Il portale del Medico del Lavoro Competente

Sezioni del portale

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese

Questo argomento ha avuto 76 risposte ed è stato letto 5308 volte.

bernardo

bernardo
Provenienza
Parma
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
1018
  • Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese
  • (05/01/2011 20:46)

L'articolo del mese parte da una premessa clamorosamente errata, e cioè che la vaccinazione debba "essere interpretata....come una delle misure necessarie per la tutela della salute dei lavoratori che il datore di lavoro é tenuto ad adottare" e, ovviamente, partendo da premesse errate, non si può che giungere a conclusioni errate.
Innanzitutto, come non mi stancherò mai di ripetere, anziché "interpretare" la legge (esercizio riservato al legislatore stesso, alla corte di cassazione e, più recentemente, alla commissione di interpello) in medici competenti (ma anche, ad esempio, gli Organi di Vigilanza e coloro che si accreditano come "formatori per la sicurezza") farebbero bene (e sarebbe tanto!)a leggere la norma ed applicarla così com'è, senza creative interpretazioni.E la norma (art. 279 comma 2 lettera a)non dice che è obbligatorio vaccinare, ma che è obbligatoria, per il datore di lavoro, "la messa a disposizione di vaccini", mentre il comma 5 dello stesso articolo fa obbligo al Medico Competente di informare i lavoratori sui "vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione". Quindi nessun obbligo di vaccinarsi e nessun trattamento sanitario obbligatorio. E poiché l'art.304 comma 1 lettera d abroga "ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia incompatibile" con il decreto Lgs. 81/08, ciò vale anche per il tetano, e la tubercolosi, che quindi devono essere trattati alla stregua di tutti gli altri vaccini da mettere a disposizione dei lavoratori. Tutto il resto sono chiacchiere, comprese quelle sulla validità della esenzione, per la semplice ragione che non esiste nessuna esenzione per un obbligo inesistente. Sia chiaro che io non sono contro la pratica delle vaccinazioni, anzi, le propongo sistematicamente, illustrando vantaggi e rischi. Ma, appunto le propongo, e se un lavoratore le rifiuta ne prendo atto riportandolo sulla cartella, non faccio alcun certificato di esenzione, e ovviamente non emetto alcun giudizio di inidoneità se non sussistono altri motivi.

giancarlo

giancarlo
Provenienza
Viterbo
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
500
  • Re: Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese
  • (05/01/2011 23:06)

Sicuramente l'articolo va letto più volte ma merita rilfessione e dibattito come pure le tue giustissime osservazioni però andando
nel pratico....se nel protocollo sanitario hai inserito anche la vaccinazione e il lavoratore si rifiuta , per qualsiasi motivo per esempio allergia , rilasci ugualmente l'idoneità?

Piuiteaczz

Piuiteaczz
Provenienza
La Spezia
Professione
Medico Competente
Messaggi
59
  • Re: Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese
  • (06/01/2011 13:02)

