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Regola prima: non toccare il portafogli del consulente della sicurezza

Questo argomento ha avuto 17 risposte ed è stato letto 2671 volte.

tcam

tcam
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  • Regola prima: non toccare il portafogli del consulente della sicurezza
  • (07/12/2010 00:18)

Ve lo cito solo come "normale fatto di cronaca professionale"
Ho ritenuto necessario e deontologicamente corretto avvisare le aziende che seguo che nel caso appartenessero alla tipologia "fino a 10 dipendenti", erano autorizzate ad autocertificare la valutazione del rischio da stress lavoro correlato e ho dato invece alle altre notizia di quanto previsto dalla circolare ministeriale del 17-11-10.
Ho toccato ovviamente interessi economici strutturati:il consulente per la sicurezza ed RSPP di molte aziende, infatti, è andato girando da Maggio in compagnia di una Psicologa del lavoro a vendere le valutazioni a prezzi da boutique.
La mia attività informativa non gli è piaciuta ed ha inviato ai clienti comuni la circolare che di seguito riporto.

"Portiamo a Vostra conoscenza che la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, in data 17/11/2010 ha pubblicato le linee guida per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato che sancisce l'obbligo per tutte le imprese, indipendentemente dal numero di dipendenti, di effettuare la valutazione oggettiva o preliminare.
Le imprese che occupano fino a cinque dipendenti, in luogo della valutazione soggettiva o approfondita, possono scegliere di utilizzare modalità di valutazione che coinvolgono direttamente tutti i lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
Pertanto il documento redatto in data 28/7/2010 (leggasi autocertificazione), peraltro senza consultarci, è privo di ogni valore e deve essere rifatto con le modalità da noi indicate (leggasi valutazione documentale con la consulenza di una psicologa del lavoro).
Le linee guida ribadiscono che la valutazione del rischio stress deve essere effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del RSPP con il coinvolgimento del Medico Competente e previa consultazione del RLS.
I tempi (31/12/2010) sono ristretti per colpa di chi vi ha consigliato male; sono comunque disponibile ad un incontro per definire la valutazione oggettiva o preliminare del rischio stress lavoro-correlato;
si precisa che la mancata valutazione comporta una sanzione di Euro 6.400.

Il Dott. Camerotto, che ci legge per conoscenza, dovrebbe essere a conoscenza che le funzioni del Medico Competente sono quelle di collaborare con il RSPP e non di avocare a sè le funzioni dello stesso."

Tcam

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doc.

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  • Re: Regola prima: non toccare il portafogli del consulente della sicurezza
  • (07/12/2010 13:07)

tcam il 07/12/2010 12:18 ha scritto:
Ve lo cito solo come "normale fatto di cronaca professionale"
Ho ritenuto necessario e deontologicamente corretto avvisare le aziende che seguo che nel caso appartenessero alla tipologia "fino a 10 dipendenti", erano autorizzate ad autocertificare la valutazione del rischio da stress lavoro correlato e ho dato invece alle altre notizia di quanto previsto dalla circolare ministeriale del 17-11-10.
Ho toccato ovviamente interessi economici strutturati:il consulente per la sicurezza ed RSPP di molte aziende, infatti, è andato girando da Maggio in compagnia di una Psicologa del lavoro a vendere le valutazioni a prezzi da boutique.
La mia attività informativa non gli è piaciuta ed ha inviato ai clienti comuni la circolare che di seguito riporto.

"Portiamo a Vostra conoscenza che la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, in data 17/11/2010 ha pubblicato le linee guida per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato che sancisce l'obbligo per tutte le imprese, indipendentemente dal numero di dipendenti, di effettuare la valutazione oggettiva o preliminare.
Le imprese che occupano fino a cinque dipendenti, in luogo della valutazione soggettiva o approfondita, possono scegliere di utilizzare modalità di valutazione che coinvolgono direttamente tutti i lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
Pertanto il documento redatto in data 28/7/2010 (leggasi autocertificazione), peraltro senza consultarci, è privo di ogni valore e deve essere rifatto con le modalità da noi indicate (leggasi valutazione documentale con la consulenza di una psicologa del lavoro).
Le linee guida ribadiscono che la valutazione del rischio stress deve essere effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del RSPP con il coinvolgimento del Medico Competente e previa consultazione del RLS.
I tempi (31/12/2010) sono ristretti per colpa di chi vi ha consigliato male; sono comunque disponibile ad un incontro per definire la valutazione oggettiva o preliminare del rischio stress lavoro-correlato;
si precisa che la mancata valutazione comporta una sanzione di Euro 6.400.

Il Dott. Camerotto, che ci legge per conoscenza, dovrebbe essere a conoscenza che le funzioni del Medico Competente sono quelle di collaborare con il RSPP e non di avocare a sè le funzioni dello stesso."

Tcam

Secondo me hai fatto bene, ma ti sei fatto un nemico.
Anche io cerco sempre di coniugare il rispetto necessario di tutti gli obblighi con l'aspetto economico a carico del DL, ma anche io non ho molti amici!

Argeo Maviglia

lorenzof

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  • Re: Regola prima: non toccare il portafogli del consulente della sicurezza
  • (07/12/2010 13:28)

Posto tutto il resto, e secondo me ha fatto bene.. Ma chi ha detto che sia necessaria la "consulenza di una psicologa del lavoro"??

La Redazione

La Redazione
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  • Re: Regola prima: non toccare il portafogli del consulente della sicurezza
  • (07/12/2010 13:35)

tcam il 07/12/2010 12:18 ha scritto:
Ve lo cito solo come "normale fatto di cronaca professionale"
Ho ritenuto necessario e deontologicamente corretto avvisare le aziende che seguo che nel caso appartenessero alla tipologia "fino a 10 dipendenti", erano autorizzate ad autocertificare la valutazione del rischio da stress lavoro correlato e ho dato invece alle altre notizia di quanto previsto dalla circolare ministeriale del 17-11-10.
Ho toccato ovviamente interessi economici strutturati:il consulente per la sicurezza ed RSPP di molte aziende, infatti, è andato girando da Maggio in compagnia di una Psicologa del lavoro a vendere le valutazioni a prezzi da boutique.
La mia attività informativa non gli è piaciuta ed ha inviato ai clienti comuni la circolare che di seguito riporto.

"Portiamo a Vostra conoscenza che la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, in data 17/11/2010 ha pubblicato le linee guida per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato che sancisce l'obbligo per tutte le imprese, indipendentemente dal numero di dipendenti, di effettuare la valutazione oggettiva o preliminare.
Le imprese che occupano fino a cinque dipendenti, in luogo della valutazione soggettiva o approfondita, possono scegliere di utilizzare modalità di valutazione che coinvolgono direttamente tutti i lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
Pertanto il documento redatto in data 28/7/2010 (leggasi autocertificazione), peraltro senza consultarci, è privo di ogni valore e deve essere rifatto con le modalità da noi indicate (leggasi valutazione documentale con la consulenza di una psicologa del lavoro).
Le linee guida ribadiscono che la valutazione del rischio stress deve essere effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del RSPP con il coinvolgimento del Medico Competente e previa consultazione del RLS.
I tempi (31/12/2010) sono ristretti per colpa di chi vi ha consigliato male; sono comunque disponibile ad un incontro per definire la valutazione oggettiva o preliminare del rischio stress lavoro-correlato;
si precisa che la mancata valutazione comporta una sanzione di Euro 6.400.

Il Dott. Camerotto, che ci legge per conoscenza, dovrebbe essere a conoscenza che le funzioni del Medico Competente sono quelle di collaborare con il RSPP e non di avocare a sè le funzioni dello stesso."

Tcam

Si capisce da lontano che c'è malafede nella lettera del consulente. Sia perchè cita il Documento della Commissione consultiva e non riferisce il valore che la stessa dà della data del 31/12/2010 (al di là di ogni considerazione sul punto). Poi perchè fa sembrare ineludibile la partecipazione di uno psicologo del lavoro alla valutazione del rischio.
Ricordiamoci però che autocertificare significa comunque valutare il rischio (il ddl deve conoscere ed essere in grado di gestire i risultati della valutazione) anche se poi non è necessario un documento formale a supporto.

La redazione di MedicoCompetente.it

FUSEPID1

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  • Re: Regola prima: non toccare il portafogli del consulente della sicurezza
  • (07/12/2010 16:32)

Se può consolare. Una grande organizzazione sindacale della mia zona. di cui ero medico competente, mi ha revocato l'incarico perchè avevo chiesto che la valutazione del rischio da stress avvenisse con la presenza del medico poichè essa era essenziale. Mi hanno accusato di voler fare il consulente invece che il medico e mi aspetto altre lettere di disdetta da parte di aziende da loro controllate. Erano anche miei amici e conoscenti

armandomattioli

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  • Re: Regola prima: non toccare il portafogli del consulente della sicurezza
  • (07/12/2010 19:03)

FUSEPID1 il 07/12/2010 04:32 ha scritto:
.... mi ha revocato l'incarico perchè avevo chiesto che la valutazione del rischio da stress avvenisse con la presenza del medico poichè essa era essenziale. Mi hanno accusato di voler fare il consulente invece che il medico e mi aspetto altre lettere di disdetta da parte di aziende da loro controllate...

Forse è il caso di cominciare a ragionare su questi aspetti per vedere quali garanzie normativa si possono offrire ai MC di non essere cacciati su due piedi se in qualunque modo (e e ne possono essere tanti.....) nello svolgere in scienza e coscienza il loro compito si rendono sgraditi a un DdL con pochi scrupoli o troppo sbrigativo.
Io qualche idea l'avrei, ma forse l'argomento meriterebbe un thread apposta.
Saluti

tcam

tcam
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  • Re: Regola prima: non toccare il portafogli del consulente della sicurezza
  • (08/12/2010 00:27)

armandomattioli il 07/12/2010 07:03 ha scritto:

Forse è il caso di cominciare a ragionare su questi aspetti per vedere quali garanzie normativa si possono offrire ai MC di non essere cacciati su due piedi se in qualunque modo (e e ne possono essere tanti.....) nello svolgere in scienza e coscienza il loro compito si rendono sgraditi a un DdL con pochi scrupoli o troppo sbrigativo.
Io qualche idea l'avrei, ma forse l'argomento meriterebbe un thread apposta.


