Vorrei un aiuto da parte di Voi colleghi su come far capire ad alcuni ispettori del lavoro, per fortuna non tutti e non in tutti i distretti, che sul Piano operativo di sicurezza non si deve apporre la firma del Medico Competente.
Tale ispettore ha sanzionato una piccola Azienda edile perchè dice che, il POS è assimilabile ad una valuatazione del rischio per cui ci vuole una data certa oppure la firma del RLS e del M.C. che attestino tale data.
Ora io considero tale interpretazione quantomeno azzardata, perchè fino a prova contraria l'interpretazione delle leggi devono essere fatte dai giuristi. Il POS è regolato dall'art. 89 comma h che all'all. XV, non prevede nei requisiti minimi la firma del M.C e tantomeno una data certa, visto che il POS deve essere sempre presente in cantiere e quando si fa un ispezione si può verificare la data, che sicuramente non può essere vecchia o fotocopiata dal POS di un altro cantiere e soprattutto deve essere corrispondente...ma lasciamo perdere...il problema è un altro se io appongo la firma vuol dire che ho collaborato alla valutazione di quel singolo lavoro che si andrà a fare e se non sono andato a fare per lo meno un sopralluogo del cantiere che non è ancora iniziato, perchè non ho ancora firmato il POS, ditemi Voi a che serve la mia firma (scusate il gioco di parole ma è questo il circolo vizioso)). Questo atteggiamento di voler inserire a tutti i costi il M.C. nelle responsabilità aziendali anche di ciò che ancora deve accadere (il POS va presentato prima dell'inizio dei lavori)mi sembra sproporzionato rispetto alle nostre competenze. Vi dico inoltre che ci sono anche piccole aziende che redigono POS ogni settimana per tutti i piccoli lavori che devono intraprendere, io dovrei girare in lungo in largo pewr soddisfare l'interpretazione di qualche ispettore?!
Ora chiedo se qualcuno ha già affrontato l'argomento e come tutelare l'Azienda da pretese e soprattutto da multe sfacciate.
Direi che dal punto di vista "legale" tu abbia ragione , però le ditte non dovrebbero continuare a giocare intorno al POS e mi spiego meglio.
Se ad una "piccola ditta edile" come MC gli chiedi il DVR o l'autocertifcazione o meglio ancora la fonometria , ti dicono che c'è il POS.
Allora mettiamoci d'accordo.
Io credo e ho sempre creduto che il POS è il DVR per quel singolo cantiere ma che la ditta in ogni caso debba aver elaborato ( in collaborazione anche con il MC) un DVR "aziendale ".
Grazie veramente per la risposta molto esaustiva, giusto sarebbe allora chiedere il documento di nomina del MC e una dichiarazione che abbia partecipato alla valutazione dei rischi (Documento o autoc) o meglio che è a conoscenza dei rischi dell'azienda peraltro desumibili dalle cartelle cliniche...ma da quì a prendersi la libertà di sanzionare ce ne passa.
Comunque a me sembra di voler coinvolgere il MC in atti puramente formali come se una firma possa garantire la salute e la sicurezza e dando l'idea alle aziende che basti avere il MC per poter coprire errori sostanziali e malefatte..forse firmiamo con troppa facilità.
Comunque prima di chiedere un chiarimento in Regione, come consigliatomi dal Servizio PISLL della mia zona, assolutamente d'accordo con me, volevo sapere se c'è stato un chiarimento formale in qualche parte d'Italia, mi farebbe piacere anche sentire il parere della Redazione a riguardo, che stimo ed apprezzo per l'opportunità di confronto che mette a disposizione tramite il sito, grazie
Certamente il MC non é obbligato a frimare il POS, anche se lo stesso é il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV, ma dovrà comunque dare contezza degli obblighi previsti dall'art. 25 D Lgs 81/2008. La firma apposta sul POS dalle quattro figure DDL, RSPP, RLS E MC é richiesta per dare certezza del reale momento di redazione del documento, così come espresso nell'art. 28, c. 2 D Lgs 81/2008. Il POS é il documento che deve essere redatto ancora prima dell'inizio dell'esecuzione dell'opera e comunque deve essere trasmesso all'RLS per le attività a lui demandato, almeno 10 giorni prima l'inizio dell'esecuzione, senza nulla rilevare il fatto che debba essere tenuto in cantiere, come peraltro tutta la restante prevista documentazione. Oltretutto, la presa conoscenza del POS mediante la firma del MC determina l'ottemperanza del DDL di trasmettere le informazioni sui rischi all'RSPP e al MC.
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