Se è vero che le vaccinazioni non sarebbero mezzi di protezione che, ove disponibili, vanno messi obbligatoriamente utilizzati, come commenti questa sentenza della Casszione?
Cass. civ. sez. lavoro n.5002 del 29051990, Guerci c. GOGEFAR: “Gli obblighi imposti all’imprenditore dall’art. 2087 Cod. Civ., in tema di tutela delle condizioni di lavoro, si riferiscono non solo alle attrezzature, ai macchinari ed ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma anche all’ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dallo imprenditore devono riguardare sia i rischi insiti in quello ambiente sia i rischi derivanti dall’azione di fattori ad esso esterni ed inerenti alla localita’ in cui tale ambiente e’ posto. Pertanto, nella controversia instaurata dal lavoratore che abbia lavorato in zona malarica all’estero (nella specie, in camerun) contraendo la relativa malattia (cui attiene specificatamente la sentenza della corte costituzionale n. 227 del 1987, dichiarativa della parziale illegittimita’ dell’art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, oltre che la sentenza della stessa corte n. 369 del 1985, sull’estensione dell’applicabilita’ della normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori italiani operanti all’estero alle dipendenze di imprese italiane), e’ onere del datore di lavoro dimostrare che, adibendo il dipendente a mansioni allo aperto in una regione umida costituente l’habitat naturale della anofele, abbia fatto il possibile per evitargli il contagio della malaria, ad iniziare dalla fornitura del chinino necessario ad evitare lo sviluppo della malattia”. ( v. 2692/85, mass n.445747).
La ditta è stata condannata addirittura per una malattia in cui il vaccino non esiste neanche oggi
La norma che rende obbligatoria i vaccini pe i lavoratori subordinati a rischio è, come sempre, l'art. 2087 c.c., come puoi leggere anche nella sentenza. L'errore che fanno i medici competenti è quello di leggere solo il D.Lgs 81/2008 ma il diritto del lavoro è molto più complesso

gianfranco-murgia

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Cagliari
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
66
  • Re: Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese
  • (06/01/2011 20:41)

bernardo il 05/01/2011 08:46 ha scritto:
L'articolo del mese parte da una premessa clamorosamente errata, e cioè che la vaccinazione debba "essere interpretata....come una delle misure necessarie per la tutela della salute dei lavoratori che il datore di lavoro é tenuto ad adottare" e, ovviamente, partendo da premesse errate, non si può che giungere a conclusioni errate.
Innanzitutto, come non mi stancherò mai di ripetere, anziché "interpretare" la legge (esercizio riservato al legislatore stesso, alla corte di cassazione e, più recentemente, alla commissione di interpello) in medici competenti (ma anche, ad esempio, gli Organi di Vigilanza e coloro che si accreditano come "formatori per la sicurezza") farebbero bene (e sarebbe tanto!)a leggere la norma ed applicarla così com'è, senza creative interpretazioni.E la norma (art. 279 comma 2 lettera a)non dice che è obbligatorio vaccinare, ma che è obbligatoria, per il datore di lavoro, "la messa a disposizione di vaccini", mentre il comma 5 dello stesso articolo fa obbligo al Medico Competente di informare i lavoratori sui "vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione". Quindi nessun obbligo di vaccinarsi e nessun trattamento sanitario obbligatorio. E poiché l'art.304 comma 1 lettera d abroga "ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia incompatibile" con il decreto Lgs. 81/08, ciò vale anche per il tetano, e la tubercolosi, che quindi devono essere trattati alla stregua di tutti gli altri vaccini da mettere a disposizione dei lavoratori. Tutto il resto sono chiacchiere, comprese quelle sulla validità della esenzione, per la semplice ragione che non esiste nessuna esenzione per un obbligo inesistente. Sia chiaro che io non sono contro la pratica delle vaccinazioni, anzi, le propongo sistematicamente, illustrando vantaggi e rischi. Ma, appunto le propongo, e se un lavoratore le rifiuta ne prendo atto riportandolo sulla cartella, non faccio alcun certificato di esenzione, e ovviamente non emetto alcun giudizio di inidoneità se non sussistono altri motivi.

