Salve,
vorrei sottoporvi una questione in merito alla consegna della copia del giudizio di idoneità al lavoratore.
Attualmente, al termine della visita medica, stampo una copia del giudizio di idoneità che consegno al datore di lavoro, una copia dell'intera cartella sanitaria (firmata in calce dal lavoratore) che conservo io stessa ed una copia dell'intera cartella sanitaria (sempre firmata dal lavoratore) che consegno al lavoratore. Adotto questa modalità poichè la cartella sanitaria contiene il giudizio che per legge (lett. e) del comma 1 dell’art. 25) deve essere consegnato al lavoratore, inoltre in questo modo evito di consegnare la copia della cartella alla fine del rapporto di lavoro. (a meno che il lavoratore non ne faccia richiesta perchè ha smarrito la cartella)
In considerazione degli obblighi introdotti dal D.Lgs. n. 106/2009, e` necessario che il medico competente esprima il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo sia al datore di lavoro, sia al lavoratore. La mia domanda è questa: il mio modus operandi resta comunque corretto? Solitamente voi come vi comportate?
Grazie
Io stampo 3 copie tutte firmate dal lavoratore:
1 al Lavoratore
1 al DdL
1 resta a me e la metto tra gli allegati della visita in esame.
La cartella che uso è quella di ASPED quindi non riesco a farla firmare. La stampo solo quando serve.
Nel frattempo conservo solo gli allegati (ovvero esami strumentali, visite spec., ecc.). Quando stampo la cartella faccio poi un unico documento con anche gli allegati cartacei.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
..... inoltre in questo modo evito di consegnare la copia della cartella alla fine del rapporto di lavoro. (a meno che il lavoratore non ne faccia richiesta perchè ha smarrito la cartella)
........
....... Io stampo 3 copie tutte firmate dal lavoratore:
1 al Lavoratore
1 al DdL
1 resta a me e la metto tra gli allegati della visita in esame....
.....Quando stampo la cartella faccio poi un unico documento con anche gli allegati cartacei.
Vorrei intervenire su quando dice Fiskiettina e Danilo.
1- La cartella va comunque consegnata completa al lavoratore e copia "sigillata" al DL alla cosidetta "visita di uscita" cioè a fine rapporto di lavoro e spesso con ulteriore visita e con evidenza delle raccomandazioni specifiche qualora il lavoratore avesse espletato nell'azienda delle mansioni a rischi particolari (es. cancerogeni)
2- Per quale motivo Danilo stampi 3 certificati?
Concordo con quello al lavoratore, con quello al DL ( sempre controfirmati dal lavoratore) ,ma la copia per te a che serve?...
Hai comunque sempre a disposizione quello nell'archivio HR o SHE dell'azienda e ,nella "visita" registrata a quella data, in cartella , hai evidenza del certificato redatto e consegnato.
3- Gli allegati sono riportati in cartella con una "evidenza" ( che può essere un numero o una data o un protocollo etc,etc..) e quindi alla risoluzione del rapporto di lavoro certamente tu consegnerai il plico che risponderà ad un faldone di ALLEGATI che comunque nella cartella , alle varie date delle visite, saranno univocamente individuati in quanto registrati in una delle modalità di cui sopra ( o altro,,)
Io normalmente stampo,consegno,controfirmo,archivio la cartella ( a questo punto anche cartacea) alla prima visita e poi alla visita di cessazione oppure a richiesta di ..( ci capiamo...)... e la numerazione implementante della impaginatura è garanzia della gestione della cartella e comunque nella stessa ci sono le evidenze di tutti i certificati , nel tempo emessi, a date crescenti ,che "validano" la cartella nel senso che il lavoratore ha ricevuto ( e controfirmato) negli anni delle certificazioni a seguito di visite, siano esse periodiche, richiesta, cambio mansione etc etc.
Con questa metodica mi trovo abbastanza bene.
Ciao
Mario
fiskiettina il 05/11/2010 11:09 ha scritto:
In considerazione degli obblighi introdotti dal D.Lgs. n. 106/2009, e` necessario che il medico competente esprima il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo sia al datore di lavoro, sia al lavoratore. La mia domanda è questa: il mio modus operandi resta comunque corretto?
Grazie
SALVE
SI,
l'unico problema, tra l'altro facilmente risolvibile può presentarsi in caso di ricorso avverso al giudizio di idoneità. In questo caso L'ASL appena ricevuta la richiesta del lavoratore, chiede al lavoratore una copia del giudizio di idoneità , il lavoratore in questo caso dovrà richiedere una copia al medico competente perchè non risulta utile fotocopiare l'ultima pagina della cartella sanitaria e di rischio in quanto non sono presenti i dati anagrafici e la mansione svolta dal dipendente.
Sakuti
Gennaro Bilancio
2- Per quale motivo Danilo stampi 3 certificati?
Concordo con quello al lavoratore, con quello al DL ( sempre controfirmati dal lavoratore) ,ma la copia per te a che serve?...
Hai comunque sempre a disposizione quello nell'archivio HR o SHE dell'azienda e ,nella "visita" registrata a quella data, in cartella , hai evidenza del certificato redatto e consegnato.
Effettivamente è uno scrupolo mio in più, mi serve giusto per 2 motivi:
1 - mi serve come promemoria così mi ricordo che ho fatto firmare il giudizio al lavoratore;
2 - conservo agli atti un giudizio firmato in originale che potrebbe servire semmai venga persa la copia del DdL o del Lavoratore. Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio
Visto che non mi costa nulla un foglio in più, preferisco abbondare
Concordo per il resto delle vostre affermazioni. Io la copia la stampo e consegno solo nei casi previsti (cessazione incarico, risoluzione rapporto di lavoro, ecc.).
Gli allegati cartacei sono conservati numerati e ad essi si fa ovviamente riferimento nella cartella informatizzata: per es. viene riportata la dicitura "Vedi allegato n° ...".
Ciao a tutti
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
[cite]Gennaro il 05/11/2010 12:39 ha scritto:
...... caso di ricorso avverso al giudizio di idoneità. In questo caso L'ASL appena ricevuta la richiesta del lavoratore, chiede al lavoratore una copia del giudizio di idoneità , il lavoratore in questo caso dovrà richiedere una copia al medico competente ..........
Gennà non comprendo... ma il lavoratore quel certificato per cui "ricorre" non glielo abbiamo già dato alla fine della visita?
Spiegami meglio
ciao
Mario
dr.alesiani il 05/11/2010 04:49 ha scritto:
[cite]Gennaro il 05/11/2010 12:39 ha scritto:
...... caso di ricorso avverso al giudizio di idoneità. In questo caso L'ASL appena ricevuta la richiesta del lavoratore, chiede al lavoratore una copia del giudizio di idoneità , il lavoratore in questo caso dovrà richiedere una copia al medico competente ..........
Gennà non comprendo... ma il lavoratore quel certificato per cui "ricorre" non glielo abbiamo già dato alla fine della visita?
Spiegami meglio
ciao
Hello Alesiani
La risposta è indirizzata alla collega Fischiettina, lei non consegna il classico foglio A4 del giudizio di idoneità al lavoratore , ma una copia della cartella sanitaria e di rischio.
Saluti
Gennaro Bilancio
il lavoratore firma sempre la cartella alla fine della visita
consegno al DL il giudizio
al lavoratore copia dell'esito della visita e degli accertamenti con relativo giudizio di idoneità trasmesso al DL
perchè fare di piu' ?
Gentili colleghi vi ringrazio per le vostre risposte.
Per quanto riguarda la possibilità che il lavoratore possa fare ricorso, concordo con Gennaro. Se il lavoratore me ne farà richiesta, provvederò a fornirgli una copia del giudizio di idoneità in cui sono presenti i suoi dati anagrafici. Quello che mi interessava sapere era il vostro modo di procedere per capire se ci fosse una procedura condivisa. A quanto pare ognuno si regola in maniera differente
Grazie ancora e buon lavoro a tutti
Io consegno sempre copia del giudizio alla idoneità anche se il lavoratore firma in calce sulla cartella, sia perchè risparmio in fotocopie e in tempo, sia perchè mi viene molto comodo stilare il giudizio per ddl e dirigenti (e/o preposti) in copie ricalcanti (per cui ne stilo uno e ne faccio 4), sia perchè il lavoratore ha sempre con se la storia dei propri giudizi che può anche all'occorrenza presentare in caso di ricorsi, oppure esibire al dirigente/preposto che se lo è perso (o ha la memoria corta....capisciammè.....).
In ogni caso una copia finisce comunque in cartella (e ne costituisce un allegato in un foglio mobile etichettato come "giudizi di idoneità"), sia per avvalorare la spedizione con protocollo interno a ddl e altri destinatari e anche perchè per lunghe storie lavorative, si possono sfogliare rapidamente e agevolmente i vari giudizi nel tempo, salvo poi approfondire la situazione nella cartella
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