Un metodo sicuro io lo conoscerei, ma da quello che si sente in giro sembra che le cose non vadano come io fantasticando tra me, desidererei.
Il metodo?
Io ho inoltrato all'ODV l'epistolario.Per ora nessuna notizia ma sono fiducioso.
Se io fossi UPG comincerei ad informarmi meglio di quanto sta accadendo nel mio territorio e (addirittura !!!) chiederei al medico di indicarmi le aziende oggetto della informazione distorta e convocherei DDL, Medico ed RSPP per avere e dare chiarimenti.
Questa sarebbe viglilanza con la V !
Ma sono fantasie (o no?)
Tcam

Tcam
Saluti

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tcam

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  • Re: Regola prima: non toccare il portafogli del consulente della sicurezza
  • (08/12/2010 01:22)

E' poi apparentemente mummificata, ma sarebbe più che auspicabile, l'ipotesi di rendere obbligatorio ( e qui si che ci metterei una bella sanzione in caso di non ottemperanza)da parte del datore di lavoro la comunicazione agli ODV della sostituzione del mc con nuovo incaricato, ivi comprese le motivazioni di tale scelta.
Verrebbero a galla le gare al ribasso,i mc che sono costretti a lavorare in regime di caporalato, le indebite ingerenze dei centri di servizi o di tecnici rapaci nel rapporto tra mc e datore di lavoro, etc.

Ma ancora una volta ciò vorrebbe dire Vigilanza, cioè attenzione coerente e costante per quanto avviene sul territorio, di bene e di male.

Ciò vorrebbe dire entrare nel merito, tralasciare la forma a favore della sostanza della promozione della sicurezza e della tutela della salute. Ma forse è difficile e si corre il rischio di entrare in conflitto con grandi e gravi interessi economici.

O forse mancano effettivamente le risorse?
Forse, e ci posso credere senza grandi difficoltà, il personale non basta a far fronte nemmeno alle istanze "normali" del territorio.

Non dico questo in quanto sia pervaso dall'ambizione di divenire oggetto di verifica da parte di un ODV, ma in quanto sono fermamente convinto (e non lo dico per la prima nè ultima volta), che una vigilanza più stretta e mirata sul territorio, determinerebbe un riordinamento ed una necessaria riqualificazone degli attori della sicurezza, utili soprattutto alla tutela della salute di chi lavora.

Grazie dell'attenzione e del possibile biasimo.
Tcam

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  • Re: Regola prima: non toccare il portafogli del consulente della sicurezza
  • (08/12/2010 09:28)

FUSEPID1 il 07/12/2010 04:32 ha scritto:
Se può consolare. Una grande organizzazione sindacale della mia zona. di cui ero medico competente, mi ha revocato l'incarico perchè avevo chiesto che la valutazione del rischio da stress avvenisse con la presenza del medico poichè essa era essenziale. Mi hanno accusato di voler fare il consulente invece che il medico e mi aspetto altre lettere di disdetta da parte di aziende da loro controllate. Erano anche miei amici e conoscenti

No, questa è troppo grossa! C'è chi pensa di fare la valutazione del rischio stress lavoro correlato senza medico competente?!?!

Io gli ricorderei un paio di cosette e, nello specifico, queste:

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro
e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004.....

valutazione che nei casi previsti deve avvenire in collaborazione con il MC

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente,
nei casi di cui all’articolo 41.

E visto che ci sei gli farei presente anche la sanzione

(Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400)


Credo stiamo arrivando a livelli inimmaginabili di imbarbarimento delle professioni attrici della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: l'obiettivo primo non è più quella tutela, ma portafoglio di qualcuno.

Argeo Maviglia

ramiste

ramiste
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  • Re: Regola prima: non toccare il portafogli del consulente della sicurezza
  • (08/12/2010 10:32)

armandomattioli il 07/12/2010 07:03 ha scritto:

Forse è il caso di cominciare a ragionare su questi aspetti per vedere quali garanzie normativa si possono offrire ai MC di non essere cacciati su due piedi se in qualunque modo (e e ne possono essere tanti.....) nello svolgere in scienza e coscienza il loro compito si rendono sgraditi a un DdL con pochi scrupoli o troppo sbrigativo.
Io qualche idea l'avrei, ma forse l'argomento meriterebbe un thread apposta.
Saluti

Sì, penso anch'io che sia il caso di cominciare a ragionare di prospettive future, di modi concreti per superare questa "impasse" che vede il medico competente ricattato dal datore di lavoro e/o ostaggio dei vari tecnici o RSPP (ovviamente generalizzo, per semplificare, non tutti i casi sono uguali per fortuna). Le soluzioni possibili ci sono, ma vanno approfondite con attenzione e proposte con la necessaria prudenza.
Ne abbiamo accennato al Congresso a Roma, ne stiamo discutendo con qualche altro collega interessato al problema, sicuramente sarà il caso di riprendere l'argomento e riparlarne già a partire dal prossimo anno.

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