Buongiorno,effettuo visite ai volontari impegnati nelle ambulanze di emergenza.Se mi dichiarano di aver assunto cannabis saltuariamente anche di recente come devo comportarmi.esiste una normativa a riguardo?grazie
elyely il 23/01/2011 02:09 ha scritto:
Buongiorno,effettuo visite ai volontari impegnati nelle ambulanze di emergenza.Se mi dichiarano di aver assunto cannabis saltuariamente anche di recente come devo comportarmi.esiste una normativa a riguardo?grazie
Il problema non è raro. La normativa (Intesa Stato Regioni 30/10/07) impone la sorveglianza sanitaria finalizzata all'accertamento della assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope per (Allegato I punto 2a) "conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada". Quindi: il volontario sulle ambulanze, in quanto tale, non rientra tra i soggetti obbligati. Nemmeno l'autista, se per l'ambulanza in questione non è richiesta una patente superiore alla B. Mi è capitata una curiosa eccezione: facendo un corso un ai dirigenti di una ASL della Romagna, ho scoperto che il servizio ambulanze era "acquistato" con sistema di noleggio con conducente da un consorzio di volontariato locale: in questo caso gli autisti sono soggetti al controllo.
bernardo il 23/01/2011 03:30 ha scritto:
Il problema non è raro. La normativa (Intesa Stato Regioni 30/10/07) impone la sorveglianza sanitaria finalizzata all'accertamento della assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope per (Allegato I punto 2a) "conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada". Quindi: il volontario sulle ambulanze, in quanto tale, non rientra tra i soggetti obbligati. Nemmeno l'autista, se per l'ambulanza in questione non è richiesta una patente superiore alla B. Mi è capitata una curiosa eccezione: facendo un corso un ai dirigenti di una ASL della Romagna, ho scoperto che il servizio ambulanze era "acquistato" con sistema di noleggio con conducente da un consorzio di volontariato locale: in questo caso gli autisti sono soggetti al controllo.
In alcune realtà del volontariato per guidare l'ambulanza ci vuole una patente "speciale", nel senso che bisonga fare un corso ed un esame finale. Questo percorso fa conseguire una patente che vale solo per i mezzi dell'associazione. In tal caso ritengo che la sorveglianza sanitaria e gli accertamenti antidroga debbano essere effettuati. Però, per ora la sorveglianza sanitaria per le associazioni di volontariato è ancora sospesa in attesa di decreti attuativi che, chissà quando, arriveranno.
Effettivamente lì dove l'ambulanza viene guidata con pat. B (es. il 118) i test sembrerebbero non ancora indicati dalla Conferenza Stato-Regioni.
Ricordo, però, che per fare volontariato sulle ambulanze (anche se non si guida) l'assunzione di sostanze psicotrope (ancor di più se stupefacenti) dev'essere attentamente valutato ai fini dell'impiego nelle varie attività.
Quando mi è capitato di visitare alcuni aspiranti volontari (non come MC) mi son fatto rilasciare per una persona che assumeva ansiolitici una certificazione del curante su che tipo di farmaci assumesse e se fosse in buon compenso farmacologico.
Per la cannabis, ovviamente, non deve essere ammessa alcuna eccezione !!!!! Ricordiamoci che il volontario delle ambulanze mette le mani su pazienti più o meno gravi. Il fatto che assuma tali sostanze lo rende certamente "meno affidabile" di altri che non le assumono.
OCCHIO A COSA SCRIVI SUL REFERTO DI VISITA! Se capita il fattaccio sei nei guai.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Grazie per le risposte!!Quindi voi raccolta la loro dichiarazione che hanno fatto uso di cannabis cosa fareste ?Sottoporli ad un test su saliva?Ad un prelievo?Dare la non idoneità?Spesso obiettano che non ne faranno più uso...ma certo è meglio non fidarsi
faggiano.danilo il 23/01/2011 04:47 ha scritto:
Ricordo, però, che per fare volontariato sulle ambulanze (anche se non si guida) l'assunzione di sostanze psicotrope (ancor di più se stupefacenti) dev'essere attentamente valutato ai fini dell'impiego nelle varie attività.
Quando mi è capitato di visitare alcuni aspiranti volontari (non come MC) mi son fatto rilasciare per una persona che assumeva ansiolitici una certificazione del curante su che tipo di farmaci assumesse e se fosse in buon compenso farmacologico.
Per la cannabis, ovviamente, non deve essere ammessa alcuna eccezione !!!!! Ricordiamoci che il volontario delle ambulanze mette le mani su pazienti più o meno gravi. Il fatto che assuma tali sostanze lo rende certamente "meno affidabile" di altri che non le assumono.
OCCHIO A COSA SCRIVI SUL REFERTO DI VISITA! Se capita il fattaccio sei nei guai.
Occorre distinguere le due situazioni. La prima prima è stabilire per chi vi sia l'obbligo di sorveglianza sanitaria, e su questo la legge e l'intesa stato regioni sono chiare. E siccome è esplicitamente vietato fare tali accertamenti al di fuori dei casi previsti dall'allegato (art. 3 comma 2 dell'intesa) per i casi che tu citi ("patente speciale") non essendo gli stessi esplicitamente citati dalla legge (a differenza ad esempio dei conduttori di impianti con gas tossici per cui ci vuole il "patentino", che sono citati espressamente) l'obbligo non ricorre, e quindi è vietato.
Altra cosa è tenere conto, nella sorveglianza sanitaria (e anche nel giudizio di idoneità) effettuata per qualsiasi altro rischio, delle condizioni complessive del lavoratore, ivi compresi sicuramente l'assunzione sporadica o abituale, o addirittura la dipendenza, da sostanze stupefacenti e psicotrope. Ciò sia in riferimento alle condizioni di salute e sicurezza del lavoratore, ma anche tenendo conto della responsabilità verso terzi (principio sancito dal codice ICOH, cui il medico competente deve comunque ispirarsi (art. 39 comma 1 D.Lgs.vo 81/08).
Ultima cosa: tu giustamente hai detto di aver vistato non come MC i volontari. E' corretto, in generale non sono lavoratori e equiparati e quindi per essi non è obbligatoria, in generale, la sorveglianza sanitaria. Alcuni (ad esempio gli addetti alla prevenzione degli incendi boschivi hanno una loro regolamentazione per cui, volontariamente, si sottopongono ad una visita e ad una serie di test, che facciamo anche noi, ma appunto non in quanto Medici Competenti.
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