Cari colleghi in base a quanto riportato nel nuovo decreto possono esimersi dal frequentare gli appositi corsi solo gli specialisti in igiene e med legale che abbiano dimostrato di avere lavorato minimo un anno dall'entrat in vigore dell'81/08.
Ma l'art 38 comma 2 del DLGS 81/98 "sanava"anche chi dimostrava di essere in quel momento titolare di uno o più incarichi.
Ora questo decreto annulla parzialmente il comma 2?
Chi mi sa dire come stanno le cose?
Ciao e grazie
oberpic il 18/11/2010 03:47 ha scritto:
Cari colleghi in base a quanto riportato nel nuovo decreto possono esimersi dal frequentare gli appositi corsi solo gli specialisti in igiene e med legale che abbiano dimostrato di avere lavorato minimo un anno dall'entrat in vigore dell'81/08.
Ma l'art 38 comma 2 del DLGS 81/98 "sanava"anche chi dimostrava di essere in quel momento titolare di uno o più incarichi.
Ora questo decreto annulla parzialmente il comma 2?
Chi mi sa dire come stanno le cose?
Ciao e grazie
Chi all'entrata in vigore dell'81 già faceva il MC per anche solo una Ditta o lo aveva fatto nei 3 anni precedenti, era ed è autorizzato a fare il MC senza alcun corso universitario aggiuntivo.
Sarà bello andare a vedere quanti avranno fatto carte false:
- nomine retrodatate (in tal caso basterà andare a vedere le comunicazioni dell'All. 3b che dovevano essere state fatte all'ASL ... e se non è stato così?)
- dichiarazioni di altri MC compiacenti che dichiareranno che sono stati aiutati dal Dott. Pinco Pallo nello svolgimento della loro attività negli anni precedenti e pertatno il Dott. Pinco Pallo può essere iscritto nell'elenco nazionale dei MC.
E chi controllerà poi che questi nuovi MC hanno effettivamente titolo per esercitare senza frequentare corsi aggiuntivi?
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
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