Non capisco in che mondo viviamo, chiedo al medico di base di fare il primo certificato di malattia professionale per sospetto mobbing (consideriamo che ho la certificazione di un centro universitario che diagnostica tale cosa) e si dichiara non competente, lo chiedo al medico competente dell'azienda, di attivarsi in tal senso, e rimane immobile non mi chiama a visita come richiesto e si giustifica in modo assurdo dichiarando che tale problematica non è prevista nei rischi aziendali.
Ma come devo fare e a chi mi devo rivolgere per farmi fare sto primo certificato...
Considerato che qualunque medico abbia il sospetto di una malattia professionale è tenuto alla sua denuncia, considerato che il suo medico di base ed il suo medico competente possiamo desumere da quanto lei dice tale sospetto non lo hanno avuto (...), considerato che al Centro Universitario la documentazione che Le è stata data è stata prodotta verosimilmente da uno o più medici....perchè la denuncia non l'hanno fatta i medici del Centro Universitario che le hanno consegnato tale documentazione?
avevo già risposto giorni fa ma devo aver fatto un errore tecnico...cmq ritengo che non spetti al medico competente fare denuncia di mobbing ma al piu' attivarsi per prendersi carico delle sue condizioni di salute...inidividuarle e segnalarle al DDL,il mobbing è un terreno scivoloso e difficile, deve innanzitutto dimostrare lei che ha subito tale oltraggio( per legge le spetta l'onere probatorio...), ed attivarsi presso le apposite commissioni aziendali ove previste/esistenti o anche presso uno sportello del patronato che preferisce...è da qui che parte poi tutto.
I miei migliori auguri
Presidenza della Repubblica
Decreto 30 giugno 1965, n. 1124
(G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965 - Suppl. ord.)
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Art. 139
E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.
LE MALATTIE PROFESSIONALI
La tutela delle malattie professionali opera solo a condizione che sussista quella per gli infortuni (non esiste, cioè, un lavoratore assicurato solo per la malattie professionale). Di conseguenza, la tutela contro le tecnopatie riguarda solo i soggetti protetti ai sensi dall’art. 4 del T.U. 1124/65 e comprende, unicamente, quelle malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni ritenute fonte di rischio per il lavoratore ed espressamente riportate nell’art. 1 del T.U 1124/65.
Le malattie professionali si distinguono dagli infortuni in quanto la causa che le genera:
* agisce in modo lento e progressivo nel tempo sull’organismo del lavoratore;
* è in grado di produrre in modo esclusivo o prevalente la tecnopatia.
La Malattia può essere determinata dalla lavorazione che il lavoratore svolge, oppure dall’ambiente di lavoro.
La tutela delle malattie professionali opera attraverso un “sistema misto”, che prevede una distinzione tra
a) malattie professionali tabellate;
Le malattie professionali tabellate, ritenute dalla legge indennizzabili perché di sicura origine lavorativa (sono elencate tassativamente in 2 tabelle distinte - Industria e Agricoltura - allegate al T.U. 1124/65).
Per le malattie tabellate, denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità, vige il principio della presunzione legale di origine professionale. Ciò significa che non vi è a carico del lavoratore necessità di allegare alcuna prova, se non quella dell’adibizione alla lavorazione o alla sostanza morbigena.
Anche per la tutela delle malattie professionali quali la silicosi e asbestosi opera la presunzione legale dell’origine professionale.
b) malattie professionali non tabellate.
Le malattie non tabellate (non incluse nelle liste), per le quali la legge pone a carico del lavoratore interessato l’onere di dimostrarne l’origine lavorativa.
L’onere della prova consiste nella produzione all’INAIL di documentazione sanitaria e di documentazione concernente la tipicità della lavorazione svolta nell’arco della propria vita lavorativa, che permetta di evidenziare il nesso eziologico (o di derivazione) intercorrente tra la patologia denunciata e l’attività lavorativa svolta
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