Cari colleghi, oggi tra amici medici competenti è nata una discussione (pacifica) a seguito di una richiesta del datore di lavoro per la verifica dell'idoneità specifica di lavoratori addetti al primo soccorso e alla gestione dell'emergenza.
La mia posizione è la seguente:
Visto che i potenziali rischi cui possono essere esposti i lavoratori sono di natura infortunistica (ernia lombare, strappo muscolare, cardiopatia ischemica da sforzo fisico in lavoratore ipersuscettibile, malattia infettiva ecc), non vi è obbligo di sorveglianza sanitaria, di conseguenza il medico competente non può visitare ne esprimere il giudizio di idoneità.
Siccome la normatiuva stabilisce che il datore di lavoro nell'affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; il medico competente può consigliare al datore di lavoro di rivolgersi a una commissione medica ex art 5.
Inoltre per quanto riguarda l'eventualità molto rara che un lavoratore a seguito di un evento accidentale possa sviluppare una malattia infettiva , il medico competente potrebbe consigliare ai lavoratori la vaccinazione contro il virus dell'epatite virale tipo B (in quanto unico vaccino efficace per il tipo di infezione che il lavoratore potrebbe contrarre in caso di evento accidentale.)
Cosa ne pensate?
Saluti
Gennaro Bilancio
:)Chiedo scusa, ho dimenticato di scrivere che i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze lavorano in ufficio e non sono esposti a rischi per cui vi sia un obbligo di SS.
Gennaro Bilancio
Gennaro il 09/02/2011 04:44 ha scritto:
:)Cari colleghi, oggi tra amici medici competenti è nata una discussione (pacifica) a seguito di una richiesta del datore di lavoro per la verifica dell'idoneità specifica di lavoratori addetti al primo soccorso e alla gestione dell'emergenza.
La mia posizione è la seguente:
Visto che i potenziali rischi cui possono essere esposti i lavoratori sono di natura infortunistica (ernia lombare, strappo muscolare, cardiopatia ischemica da sforzo fisico in lavoratore ipersuscettibile, malattia infettiva ecc), non vi è obbligo di sorveglianza sanitaria, di conseguenza il medico competente non può visitare ne esprimere il giudizio di idoneità.
Siccome la normatiuva stabilisce che il datore di lavoro nell'affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; il medico competente può consigliare al datore di lavoro di rivolgersi a una commissione medica ex art 5.
Inoltre per quanto riguarda l'eventualità molto rara che un lavoratore a seguito di un evento accidentale possa sviluppare una malattia infettiva , il medico competente potrebbe consigliare ai lavoratori la vaccinazione contro il virus dell'epatite virale tipo B (in quanto unico vaccino efficace per il tipo di infezione che il lavoratore potrebbe contrarre in caso di evento accidentale.)
Cosa ne pensate?
Saluti:)
Approvo!
A me è capitato di sconsigliare di nominare qualcuno come membro della squadra di primo soccorso perchè lo stesso lavoratore aveva rappresentato qualche acciacco (ernia lombare, artrosi ginocchia e similari). Senza formalizzare il tutto si è semplicemente nominato qualcun'altro e tutto risolto.
Finchè c'è l'alternativa ...
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
La questione è dubbia, qualche organo di vigilanza ha suggerito invece la formalizzazione dell'idoneità e questa credo che sia anche la posizione della SIMLII (esistono linee guida SIMLII con tanto di protocollo sanitario consigliato per gli addetti alla squadra di emergenza).
La questione cmq credo sia stata già sollevata in passato da qualche altra parte nel forum di questo sito: in definitiva anche in questo come in tanti altri aspetti della nostra disciplina, vi sono tanti dubbi e poche certezze!
faggiano.danilo il 09/02/2011 06:46 ha scritto:
Approvo!
A me è capitato di sconsigliare di nominare qualcuno come membro della squadra di primo soccorso perchè lo stesso lavoratore aveva rappresentato qualche acciacco (ernia lombare, artrosi ginocchia e similari). Senza formalizzare il tutto si è semplicemente nominato qualcun'altro e tutto risolto.
Finchè c'è l'alternativa ...
Concordo. D'altro canto nello stesso Decreto si fa riferimento esplicito al fatto che il lavoratore non può rifiutare la nomina se non per giustificato motivo. Non appena finisco la parte legislativa, alla prima pausa caffè utile, invito i lavoratori che avessero problemi fisici o clinici in genere, per cui il loro intervento in caso di emergenza sarebbe non pienamente realizzabile, a parlarmene in camera caritatis. Anch'io preferisco far nominare qualcun altro.
Gipsy il 11/02/2011 07:32 ha scritto:
Concordo. D'altro canto nello stesso Decreto si fa riferimento esplicito al fatto che il lavoratore non può rifiutare la nomina se non per giustificato motivo. Non appena finisco la parte legislativa, alla prima pausa caffè utile, invito i lavoratori che avessero problemi fisici o clinici in genere, per cui il loro intervento in caso di emergenza sarebbe non pienamente realizzabile, a parlarmene in camera caritatis. Anch'io preferisco far nominare qualcun altro.
