Cari colleghi
volevo proporvi una riflessione e un contributo relativi alla circolare del ministero del lavoro sulla valutazione dello stress LC
1 che valore legale ha la interpretazione del 1 gennaio2011 come data di inizio della valutazione anzichè di termine di scadenza ?(io sta cosa non l'ho mai sentita prima)
2 Come interpretate uno dei fattori oggettivi indicati che ci coinvolge e cioè le segnalazioni del medico competente tra gli eventi sentinella?
Io ho interpretato queste ultime come segnalazioni anonime di lamentele o veri e propri disagi/patologie di natura psicologica fisicha e sociale riportati e/o riscontrati nei lavoratori durante la attività di sorveglianza sanitaria e apparentemente legati al lavoro
Andrea Angelo Bordiga
Una volta valutato lo stress (ammesso che la valutazione sia fattibile e che lo stesso lo si possa attribuire con certezza al lavoro...il chè è tutto da dimostrare) poi che si fà?
Invece di montare tutto sto apparato da acchiappa mosche inconcludente (tranne per gli psichiatri e psicologi e qualche professorone che riesce anche ad acchiappare le mosche perchè è bravo e a caro prezzo...o per i controllori che hanno 1 norma in più su cui appigliarsi)...non era meglio che i singoli casi, fossero portati all attenzione di psichiatri e eventualmente di sindacati e avvocati invece di inventarsi la valutazione dello stress per tutti?
In merito allo stress poi sono a chiedere cortesemente, onde consentirmi una più serena esistenza, se dall'anno prossimo le associazioni,i sindacati, i politici, e gli organi di vigilanza possono contribuire sul mio conto corrente con versamenti per un totale di 4000 o 5000 euro/anno ai fini dell'aggiornamento...a tanto tra iscrizione, viaggi, lucro cessante e soggiorni....dovrebbero ammontare le spese di formazione (ECM) per il medico competente!!! Sono certo della fattiva collaborazione di tutte queste figure che tanto hanno a cuore la salute psicofisica del lavoratore.....e io a pensare di spendere tanto mi sento male....grazie!!!!!
abordiga il 22/11/2010 06:17 ha scritto:
Cari colleghi
volevo proporvi una riflessione e un contributo relativi alla circolare del ministero del lavoro sulla valutazione dello stress LC
1 che valore legale ha la interpretazione del 1 gennaio2011 come data di inizio della valutazione anzichè di termine di scadenza ?(io sta cosa non l'ho mai sentita prima)
2 Come interpretate uno dei fattori oggettivi indicati che ci coinvolge e cioè le segnalazioni del medico competente tra gli eventi sentinella?
Io ho interpretato queste ultime come segnalazioni anonime di lamentele o veri e propri disagi/patologie di natura psicologica fisicha e sociale riportati e/o riscontrati nei lavoratori durante la attività di sorveglianza sanitaria e apparentemente legati al lavoro
neppure io ( forse si potrebbe chiedere a Tremonti di dire che il termine per il pagamento delle tasse difinito per legge si intenda non un termine perentorio ma ...... termine in progress !
abordiga il 22/11/2010 06:17 ha scritto:
Cari colleghi
volevo proporvi una riflessione e un contributo relativi alla circolare del ministero del lavoro sulla valutazione dello stress LC
1 che valore legale ha la interpretazione del 1 gennaio2011 come data di inizio della valutazione anzichè di termine di scadenza ?(io sta cosa non l'ho mai sentita prima)
2 Come interpretate uno dei fattori oggettivi indicati che ci coinvolge e cioè le segnalazioni del medico competente tra gli eventi sentinella?
Io ho interpretato queste ultime come segnalazioni anonime di lamentele o veri e propri disagi/patologie di natura psicologica fisicha e sociale riportati e/o riscontrati nei lavoratori durante la attività di sorveglianza sanitaria e apparentemente legati al lavoro
E’ evidente che la circolare rappresenta un compromesso tra le posizioni dei vari soggetti presenti nella Commissione (Confindustria, Regioni, ecc.): il risultato è un lenzuolo stiracchiato da tutte le parti e il termine fissato per l’inizio della valutazione è il contentino a chi voleva una ulteriore proroga. Conclusione: entro il 31/12/2010 il DVR esplicita l’individuazione dei gruppi omogenei, i metodi e gli strumenti della valutazione dello stress lavoro – correlato, le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e/o degli RRSLL. In particolare individua gli indicatori oggettivi e verificabili cioè i fattori di rischio su cui indagare nella propria azienda e come andarli a rilevare (la circolare parla esplicitamente di valutazione parametrica da effettuare con la partecipazione dei lavoratori). Comunque mi sembra che complessivamente ci siano spazi per impegnarsi su tale materia e dare il proprio contributo come medici competenti: la valutazione oggettiva è molto più difficile rispetto alla valutazione soggettiva (attraverso questionari) ed è immediatamente finalizzata alla attuazione delle misure di prevenzione: tale scelta è certamente strategica perché riporta il dibattito sui fattoti di rischio lavorativi e sul loro controllo e fa chiarezza sul ricchissimo ma confuso dibattito in corso circa metodi e strumenti di valutazione dello stress. Un primo contributo del medico competente è rappresentato dai dati statistici su malattie, sintomi, e condizioni correlate o correlabili a stress da lavoro (anche condizioni di disagio, se queste possono essere correlate a condizioni della organizzazione).
abordiga il 22/11/2010 06:17 ha scritto:
Cari colleghi
volevo proporvi una riflessione e un contributo relativi alla circolare del ministero del lavoro sulla valutazione dello stress LC
1 che valore legale ha la interpretazione del 1 gennaio2011 come data di inizio della valutazione anzichè di termine di scadenza ?(io sta cosa non l'ho mai sentita prima)
2 Come interpretate uno dei fattori oggettivi indicati che ci coinvolge e cioè le segnalazioni del medico competente tra gli eventi sentinella?
