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qualcuno ha seguito il 3d sul forum conameco?

Questo argomento ha avuto 3 risposte ed è stato letto 2524 volte.

tcam

tcam
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655
  • qualcuno ha seguito il 3d sul forum conameco?
  • (11/11/2010 23:34)

Qualcuno ha seguito il dibattito sul forum conameco che riguarda la tracciabilità dei reati addebitati al mc anche dopo l'avvenuta oblazione?
Tanta caciara per nulla o vale la pena approfondire?
Sarà vero che i reati che il mc sana con oblazione rimangono visibili per il giudice che ne può tener conto di fronte ad un reato più grave e futuro?
Questo aspetto del nostro rischio professionale è emerso nel convegno di Pisa del 05 Novembre e un magistrato ce lo ha evidenziato.
Che ne pensate?
L'argomento della tracciabilità dei reati penali dopo che abbiamo pagato la sanzione amministrativa riconoscendo implicitamente la colpa, lo ritenete di scarsa rilevanza?

Tcam

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Gennaro

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  • Re: qualcuno ha seguito il 3d sul forum conameco?
  • (12/11/2010 08:45)

tcam il 11/11/2010 11:34 ha scritto:
Sarà vero che i reati che il mc sana con oblazione rimangono visibili per il giudice che ne può tener conto di fronte ad un reato più grave e futuro?
Tcam

Teoricamente SI, sia nel Ufficio dell'Organo di Vigilanza che in Procura restano archiviati gli atti dell'Ispezione.

Nulla vieta al PM o all'UPG di verificare attraverso una banca dati se il medico competente o comunque qualsiasi soggetto sia stato già sanzionato in passato.

Comunque fino ad oggi, non ho mai sentito, anche nei casi "gravi" e almeno nell'ASL dove lavoro, che un PM abbia verificato o abbia chiesto ad un UPG dell ASL di verificare se un medico competente sia stato già oggetto di sanzione.

Saluti:)

Gennaro Bilancio

armandomattioli

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74
  • Re: qualcuno ha seguito il 3d sul forum conameco?
  • (13/11/2010 14:22)

E' nel concreto questione di scarsa rilevanza; intanto trattasi di reati depenalizzati dal 758/94 e perciò stesso ritenuti di minore importanza.
Se anche i successivi reati afferiranno al 758/94, non si esce da questo ambito secondario.
Diverso potrebbe essere, in teoria, il caso di un processo di cui all'art. 589 o 590 per lesioni personali colpose gravi o omicidio colposo in cui il MC dovesse essere coinvolto per negligenza, imprudenza ed imperizia.
Ad es. una sorveglianza sanitaria inadeguata, eventualmente sanzionata a suo tempo ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett.b); ma se il processo è già in corso, vuol dire che il PM ha già in mano elementi di prova della negligenza del MC (cartella sanitaria, denuncia del lavoratore, sommarie informazioni dei colleghi, del RSPP, eventuali carteggi ed altri tipi di informazioni).
E' più probabile che accada il contrario di quanto ipotizzato da Camerotto: il PM, venuto a conoscenza del fatto che la Sorveglianza Sanitaria era inadeguata, ne darà comunicazione alla ASL ai sensi dell'art. 22 comma 1 del 758/94 ed il MC si beccherà una prescrizione.
Questo esempio molto specifico dovrebbe indurre ad una grande cautela, prima di suggerire al MC di contestare con tutti i mezzi, fino a non ottemperare ad una prescrizione ritenuta impropria ed andare in dibattimento.
Peraltro, in caso di condanna (ammenda o arresto), ci sarà l'iscrizione nel casellario giudiziale che avrà sicuri effetti su qualunque altro processo futuro del MC, connesso o meno alla sua attività professionale.
Ciò non vuol dire acquiescenza nei confronti di prescrizioni ritenute sbagliate: ci sono vari mezzi per difendersi, senza necessariamente andare a processo.
Insomma, su questa materia, dove, come in poche altre, anche sottili distinzioni procedurali o sostanziali fanno la differenza fra una condanna ed una assoluzione, vanno innanzitutto evitate le generalizzazioni e le banalizzazioni.
A.M.

guido_rossi

guido_rossi
Provenienza
Milano
Professione
Medico del Lavoro Competente
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269
  • Re: qualcuno ha seguito il 3d sul forum conameco?
  • (13/11/2010 20:55)

armandomattioli il 13/11/2010 02:22 ha scritto:
E' nel concreto questione di scarsa rilevanza; intanto trattasi di reati depenalizzati dal 758/94 e perciò stesso ritenuti di minore importanza.
Se anche i successivi reati afferiranno al 758/94, non si esce da questo ambito secondario.
Diverso potrebbe essere, in teoria, il caso di un processo di cui all'art. 589 o 590 per lesioni personali colpose gravi o omicidio colposo in cui il MC dovesse essere coinvolto per negligenza, imprudenza ed imperizia.
Ad es. una sorveglianza sanitaria inadeguata, eventualmente sanzionata a suo tempo ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett.b); ma se il processo è già in corso, vuol dire che il PM ha già in mano elementi di prova della negligenza del MC (cartella sanitaria, denuncia del lavoratore, sommarie informazioni dei colleghi, del RSPP, eventuali carteggi ed altri tipi di informazioni).
E' più probabile che accada il contrario di quanto ipotizzato da Camerotto: il PM, venuto a conoscenza del fatto che la Sorveglianza Sanitaria era inadeguata, ne darà comunicazione alla ASL ai sensi dell'art. 22 comma 1 del 758/94 ed il MC si beccherà una prescrizione.
Questo esempio molto specifico dovrebbe indurre ad una grande cautela, prima di suggerire al MC di contestare con tutti i mezzi, fino a non ottemperare ad una prescrizione ritenuta impropria ed andare in dibattimento.
Peraltro, in caso di condanna (ammenda o arresto), ci sarà l'iscrizione nel casellario giudiziale che avrà sicuri effetti su qualunque altro processo futuro del MC, connesso o meno alla sua attività professionale.
Ciò non vuol dire acquiescenza nei confronti di prescrizioni ritenute sbagliate: ci sono vari mezzi per difendersi, senza necessariamente andare a processo.
Insomma, su questa materia, dove, come in poche altre, anche sottili distinzioni procedurali o sostanziali fanno la differenza fra una condanna ed una assoluzione, vanno innanzitutto evitate le generalizzazioni e le banalizzazioni.
A.M.

E' difficile rispondere,non perche' l'argomento non sia interessante, ma perche' il dibattito si dovrebbe svolgere nel forum dove viene aperto. E non e' cosi'.

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