Stimolante l’articolo del mese perché mette in luce come troppo spesso ci cimentiamo su interpretazioni delle norme in materia di salute sul lavoro e trascuriamo il fatto che le decisioni “tecniche” che siamo chiamati a prendere in qualità di medici competenti attendono ad una branca scientifica governata dalla probabilità più che dalla certezza. Premesso che sono d’accordo al 100% con le osservazioni di Graziano Frigeri, andrei anche oltre. Quando parliamo di rischio biologico parliamo di un “rischio” e come tale, come per tutti i rischi, esso andrebbe valutato ma anche misurato con le tecniche usuali (come %, l’ambito di variazione e da 0 a 1) non accontentandosi solo della classificazione in presente o assente; analoga valutazione quali-quantitativa dovrebbe guidare l’assunzione di decisioni di prevenzione primaria individuale, come in ambito di pratica delle vaccinazioni, considerando i vantaggi che derivano dall’analisi costi-benefici, in termini di salute individuale e collettiva, connessa alla pratica stessa delle vaccinazione. Mi pare che così in genere non sia. Pertanto ecco che mentre in generale nella pratica della vaccinazione nella popolazione generale si va nella direzione dell’abolizione dell’obbligo adottando pratiche di offerta (magari attiva)che consentano di mantenere una determinata copertura collettiva sufficiente a ridurre la circolazione dell’agente biologico nella popolazione, in ambito di sicurezza del lavoro si vorrebbe arrivare al paradosso di formulare inidoneità, con tutto ciò che ne consegue, perchè qualche o uno (sottolineo uno) lavoratore non non ha effettuato la vaccinazione ad esempio antiepatite B; semplicemente assurdo. I formalismi burocratico-legislativi mal si addicono alla medicina. Tralasciando le questioni connesse alla trasmissione di malattie infettive a terzi (ad esempio infezioni ospedaliere in ambito sanitario), se mi adopero per favorire le vaccinazioni (con la pratica della messa a disposizione e dell’offerta attiva) e su una popolazione di 100 lavoratori ne raggiungo l’80% quale è il rischio per un lavoratore non vaccinato, ad esempio uno delle categorie a rischio per epatite B (DM 1992), ad esempio un operatore ecologico? Praticamente quasi 0. E allora su quali basi tecniche faccio non idonei i 20 non vaccinati? E se un lavoratore vaccinato per l’epatite B (con 3 o 4 dosi, a secondo delle categorie) non si immunizza e viene classificato non responder (non potendo ripetere le vaccinazioni all’infinito) lo faccio non idoneo? Se si in base a quale ragionamento tecnico stante il fatto che la profilassi vaccinale per l’epatite B e per la maggior parte delle vaccinazioni ha il suo fondamento nel raggiungimento di una determinata copertura della popolazione (atta a ridurre la circolazione del virus e l’eventuale eradicazione che dipendono più dallo stato collettivo che dalla situazioni individuale del lavoratore). Certo così non è ad esempio per il tetano ma la sostanza non cambia. Quindi d’accordo con G. Frigeri promuoviamo la pratica delle vaccinazioni con l'offerta attiva e non complichiamo la vita a noi stessi e ai lavoratori con scappatoie superficiali di formulazioni di giudizi di non idoneità visto che tra l’altro la norma parla di messa a disposizione e non di obbligo.
G. Murgia

bernardo

bernardo
Provenienza
Parma
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
1018
  • Re: Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese
  • (06/01/2011 20:57)

giancarlo il 05/01/2011 11:06 ha scritto:
Sicuramente l'articolo va letto più volte ma merita rilfessione e dibattito come pure le tue giustissime osservazioni però andando
nel pratico....se nel protocollo sanitario hai inserito anche la vaccinazione e il lavoratore si rifiuta , per qualsiasi motivo per esempio allergia , rilasci ugualmente l'idoneità?

Nel protocollo sanitario non inserisco la vaccinazione, ma l'offerta della vaccinazione. Quindi nessun problema.

bernardo

bernardo
Provenienza
Parma
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
1018
  • Re: Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese
  • (06/01/2011 21:09)

