado però a memoria), la stessa cosa per il rischio chimico.
Si deduce che il DVR, che comprende appunto anche la valutazione di rumore ecc., ritengo debba essere aggiornato almeno ogni 4 anni, salvo che non ricorrano eventi particolari che già hai nominato.
Devo essere sincero, vado a memoria perchè sono in vacanza e non ho la normativa sottomano.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti