Il portale del Medico del Lavoro Competente

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

quando rielaborare il DVR ?

Questo argomento ha avuto 1 risposte ed è stato letto 9383 volte.

carlpam

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Padova
Professione
Medico Competente
Messaggi
1009
  • quando rielaborare il DVR ?
  • (21/08/2010 12:34)

l'art 29 (comma3) recita
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;

rispetto a questo mi sorgono due domande
1) sento affermare che il DVR deve essere rielaborato ogni due anni (ma non vi è traccia nella normativa)
2) quali modifiche sostanziali dei processi produttivi giustificano la rielaborazione del DVR ?

Va da sè comunque che non possiamo esimerci dalla collaborazione con il DdL nella valutazione di tutti rischi ( si vedano anche gli internventi di dott Mauro )

faggiano.danilo

faggiano.danilo
Provenienza
Lecce
Professione
Medico Competente
Messaggi
682
  • Re: quando rielaborare il DVR ?
  • (21/08/2010 14:03)

carlpam il 21/08/2010 12:34 ha scritto:
l'art 29 (comma3) recita
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;

rispetto a questo mi sorgono due domande
1) sento affermare che il DVR deve essere rielaborato ogni due anni (ma non vi è traccia nella normativa)
2) quali modifiche sostanziali dei processi produttivi giustificano la rielaborazione del DVR ?

Va da sè comunque che non possiamo esimerci dalla collaborazione con il DdL nella valutazione di tutti rischi ( si vedano anche gli internventi di dott Mauro )

La durata del DVR secondo me si evince dalla scadenza che impone la valutazione di alcuni rischi fisici. Nel senso che la valutazione del rischio rumore e vibrazioni deve essere fatta ogni 4 anni (vado però a memoria), la stessa cosa per il rischio chimico.

Si deduce che il DVR, che comprende appunto anche la valutazione di rumore ecc., ritengo debba essere aggiornato almeno ogni 4 anni, salvo che non ricorrano eventi particolari che già hai nominato.

Devo essere sincero, vado a memoria perchè sono in vacanza e non ho la normativa sottomano.

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti