Hello!
Cari colleghi, dopo un discussione pacata con amici medici competenti sono nati alcuni dubbi interpretativi su.....
.....Il comma 5 dell'articolo 41 del D.lg 81/08 e s.m.i. stabilisce che gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c, secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3A.....
La domanda che ci siamo posti inzialmente è stata la seguente:
cosa intende il legislatore per esiti della visita medica?....
1 Sono gli accertamenti sanitari, l'esame obiettivo e il giudizio di
idoneità l'anamnesi personale, familiare e lavorativa;
2 o anche i dati occupazionali forniti dal datore di lavoro ?
Nella condizione in cui un datore di lavoro non fornisce i dati occupazionali al medico competente , la cartella sanitaria sarà priva dell'indicazione dei rischi specifici cui saranno esposti i lavoratori durante la loro attività.
Premesso che in questo caso il datore di lavoro è sanzionabile perchè non ha fornito i dati occupazionali al medico competente, ma può essere sanzionato anche il medico competente perchè non ha inserito i rischi sulla cartella?
Personalmente penso che può essere sanzionato solo il datore di lavoro, con il risultato che il medico competente istituisce una cartella sanitaria senza rischi, le domande nascono spontanee per quale motivo visita i lavoratori?, quale giudizio di idoneità potrà essere formulato?
Premesso che parlare di sanzioni da fastidio a chiunque, ma in questo caso i medici furbetti, tanto per intenderci, colleghi che usano la medicina del lavoro per ripiego, quelli che giocano al ribasso, sono favoriti rispetto ai medici del Lavoro Preparati e Onesti! ,
non recano fastidio al datore di lavoro ne "spendono tempo prezioso per richiedere i dati occupazionali o a redigerli per conto del datore di lavoro, ne sono sanzionabili!
Cosa ne pensate?
Gennaro Bilancio
Chiedo scusa, purtroppo nell'ultimo paragrafo manca una parte.
Siccome ho scritto l'argomento in word, effettuando l'operazione di copia e incolla qualche rigo è andato perso. Nnostante quanto accaduto penso che il succo del discorso si evinca
Grazie
Gennaro Bilancio
Gennaro il 13/09/2010 02:31 ha scritto:
Hello!
Cari colleghi, dopo un discussione pacata con amici medici competenti sono nati alcuni dubbi interpretativi su.....
.....Il comma 5 dell'articolo 41 del D.lg 81/08 e s.m.i. stabilisce che gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c, secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3A.....
La domanda che ci siamo posti inzialmente è stata la seguente:
cosa intende il legislatore per esiti della visita medica?....
1 Sono gli accertamenti sanitari, l'esame obiettivo e il giudizio di
idoneità l'anamnesi personale, familiare e lavorativa;
2 o anche i dati occupazionali forniti dal datore di lavoro ?
Nella condizione in cui un datore di lavoro non fornisce i dati occupazionali al medico competente , la cartella sanitaria sarà priva dell'indicazione dei rischi specifici cui saranno esposti i lavoratori durante la loro attività.
Premesso che in questo caso il datore di lavoro è sanzionabile perchè non ha fornito i dati occupazionali al medico competente, ma può essere sanzionato anche il medico competente perchè non ha inserito i rischi sulla cartella?
Personalmente penso che può essere sanzionato solo il datore di lavoro, con il risultato che il medico competente istituisce una cartella sanitaria senza rischi, le domande nascono spontanee per quale motivo visita i lavoratori?, quale giudizio di idoneità potrà essere formulato?
Premesso che parlare di sanzioni da fastidio a chiunque, ma in questo caso i medici furbetti, tanto per intenderci, colleghi che usano la medicina del lavoro per ripiego, quelli che giocano al ribasso, sono favoriti rispetto ai medici del Lavoro Preparati e Onesti! ,
non recano fastidio al datore di lavoro ne "spendono tempo prezioso per richiedere i dati occupazionali o a redigerli per conto del datore di lavoro, ne sono sanzionabili!
Cosa ne pensate?:)
A me risulta che sia obbligo del MC mettere in cartella i rischi per cui istituisce la cartella stessa e visita i lavoratori. Quando non esiste un DVR (capita spesso) o quando un rischio è mancante (es. valutazione rumore/vebrazioni, ecc.), io scrivo il fattore di rischio e tra parentesi ci scrivo "in attesa di valutazioe".
Faccio per dire, se c'è il rumore ma non è stato valutato, al fine di tutelare il lavoratore, io l'audiometria gliela faccio lo stesso. Quando poi ho il risultato della valutazione che mi dice che il rischio non impone la SS, allora cancello dal protocollo sanitario l'audiometria.
In questo modo faccio vedere che il MC ha fatto il sopralluogo, che sa che ci sono dei rischi non valutati, che lo sta comunicando al DdL appunto nel prot. sanitario e che sta pure facendo prevenzione sul lavoratore.
Se poi qualcuno sanziona il DdL, almeno facciamo vedere che il MC ha agito in positivo (azioni preventiva) e non in negativo (stando ad aspettare qualcosa che il DdL forse non avrebbe mai fatto).
Anche perchè se poi insorge una mal. prof. (es. ipoacusia)??? ...
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
per i rischi fisici bisogna applicare l'art.186 che sanziona il MC e se il datore non ha comunicato i dati al MC perchè non ha misurato i valori allora il DL ha commesso un reato e il MC dovrà fargli presente questa carenza in considerazione che il MC partecipa alla valutazione dei rischi .
chiedo scusa Giancarlo, ma non ho capito. Intendi che secondo il 186 il MC è sanzionabile comunque anche se non gli sono stati comunicati i dati?
Ma perchè non aboliamo sto schifo!!!!
FRANCO CANGIANI il 13/09/2010 11:05 ha scritto:
Ma perchè non aboliamo sto schifo!!!!
Ma perché non leggiamo per bene il "coso" '81?
DEFINIZIONE medico competente:
h) «medico competente»: medico ..... che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
OBBLIGHI del medico competente:
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro, ndr) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, ... b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici .... m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria...
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
A me sembra di una chiarezza folgorante. Non ci si può più chiamare fuori se la VdR manca o é incompleta o imprecisa o se il ddl non manda i dati occupazionali. Ce li dobbiamo guadagnare noi, insistendo, guidando, convincendo, promuovendo, facendo sintesi. La collaborazione é obbligatoria per entrambi i soggetti. Le forme della collaborazione vanno concordate. Se i consulenti o gli RSPP continuano a far finta di niente, rileggetevi l'81 e traetene le dovute conseguenze.
Angelo Angiolini
Se ad esempio il datore di lavoro non è disponibile ad inviare al medico competente una scheda di rischio firmata (nemmeno se a compilarla è il medico competente..), che facciamo?
Tratteniamo (a tempo indetermiato..) le cartelle sanitarie incomplete o compiliamo e firmiamo noi la scheda di rischio???
Forse è una provocazione ma vi assicuro che a volte capita.
Io ad es. sto ancora aspettando, nonostante numerose email di sollecito, le schede di rischio di una piccola azienda dal 30 di giugno.
Naturalmente ho fatto lo stesso sopralluogo, visite mediche e giudizi di idoneità, ma le cartelle come faccio a chiuderle???
Buon Giorno
Condivido Angeloangiolini
Gentilmente vi chiedo di rispondere anche su:
cosa intende il legislatore per esiti della visita medica?....
:)
Gennaro Bilancio
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti