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firma del M.C. - giudizio idoneità

Questo argomento ha avuto 3 risposte ed è stato letto 3278 volte.

amelia

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  • firma del M.C. - giudizio idoneità
  • (13/11/2010 19:14)

salve,
avrei bisogno di due chiarimenti professionali da parte di un "medico competente":
1) è normale e regolare, consuetudinario, legittimo o ammesso, concesso, permesso o abituale, che un medico competente, che non abbia mai visitato direttamente ed in prima persona il lavoratore in sede di accertamenti sanitari periodici, apponga poi sistematicamente il suo timbro e la sua firma sulla relazione conclusiva che riporta il resoconto della visita ed il giudizio di idoneita/inidoneità da essa derivante?
2) come fanno a variare l'espressione e l'estensione di un giudizio di idoneità alla mansione con prescrizione, dalla penultima all'ultima visita effettuata, non essendo intervenuto alcun tipo di modifica dello stato di salute ne rilevata in sede di visita stessa, ne a seguito presentazione di documentazione medica, certificazioni o quant'altro? In particolare, quali differenze significative ed interpretative si possono riscontrare nei due seguenti giudizi? e quali fattori o motivazioni ne possono aver determinato la variazione? (B è successivo ad A)
A- idoneo con prescrizioni alle mansioni specifiche. (prescrizione - limitare le attività che comportano prolungata stazione eretta)

B- idoneo PERMANENTEMENTE con prescrizioni alle mansioni specifiche. (prescrizione - limitare le attività che comportano prolungata stazione eretta).

grazie a chiunque volesse rispondermi
saluti

amelia

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  • Re: firma del M.C. - giudizio idoneità
  • (15/11/2010 10:27)

amelia il 13/11/2010 07:14 ha scritto:
salve,
avrei bisogno di due chiarimenti professionali da parte di un "medico competente":
1) è normale e regolare, consuetudinario, legittimo o ammesso, concesso, permesso o abituale, che un medico competente, che non abbia mai visitato direttamente ed in prima persona il lavoratore in sede di accertamenti sanitari periodici, apponga poi sistematicamente il suo timbro e la sua firma sulla relazione conclusiva che riporta il resoconto della visita ed il giudizio di idoneita/inidoneità da essa derivante?
2) come fanno a variare l'espressione e l'estensione di un giudizio di idoneità alla mansione con prescrizione, dalla penultima all'ultima visita effettuata, non essendo intervenuto alcun tipo di modifica dello stato di salute ne rilevata in sede di visita stessa, ne a seguito presentazione di documentazione medica, certificazioni o quant'altro? In particolare, quali differenze significative ed interpretative si possono riscontrare nei due seguenti giudizi? e quali fattori o motivazioni ne possono aver determinato la variazione? (B è successivo ad A)
A- idoneo con prescrizioni alle mansioni specifiche. (prescrizione - limitare le attività che comportano prolungata stazione eretta)

B- idoneo PERMANENTEMENTE con prescrizioni alle mansioni specifiche. (prescrizione - limitare le attività che comportano prolungata stazione eretta).

grazie a chiunque volesse rispondermi
saluti

ariale9699

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  • Re: firma del M.C. - giudizio idoneità
  • (17/11/2010 12:03)

Cerco di rispondere alle Sue domande:
1)La visita medica obbligatoria ai sensi del DLgs 81/08 può e deve essere eseguita esclusivamente dal medico competente (mc) nominato dal datore di lavoro ( art 18 comma 1 lett a ),NON è ammesso/legittimo/concesso che un altro medico esegua tali accertamenti . Il medico competente può avvalersi della collaborazione di altri medici specialisti per approfondimenti diagnostici.
Se Lei è stata visitata da un medico che non è il medico competente dell'azienda , la visita può essere ritenuta non valida. può segnalare il caso al servizio di vigilanza( SPISAL)della sua ASl che potrà prendere provvedimenti verso il medico competente.
2) Il giudizio di idoneità potrebbe essere modificato oltre che dalla comparsa di modifica dello stato di salute del lavoratore, anche dalla modifica dell'entità dei rischi ai quali un lavoratore è esposto. Per farmi capire se prima il livello di un rischio era alto e poi grazie a delle modifiche/bonifiche adottate il livello di rischio si è ridotto, potrò adibire a questo lavoro anche lavoratori che prima non potevo adibire.
Relativamente ai due giudizi emessi in due visite successive direi che non discostano nel contenuto uno dall'altro, ritengo però che il mc non dovesse scrivere PERMANENTEMENTE, in quanto ogni giudizio vale fino alla scadenza della ripetizione della visita medica , periodicità che dev'essere indicata nel protocollo sanitario, o sulla copia del giudizio stesso che il mc deve dare per iscrittoal lavoratore.Sulle motivazioni che hanno determinato la variazione può chiedere spiegazioni direttamente al mc
Le ricordo che contro il giudizio espresso dal mc è ammesso il ricorso, entro 30 gg dalla comunicazione al lavoratore, all'organo di vigilanza territorialmente competente.(art 41 comma 9 DLGS 81/08).
Spero di aver chiarito i suoi dubbi

amelia

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  • Re: firma del M.C. - giudizio idoneità
  • (17/11/2010 20:24)

Grazie,
gentilissimo e chiarissimo.
diciamo che non avevo molti dubbi in merito; avevo necessità di un conforto/confronto "professionale", che lei, ovviamente, mi ha saputo fornire nel modo migliore.
saluti

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