Io ho interpretato queste ultime come segnalazioni anonime di lamentele o veri e propri disagi/patologie di natura psicologica fisicha e sociale riportati e/o riscontrati nei lavoratori durante la attività di sorveglianza sanitaria e apparentemente legati al lavoro
1) Secondo Guariniello e Dubini è da un lato una idiozia dall'altro un atto palesemente illegittimo. Almeno su quest'ultimo punto hanno chiaramente ragione: che una commissione consultiva che ha il compito di dare indicazioni tecniche si arroghi il diritto di "interpretare" (leggi: stravolgere) la legge, e financo di dare indicazioni operative agli organi di vigilanza (tutto da ridere anche il titolo dell'ultimo paragrafo: "disposizioni transitorie e finali" quasi fosse una legge!) è una cosa che solo in qualche ufficio ipooossigenato di un ministero poteva accadere.
2)Mi astengo, per il momento, dal commentare la parte tecnica (magari ci torniamo). Mi limito a dire che quelli che vengono considerati "eventi sentinella" (infortuni, casi segnalati dal medico competente, assenteismo ecc) sono (o potrebbero essere) gli effetti dello stress, quindi non segnali di rischio ma di danno! Sarebbe come se per valutare il rischio il rischio da rumore utilizzassimo come eventi sentinella i casi di di ipoacusia, o se utilizzassimo come eventi sentinella, per valutare il rischio da atmosfere esplosive, le esplosioni! Questo è quello che succede quando ad occuparsi di queste cose sono, sia detto con brutalità ma sinceramente, dei dilettanti. In pratica così non si valuta il rischio, ma tutt'al più il danno. Ma il discorso sarebbe molto lungo..
Salve, intervengo solo per un commento all'editoriale della redazione sullo stress. E' certamente condivisibile il giudizio sulle difficoltà delle imprese, ma la "colpa" è tutta della Commissione, del suo "dilettantesco" documento, e del Ministero del Lavoro che lo ha diffuso con una circolare anziché "rinviarlo" alla Commissione stessa per una profonda revisione. Anche perché non è completamente esatto quello che viene detto nell'editoriale e cioè che "l D.Lgs 81/08 prevedeva che le aziende dovessero svolgere questa valutazione basandosi sulle indicazioni metodologiche della Commissione Consultiva Nazionale": l'art. 28 infatti dice che la valutazione deve essere fatta innanzitutto secondo i contenuti dell'Accordo Europeo del 2004, e poi "anche" secondo le indicazioni delle commissione. Il riferimento primario, come sottolinea molto opportunamente Rolando Dubini Dubini (e, qualche giorno prima ancora, Anna Guardavilla ed io: http://www.amblav.it/download/STR...villa-Frigeri-approfondimento.pdf ) è l' accordo europeo del 2004 recepito in Italia nel giugno 2008: le Aziende pertanto avevano tutte le indicazioni necessarie per fare la valutazione in tempo, tanto che la stessa Commissione, tra poche cose giuste che dice, ammette (bontà sua!) che chi ha fatto la valutazione secondo l'accordo Europeo non la deve rifare. Peccato che le indicazioni che dà (e che ripercorrono i contenuti dell'altrettanto carente "Guida Operativa" del Coordinamento delle Regioni") siano in netto contrasto con l'Accordo stesso, nel momento in cui non prevedono, sempre e comunque, la rilevazione della percezione soggettiva dei lavoratori. Cosa che chi si occupa seriamente di questo problema va dicendo dal almeno due anni, e che ora sostengono, dal loro punto di vista,anche i giuristi.
In effetti la circolare ministeriale che diffonde i principi emanati dalla CCP, lascia perplessi.
In particolare non si comprende come si possa andare in deroga al co.2 dell'art. 4 dell'Accordo Europeo:
2. L’individuazione di un eventuale problema di stress lavoro-correlato può implicare una analisi su
fattori quali l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro
(disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori
ed i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, ecc.), condizioni di lavoro e ambientali (esposizione
a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.), comunicazione (incertezza
in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, ecc.) e
fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione,
percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, ecc.),
al quale bisognerebbe per forza attenersi, ex art.28 dell'81/08 ed in particolare non si capisce come si possa limitare l'indagine dei fattori soggettivi solo ad un eventuale approfondimento di situazioni di rischio particolari.
O meglio, forse si capisce e, come già detto da qualcuno, le indicazioni della CCP sono frutto di compromessi, ma se una caratteristica del diritto è, o dovrebbe essere, la certezza del testo di legge, non penso proprio che una circolare, seppur di fonte autorevole, ma sempre fonte secondaria di diritto, possa andare in deroga ad un D.Lgs.
Argeo Maviglia
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