Mi viene un dubbio: Il Dl.Lgs 25/02 ha abrogato le voci della tabella del 303 da 1 a 44 e la 47. Sicuramente la 45 è già stata abrogata con tutta la normativa specifica sulle radiazioni ionizzanti. Sembrerebbe restare in vigore la voce 46: Radiazioni ultraviolette e infrarosse. Il dubbio è questo: per caso questa voce è stata abrogata in precedenza da qualche altra legge? In caso contrario resta la periodicità semestrale per i saldatori, almeno quelli abituali.
Che ne pensate?
Tullio
billi
Confermo: nessuna abrogazione. Resta in vigore (tanto per farci felici con le complicazioni) unitamente alla periodicita' semestrale per i saldatori.
Bisogna distinguere: per i saldatori ad arco, nonostante l’abolizione della voce 19, persiste l’obbligo di una periodicità semestrale a causa della non abolizione della voce 46 (Radiazioni ultraviolette ed infrarosse), mentre per quelli addetti a saldatura ossiacetilenica (non menzionata nella voce 46) la periodicità potrà essere stabilita dal medico competente. Non vi è stata nessuna abrogazione e tenuto conto del valore tassativo dei disposti del DPR 303/56 effettivamente bisognerebbe adeguarsi.
Il problema è sempre quello del buonsenso degli ispettori.
La voce 46 della tabella allegata al decreto "colabrodo" 303, oltre a specificare che ricadono nel rischio da radiazioni UV e IR gli addetti alla saldatura ad arco, genericamente impone la visita medica con cadenza semestrale per i "lavoratori addetti alle applicazioni industriali dei raggi ultravioletti e infrarossi". Tenuto conto che anche nella saldatura a gas, e quindi ossiacetilenica, tali raggi vengono emessi dalla fiamma, penso che anche per questa tipologia di mansione la legge continua ad imporre, ahimè, visite con cadenza semestrale.
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