Piuiteaczz il 06/01/2011 01:02 ha scritto:
Se è vero che le vaccinazioni non sarebbero mezzi di protezione che, ove disponibili, vanno messi obbligatoriamente utilizzati, come commenti questa sentenza della Casszione?
Cass. civ. sez. lavoro n.5002 del 29051990, Guerci c. GOGEFAR: “Gli obblighi imposti all’imprenditore dall’art. 2087 Cod. Civ., in tema di tutela delle condizioni di lavoro, si riferiscono non solo alle attrezzature, ai macchinari ed ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma anche all’ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dallo imprenditore devono riguardare sia i rischi insiti in quello ambiente sia i rischi derivanti dall’azione di fattori ad esso esterni ed inerenti alla localita’ in cui tale ambiente e’ posto. Pertanto, nella controversia instaurata dal lavoratore che abbia lavorato in zona malarica all’estero (nella specie, in camerun) contraendo la relativa malattia (cui attiene specificatamente la sentenza della corte costituzionale n. 227 del 1987, dichiarativa della parziale illegittimita’ dell’art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, oltre che la sentenza della stessa corte n. 369 del 1985, sull’estensione dell’applicabilita’ della normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori italiani operanti all’estero alle dipendenze di imprese italiane), e’ onere del datore di lavoro dimostrare che, adibendo il dipendente a mansioni allo aperto in una regione umida costituente l’habitat naturale della anofele, abbia fatto il possibile per evitargli il contagio della malaria, ad iniziare dalla fornitura del chinino necessario ad evitare lo sviluppo della malattia”. ( v. 2692/85, mass n.445747).
La ditta è stata condannata addirittura per una malattia in cui il vaccino non esiste neanche oggi
La norma che rende obbligatoria i vaccini pe i lavoratori subordinati a rischio è, come sempre, l'art. 2087 c.c., come puoi leggere anche nella sentenza. L'errore che fanno i medici competenti è quello di leggere solo il D.Lgs 81/2008 ma il diritto del lavoro è molto più complesso

Primo: la sentenza è del 1990, precedente sia al 626 che all'81, quindi oggi, qualora fosse pertinente ,non avrebbe comunque alcun valore, essendo la normativa cambiata;

Secondo: la sentenza condanna il datore non per non aver "fornito" i farmaci antimalarici, non perché il lavoratore non li ha assunti. Da questo punto di vista non c'è problema: anche oggi il datore di lavoro deve fornire ("mettere a disposizione") in vaccini (se non lo fa è giustamente sanzionato)che è cosa diversa dall'obbligo di somministrarli, che non c'è, come non c'è l'obbligo per i lavoratori si subirli.

bernardo

bernardo
Provenienza
Parma
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
1018
  • Re: Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese
  • (06/01/2011 21:16)



Secondo: la sentenza condanna il datore non per non aver "fornito"

Ovviamente c'è un "non" in più. La frase giusta è: "condanna il datore non per non aver "fornito".

Sorry

bernardo

bernardo
Provenienza
Parma
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
1018
  • Re: Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese
  • (06/01/2011 21:17)



Secondo: la sentenza condanna il datore non per non aver "fornito"

Ovviamente c'è un "non" in più. La frase giusta è: "condanna il datore per non aver "fornito".

Sorry

paraquat

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Cagliari
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
102
  • Re: Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese
  • (06/01/2011 21:32)

L'articolo del mese può essere un interessante punto di partenza anche per una discussione sulla vaccinazione antitubercolare (partendo ovviamente dal DPR 465/2001 art. 1 comma b) e sulla sua utilità.

bernardo

bernardo
Provenienza
Parma
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
1018
  • Re: Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese
  • (06/01/2011 21:48)

paraquat il 06/01/2011 09:32 ha scritto:
L'articolo del mese può essere un interessante punto di partenza anche per una discussione sulla vaccinazione antitubercolare (partendo ovviamente dal DPR 465/2001 art. 1 comma b) e sulla sua utilità.

Sono d'accordo, però occorre che chiariamo bene se parliamo di utilità o di obbligatorietà, perché le due cose non necessariamente sono coincidenti. In ogni caso per i lavoratori ed equiparati esposti a rischio biologico fa testo il D.Lgs.vo 81/08, non solo in quanto normativa più recente, ma in quanto ha esplicitamente abrogato ogni altra normativa in contrasto.

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti