Sono Medico Competente di un'ASL e mi chiedo se devo sottoporre a sorveglianza sanitaria per alcool-dipendenza gli operatori sanitari che svolgono la mansione di "psicologo" e "assistente sociale". Secondo voi rientrano nella categoria "mansioni sociali e socio-sanitarie" di cui all'allegato 1 del Provvedimento 16 marzo 2006?
Grazie.
MC il 31/01/2011 03:47 ha scritto:
Sono Medico Competente di un'ASL e mi chiedo se devo sottoporre a sorveglianza sanitaria per alcool-dipendenza gli operatori sanitari che svolgono la mansione di "psicologo" e "assistente sociale". Secondo voi rientrano nella categoria "mansioni sociali e socio-sanitarie" di cui all'allegato 1 del Provvedimento 16 marzo 2006?
Grazie.
L'allegato cui fa riferimento non fa obbligo di sorveglianza sanitaria per nessuno. E' l'elenco delle mansioni per le quali è vietata l'assunzione e la somministrazione di alcol durante il lavoro.
perchè visiti queste figure?
Sì, ma secondo il D. Lgs. 81/2008 nei casi previsti dalla normativa vigente (Provvedimento 16 marzo 2006) è necessario fare la sorveglianza sanitaria anche per alcool-dipendenza. Questa è l'interpretazione del PM di Torino... Quindi, fermo restando che la devo fare per evitare che lui mi sanzioni, secondo voi psicologo e assistente sociale svolgono una mansione sociale/socio-sanitaria?
MC il 31/01/2011 04:50 ha scritto:
secondo voi psicologo e assistente sociale svolgono una mansione sociale/socio-sanitaria?
No, psicologo e operatore socio sanitario sono due figure professionali diverse
Saluti
Gennaro Bilancio
....Mentre lo psicologo può rientrare tra queste figure: mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
Quindi se lo psicologo è esposto ad un rischio per cui è obbligatoria la la SOrveglianza sanitaria e se vuoi aderire a quanto stabilito dalla procura di Torino, valuta l'alcoldipendenza
Risaluti
Gennaro Bilancio
Chiedo scusa, sono in crisi ipoglicemica e vado subito a rifornirmi di carboidrati (sfogliatella)...lo stesso discorso vale per l'assistente sociale
Gennaro Bilancio
bernardo il 31/01/2011 04:11 ha scritto:
L'allegato cui fa riferimento non fa obbligo di sorveglianza sanitaria per nessuno. E' l'elenco delle mansioni per le quali è vietata l'assunzione e la somministrazione di alcol durante il lavoro.
Giusto. Però chiariamo che il MC deve soddisfare gli obblighi indicati dal decreto 81 e questo (art.41 comma 4) dice che "nei casi previsti dall'ordinamento le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza...".
Quindi, se io visito un soggetto (per altri rischi) la cui mansione è inserita tra quelle del Provvedimento, devo verificare anche l'assenza di alcol dipendenza.
oigres il 01/02/2011 09:35 ha scritto:
Giusto. Però chiariamo che il MC deve soddisfare gli obblighi indicati dal decreto 81 e questo (art.41 comma 4) dice che "nei casi previsti dall'ordinamento le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza...".
Quindi, se io visito un soggetto (per altri rischi) la cui mansione è inserita tra quelle del Provvedimento, devo verificare anche l'assenza di alcol dipendenza.
Assolutamente no. Checché ne dica il pretore di Torino, attualmente l'ordinamento vigente impone la sorveglianza sanitaria, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 41 comma 1, solo per la tossicodipendenza. La legge 125/01 (cui si riferisce l'allegato alla intesa stato regioni) definisce chi non può bere durante il lavoro (appunto le mansioni indicate nell'allegato) e stabilisce che il MC (e i medici asl) per le stesse mansioni possono fare i controlli alcolimetrici, ma non introduce nessun obbligo di sorveglianza sanitaria. L'ordinamento vigente circa la sorveglianza sanitaria è rappresentata dall'art. 41 comma 1, negli altri casi è vietata (art.5 legge 300/70). Pertanto se tali lavoratori sono già sottoposti a sorveglianza sanitaria per altri rischi, occorre verificare anche l'eventuale stato di alcol dipendenza. Altrimenti non sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Al momento, contrariamente alle sostanze stupefacenti, non esiste alcun elenco di mansioni per le quali sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria per alcodipendenza in sè.
Bernardo, l'interpretazione tua è quella della Regione Veneto e della Regione Emilia Romagna (dove immagino professi tu). La Regione Lombardia ha vietato in assoluto gli accertamenti per alcool-dipendenza. La Regione Piemonte ha invece stabilito che si fanno anche ai lavoratori non sottoposti a sorveglianza sanitaria per altri rischi. E così devo fare...
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