Art. 18.dell'81/2008
(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
Io credo(volendomi limitare solo ai compiti di primo soccorso) che bisogna attivare la sorveglianza sanitaria perchè : 1)sono compiti assegnati dal datore di lavoro 2)ci sono, ictu oculi,(da formalizzare poi in DVR):RISCHIO BIOLOGICO,SOVRACCARICO ARTI SUPERIORI, POSTURE INCONGRUE DEL RACHIDE(EMOSTASI o manovre equipollenti-BLS),MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI (trascinamento o trasporto dell'infortunato X allontanarlo da pericoli maggiori ad es.: esplosione,intossicazione,ustione.....)RISCHIO CHIMICO da uso di guanti in latice 3)valutazione dell'assetto psicoemotivo del soccorritore designato, da valutare almeno anamnesticamente , tipo: lipotimie, accessi di panico,alcoldipendenza (per quei lavoratori che non rientrino già nei criteri ex lege).
E' vero che sono rischi infortunistici, ma sono gli stessi che si ritrovano nell'O.S.S. o nell'infermiere e che, pertanto, vengono reclutati nel sistema di sorveglianza sanitaria meritando una visita preventiva,e, almeno triennalmente,una periodica.
Si obietterà che un'evenienza d'infortunio che richieda L'INTERVENTO PROATTIVO (TRA L'ALTRO NON OBBLIGATORIO) del lavoratore designato in soccorso del collega infortunato è evenienza rara, e che l'unico obbligo del soccorritore laico è quello di allertare il 118, ma è altrettanto vero che il soggetto designato viene comunque informato,( con prova pratica da ripetere almeno ogni 3 anni), durante un corso che prevede anche un training sulle tecniche di RCP, sulle manovre di emostasi e di trasporto infortunato in presenza di pericoli immediati.
Se ne deduce che se un soggetto della squadra di primo soccorso voglia servirsi dell'attrezzatura di medicazione presente in cassetta o nel pacchetto o tentare tecniche rianimatorie, laddove ritenute necessarie per un monitoraggio negativo delle funzioni vitali,ovvero tentare di trascinare o trasportare l'infortunato in salvo, si espone agli stessi rischi infortunistici contra valetitudinem che si riscontrano per gli OO.SS. (INFERMIERI E O.S.S.) pur se diluiti nel tempo.
La domanda che dobbiamo porci è la seguente: può questo fattore di diluizione cronologica esimere il D.L. (in collaborazione con l'R.S.P.P. e M.C.per quanto attiene la valutazione)dal mettere in atto la sorveglianza sanitaria per questi lavoratori che, spesso, svolgono mansioni per cui non è prevista la stessa sorveglianza?
O' munno è munno e cchiù ammunne cchiù scorza iesce
trad. Il mondo è mondo e più lo mondi più scorza fuoriesce (autore:me medesimo)
Gennaro il 09/02/2011 04:44 ha scritto:
:)Cari colleghi, oggi tra amici medici competenti è nata una discussione (pacifica) a seguito di una richiesta del datore di lavoro per la verifica dell'idoneità specifica di lavoratori addetti al primo soccorso e alla gestione dell'emergenza.
La mia posizione è la seguente:
Visto che i potenziali rischi cui possono essere esposti i lavoratori sono di natura infortunistica (ernia lombare, strappo muscolare, cardiopatia ischemica da sforzo fisico in lavoratore ipersuscettibile, malattia infettiva ecc), non vi è obbligo di sorveglianza sanitaria, di conseguenza il medico competente non può visitare ne esprimere il giudizio di idoneità.
Siccome la normatiuva stabilisce che il datore di lavoro nell'affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; il medico competente può consigliare al datore di lavoro di rivolgersi a una commissione medica ex art 5.
Inoltre per quanto riguarda l'eventualità molto rara che un lavoratore a seguito di un evento accidentale possa sviluppare una malattia infettiva , il medico competente potrebbe consigliare ai lavoratori la vaccinazione contro il virus dell'epatite virale tipo B (in quanto unico vaccino efficace per il tipo di infezione che il lavoratore potrebbe contrarre in caso di evento accidentale.)
Cosa ne pensate?
Saluti:)
Confondi il rischio con il possibile l'evento patologico (danno). Il rischio, nei casi da te posti, è costituito dalla movimentazione dei carichi, per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria. Il danno possibile è, tra gli altri, l'infortunio. Sulla base della mia esperienza concreta, cioè valutazione dei rischi da movimentazione delle persone e posturale negli addetti al primo soccorso (metodo utilizzato: REBA) questi sono soggetti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 168 comma 1d.
Mah, secondo me parliamo di situazioni con esposizione nemmeno rara, ma eccezionale. Anche se effettivamente il livello di rischio può essere elevato, la possibilità che porti ad un danno è più virtuale che reale e principalmente infortunistica. D'accordo a proporre le vaccinazioni, d'accordo a formare al meglio per svolgere il compito senza rischi, ma mettere in sorveglianza secondo me non sta in piedi. Fra l'altro, a proposito del REBA, non mi fiderei ciecamente dei risultati. Sicuramente è un metodo troppo allarmistico, che non tiene conto di parametri "intuitivamente" utili alla valutazione, come ad esempio i tempi espositivi. Già se vai a prendere le EN 1005 (mi sembra la 4, ma non sono sicuro) la metodica proposta è sostanzialmente la medesima, ma arricchita di ulteriori parametri di giudizio che possono far rientrare il rischio in fasce accettabili. Inoltre questi metodi hanno come scopo principale l'individuazione di un problema ergonomico, più che la sua quantificazione e correlazione con i possibili danni e, a seguito di provvedimenti adottati per ridurlo, se riapplicati, mostrano se c'è stato un miglioramento.
bernardo il 11/02/2011 10:37 ha scritto:
Confondi il rischio con il possibile l'evento patologico (danno). Il rischio, nei casi da te posti, è costituito dalla movimentazione dei carichi, per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria. Il danno possibile è, tra gli altri, l'infortunio. Sulla base della mia esperienza concreta, cioè valutazione dei rischi da movimentazione delle persone e posturale negli addetti al primo soccorso (metodo utilizzato: REBA) questi sono soggetti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 168 comma 1d.
Premesso che condivido Andrea, premesso che secondo me il medico competente è la persona più idonea per la formulazione dell'idoneità dei lavoratori addetti " al pronto soccorso o comunque alla gestione dell'emergenza, purtroppo a cuasa della normativa attuale nei casi in cui non vi sia un obbligo di Sorveglianza sanitaria il medico competente non può visitare ne esprimere un giudizio di idoneità per detti lavoratori tranne i casi in cui la richiesta di vista medica non sia stata effettuata dal lavoratore (art 41 D.Lgs 81/08 e s.m.i.).
Caro Bernardo, benchè a volte non condivido quanto hai scritto in altre discussioni, ho sempre accettatto il tuo pensiero così come penso hai fatto tu, ma stavolta sinceramente, mi "hai mandato in confusione".
Infatti visto che ti considero molto preparato, ho cercato di comprendere il senso di quello che hai scritto, e l'unica spiegazione che mi sono dato è stata la seguente: "forse Bernardo quando ha letto il messaggio era un pò "obnubilato".
Bernardo, qui ci troviamo di fronte a concetti di base della medicina del lavoro, cosa si intende per infortunio, cosa si intente per malattia professionale, cosa si intende per rischio, cosa si intende per danno e per quale motivo si effettua la Sorveglianza Sanitaria!
Per quanto riguarda il paragone che hai fatto tra i lavoratori addetti al "pronto soccorso" con quelli del 118 (almeno così mi è sembrato)(la stessa risposta vale per Alfredo) esso non è assolutamente correlabile per tanti motivi, uno di questi, così come già anticipato da Andrea è il tempo di esposizione, gli oparatori 118 intervengono ogni turno, per più volte, l'addetto al pronto soccorso aziendale può anche non intervenire mai!!!
Per quanto riguarda il metodo Reba lo conosco, e già in passato ho fatto ricorso a questo metodo per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti parzialmente e o non collaboranti.
E' un buon metodo ma non credo sia il migliore per la valutazione del rischio per il personale del 118. E' un metodo "RULA Modellato" che risulta ottimo per la valutazione delle posture ma ha il difetto di non tenere conto della tipologia dei pazienti, delle caratteristiche ambientali, dell'organizzazione del lavoro così come dell'addestramento degli operatori. Secondo la mia esperienza, per gli operatori sanitari del 118, ma anche per altri operatori sanitari, la valutazione della movimentazione di pazienti parzialmente e o non collaboranti deve essere effettuata minimo con l'utilizzo di due metodi.
Alcuni colleghi sono molti soddisfatti del "metodo" Royal College of Nursing. Conosco questo metodo solo teoricamente ma sembra che sia più completo, purtroppo non ci sono abbastanza dati di letteratura per quanto riguarda la "riproducibilità del metodo.
Saluti e Buona Domenica
Gennaro Bilancio
Altre riflessioni su cui dobbiamo riflettere sono le seguenti:
1 Per quale motivo esprimiamo un giudizio di idoneità per i lavoratori addetti al "pronto soccorso" aziendale?
2 Al fine di esprimere uno o più giudizi di idoneità, come dobbiamo considerare l'attività di addetto "al pronto soccoroso e/o alla gestione delle emergenze"?
A) una operazione lavorativa che si aggiunge alle altre
attività lavorative specifiche della mansione del lavoratore,
B) una "MANSIONE" diversa ed aggiuntiva alla masnione specifica del
lavoratore
C) o una attività lavorativa che occasionalmente si aggiunge alla
mansione specifica del lavoratore? (la risposta è scontata)
3 Qual'è la validità nel tempo del giudizio di idoneità come
addetto pronto soccorso aziendale, e ogni quanto bisogna
rinnovarlo?
Risaluti
Gennaro Bilancio
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