La Regione Puglia con Delibera 26 aprile 2010 n. 1102 (BURP n. 85 del 12/05/2010) ha pubblicato gli atti di indirizzo per la verifica di assenza di rischi alcol correlati:
In questo documento si dice:
- fare come test di primo livello solo la visita medica+questionario mirato (es. AUDIT, ma se ne propongono anche altri). Solo per particolari mansioni (guida mezzi pubblici, mansioni con uso delle armi) il MC "può" integrare lo screening di primo livello con accertamenti di laboratorio;
- l'etilometro viene sconsigliato perchè legato all'acuzie;
- nei test di secondo livello (da utilizzare solo quando il primo livello ha registrato segni di allarme) sono elencati GGT, transaminasi, MCV e/o CDT.
Questo comporta per il MC certamente un alleggerimento della propria attività (meno esami di laboratorio e tempi più brevi per la visita medica), però non vi nascondo qualche perplessità riguardo alla effettiva efficicacia della procedura.
Che ne pensate? Se qualche collega pugliese è in ascolto, non sarebbe male il suo parere.
Grazie
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Salve
Personalmente preferisco gli orientamenti della Regione Emilia Romagna. Le modalità per l'accertamento dell'alcoldipendenza sono quasi simili.
In merito all'esecuzione degli esami amatochimici, è indicato quanto segue: "gli esami emato-chimici anche i più sofisticati (ad es. la CDT) “non sono particolarmente utili allo screening in quanto i valori elevati hanno scarsa sensibilità ed identificano solo una piccola proporzione di pazienti con consumo alcolico a rischio o dannoso” inoltre, indicano di effettuare la CDT secondo giudizio del medico competente (predittività positiva 45%, rapprersenta un marker per l'espressione dell'abuso cronico e non di l'alcoldipendenza), solo dopo che vi sia non solo la positività dell'aidit C e/o audit preclinico ma anche la positività deli altri esami ematochimici in primis il dosaggio della Gamma-GT, ma anche: MCV, GOT, GPT, e trigliceridi.
Saluti Gennaro
PS ci sono anche indicazioni della Regione Friuli Venezia Giulia, che sono state contestate dai sindacati
Gennaro Bilancio
Anche io ho adottato le linee guida dell'Emilia Romagna, mi trovo piuttosto bene e finora nessun organo di vigilanza/sindacati/lavoratori si è mostrato contrario.
La normativa ci impone di tenere in considerazione, nella stesura dei nostri protocolli, gli indirizzi scientifici più avanzati: per la valutazione dell'efficacia, solo il tempo e l'esperienza ci potranno dire se abbiamo fatto bene!
Nel corso del recente congresso SIMLII, le linee guida dell'Emilia Romagna sono state indicate come buon strumento da parte di un noto avvocato che si occupa di igiene e sicurezza nel lavoro.
Selena
selenasaracino il 10/01/2011 05:03 ha scritto:
Anche io ho adottato le linee guida dell'Emilia Romagna, mi trovo piuttosto bene e finora nessun organo di vigilanza/sindacati/lavoratori si è mostrato contrario.
La normativa ci impone di tenere in considerazione, nella stesura dei nostri protocolli, gli indirizzi scientifici più avanzati: per la valutazione dell'efficacia, solo il tempo e l'esperienza ci potranno dire se abbiamo fatto bene!
Nel corso del recente congresso SIMLII, le linee guida dell'Emilia Romagna sono state indicate come buon strumento da parte di un noto avvocato che si occupa di igiene e sicurezza nel lavoro.
Selena
Vi ringrazio per le dritte, però nel documento della Regione Puglia "SI DISPONE" che le procedure approvate dalla Giunta Regionale siano attuate su tutto il territorio di competenza.
Praticamente c'è una sorta di obbligo di legge (data l'autonomia delle Regioni di legiferare in campo sanitario).
Ripeto, fare una visita + questionario per me è anche più sbrigativo che fare gli esami del sangue e preoccuparmi pure di fare l'etilometro a sorpresa però ...
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Hello Danilo
qual è il dubbio?...così possiamo interloquire più specificatamente
Gennaro Bilancio
faggiano.danilo il 10/01/2011 08:58 ha scritto:
La Regione Puglia con Delibera 26 aprile 2010 n. 1102 (BURP n. 85 del 12/05/2010) ha pubblicato gli atti di indirizzo per la verifica di assenza di rischi alcol correlati:
In questo documento si dice:
- fare come test di primo livello solo la visita medica+questionario mirato (es. AUDIT, ma se ne propongono anche altri). Solo per particolari mansioni (guida mezzi pubblici, mansioni con uso delle armi) il MC "può" integrare lo screening di primo livello con accertamenti di laboratorio;
- l'etilometro viene sconsigliato perchè legato all'acuzie;
- nei test di secondo livello (da utilizzare solo quando il primo livello ha registrato segni di allarme) sono elencati GGT, transaminasi, MCV e/o CDT.
Questo comporta per il MC certamente un alleggerimento della propria attività (meno esami di laboratorio e tempi più brevi per la visita medica), però non vi nascondo qualche perplessità riguardo alla effettiva efficicacia della procedura.
Che ne pensate? Se qualche collega pugliese è in ascolto, non sarebbe male il suo parere.
Grazie
Il medico deve fare il questionario e se uno non lo vuole fare?
faggiano.danilo il 10/01/2011 08:58 ha scritto:
La Regione Puglia con Delibera 26 aprile 2010 n. 1102 (BURP n. 85 del 12/05/2010) ha pubblicato gli atti di indirizzo per la verifica di assenza di rischi alcol correlati:
In questo documento si dice:
- fare come test di primo livello solo la visita medica+questionario mirato (es. AUDIT, ma se ne propongono anche altri). Solo per particolari mansioni (guida mezzi pubblici, mansioni con uso delle armi) il MC "può" integrare lo screening di primo livello con accertamenti di laboratorio;
- l'etilometro viene sconsigliato perchè legato all'acuzie;
- nei test di secondo livello (da utilizzare solo quando il primo livello ha registrato segni di allarme) sono elencati GGT, transaminasi, MCV e/o CDT.
Questo comporta per il MC certamente un alleggerimento della propria attività (meno esami di laboratorio e tempi più brevi per la visita medica), però non vi nascondo qualche perplessità riguardo alla effettiva efficicacia della procedura.
Che ne pensate? Se qualche collega pugliese è in ascolto, non sarebbe male il suo parere.
Grazie
Meglio applicare quello che dice la legge; questi indirizzi (anche se spinti da nobili ideali!!!)non possono sostituirsi alla legge e si rischia soltanto di fare TANTA CONFUSIONE, poi ognuno è libero di fare come meglio crede. L'etilometro è l'unica soluzione, certo preceduta da abbondanti campagne di promozione della salute all'interno dell'azienda.
I questionari non servono a risolvere il problema: avete mai provato a farveli da soli i questionari?
frama il 10/01/2011 08:56 ha scritto:
Meglio applicare quello che dice la legge; questi indirizzi (anche se spinti da nobili ideali!!!)non possono sostituirsi alla legge e si rischia soltanto di fare TANTA CONFUSIONE, poi ognuno è libero di fare come meglio crede. L'etilometro è l'unica soluzione, certo preceduta da abbondanti campagne di promozione della salute all'interno dell'azienda.
I questionari non servono a risolvere il problema: avete mai provato a farveli da soli i questionari?
Attenzione: l'etilometro non ci dice nulla sulla eventuale alcoldipendenza. Ed è questa, che in base all'art. 41 comma 4, che deve essere indagata, non l'assunzione di alcol! L'etilometro non serve per la sorveglianza sanitaria, ma per accertare un eventuale violazione del divieto di assunzione di alcol durante il lavoro, per le categorie per le quali vige (intesa stato regioni del 2006).
Nella sorveglianza sanitaria quello che si deve accertare è l'eventuale alcoldipendenza, non l'assunzione recente di alcol. Al contrario, per le sostanze stupefacenti e psicotrope, sempre secondo l'art. 41 comma 4, occorre invece accertare anche la semplice "assunzione". Circa le procedure, anche io penso che le migliori quelle definite dalla Regione Emilia Romagna, che oltretutto chiarisce bene che l'accertamento per l'alcoldipendenza deve essere effettuato solo sui lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria, che non necessariamente coincidono con le mansioni di cui all'allegato I della Intesa Stato Regioni: infatti quell'allegato specifica solo le mansioni per le quali è vietata l'assunzione (e la somministrazione) di alcol durante il lavoro, e non stabilisce di per se alcun obbligo di sorveglianza sanitaria. Ad esempio, gli insegnanti, per i quali generalmente non sussiste obbligo di sorveglianza sanitaria, non potranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per l'alcoldipendenza, se non sono già sottoposti per altri rischi. Mentre si potrà fare (secondo alcuni si deve fare) il test alcolimetrico.
bernardo il 11/01/2011 08:48 ha scritto:
Attenzione: l'etilometro non ci dice nulla sulla eventuale alcoldipendenza. Ed è questa, che in base all'art. 41 comma 4, che deve essere indagata, non l'assunzione di alcol! L'etilometro non serve per la sorveglianza sanitaria, ma per accertare un eventuale violazione del divieto di assunzione di alcol durante il lavoro, per le categorie per le quali vige (intesa stato regioni del 2006).
Nella sorveglianza sanitaria quello che si deve accertare è l'eventuale alcoldipendenza, non l'assunzione recente di alcol. Al contrario, per le sostanze stupefacenti e psicotrope, sempre secondo l'art. 41 comma 4, occorre invece accertare anche la semplice "assunzione". Circa le procedure, anche io penso che le migliori quelle definite dalla Regione Emilia Romagna, che oltretutto chiarisce bene che l'accertamento per l'alcoldipendenza deve essere effettuato solo sui lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria, che non necessariamente coincidono con le mansioni di cui all'allegato I della Intesa Stato Regioni: infatti quell'allegato specifica solo le mansioni per le quali è vietata l'assunzione (e la somministrazione) di alcol durante il lavoro, e non stabilisce di per se alcun obbligo di sorveglianza sanitaria. Ad esempio, gli insegnanti, per i quali generalmente non sussiste obbligo di sorveglianza sanitaria, non potranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per l'alcoldipendenza, se non sono già sottoposti per altri rischi. Mentre si potrà fare (secondo alcuni si deve fare) il test alcolimetrico.
Sono d'accordo con te. L'unica cosa che non mi ha mai convinto del tutto è proprio questo fatto di mettere o no in sorveglianza sanitaria quelli che hanno da fare solo gli accertamenti antialcol/droga senza altri rischi.
Entrambe le tesi hanno le loro buone ragioni di esistere. Io per ora, devo essere sincero, sto impiantando la cartella sanitaria e di rischio. Infondo l'art. 41 del D.Lgs. 81/08 dice che "la sorveglianza sanitaria comprende: ..." gli accertamenti per l'assunzione ecc ecc.
Quindi, se dice "la sorveglianza sanitaria comprende" vuol dire implicitamente che per chi deve fare gli accertamenti antidroga si dovrebbe attivare la SS.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
faggiano.danilo il 12/01/2011 07:06 ha scritto:
Sono d'accordo con te. L'unica cosa che non mi ha mai convinto del tutto è proprio questo fatto di mettere o no in sorveglianza sanitaria quelli che hanno da fare solo gli accertamenti antialcol/droga senza altri rischi.
Entrambe le tesi hanno le loro buone ragioni di esistere. Io per ora, devo essere sincero, sto impiantando la cartella sanitaria e di rischio. Infondo l'art. 41 del D.Lgs. 81/08 dice che "la sorveglianza sanitaria comprende: ..." gli accertamenti per l'assunzione ecc ecc.
Quindi, se dice "la sorveglianza sanitaria comprende" vuol dire implicitamente che per chi deve fare gli accertamenti antidroga si dovrebbe attivare la SS.
La questione in realtà è abbastanza semplice per le sostanze stupefacenti: l'ordinamento attuale (intese stato regioni e regolamento) prevede l'obbligo di sorveglianza sanitaria, quindi non c'è discussione. Il problema è per l'alcoldipendeza, perché l'ordinamento attuale (legge 125/01 e intesa stato regioni del 2006) non la prevede, ma stabilisce solo chi non può bere alcol durante il lavoro (e per gli stessi prevede la possibilità/obbligo di effettuare l'acolimetria). In questo caso la posizione Emilia Romagna è una soluzione salomonica: sorveglianza sanitaria (per l'alcoldipendenza) solo per i lavoratori per i quali già viene effettuata per altri rischi.
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti