Ricordate il thread sulle vaccinazioni e creatività? Anche se con un po' di ritardo la legge abroga esplicitamente ciò che già implicitamente era stato abrogato con il D.Lgs.vo 81/08 (e prima ancora col 626) Il DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 213 abroga TUTTE LE NORME LEGISLATIVE ANTERIORI AL 1/1/70, NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NEGLI ALLEGATI AL DECRETO LEGISLATIVO STESSO.
E siccome negli allegati non sono menzionate le norme specifiche per la vaccinazione antitetanica (legge 5/3/62 n. 262, nonché la 419/68) l'abrogazione dell'obbligo, già implicito, è anche stato formalmente ratificato. Con buona pace dei "creativi".
Premettendo che non ho letto il DLgs citato che abroga le leggi ante 1970, in tema di salute e sicurezza sul lavoro e di vigenza del DLgs 81/08 e s.m.i. e di rischio biologico, nelle lavorazioni dove è presente il rischio Tetano, la vaccinazione quale misura di prevenzione resta, almeno ritengo che debba proporsi come misura di prevenzione. Questo è il mio pensiero.
Ciao
Proporsi, ma senza obbligo.
Fragar il 12/02/2011 03:47 ha scritto:
Premettendo che non ho letto il DLgs citato che abroga le leggi ante 1970, in tema di salute e sicurezza sul lavoro e di vigenza del DLgs 81/08 e s.m.i. e di rischio biologico, nelle lavorazioni dove è presente il rischio Tetano, la vaccinazione quale misura di prevenzione resta, almeno ritengo che debba proporsi come misura di prevenzione. Questo è il mio pensiero.
Ciao
Non è solo il tuo pensiero, è quello che dice il D.Lgs.vo 81: mettere a disposizione i vaccini (datore di lavoro) e illustrare vantaggi e inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione (medico competente).
bernardo il 12/02/2011 01:56 ha scritto:
Ricordate il thread sulle vaccinazioni e creatività? Anche se con un po' di ritardo la legge abroga esplicitamente ciò che già implicitamente era stato abrogato con il D.Lgs.vo 81/08 (e prima ancora col 626) Il DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 213 abroga TUTTE LE NORME LEGISLATIVE ANTERIORI AL 1/1/70, NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NEGLI ALLEGATI AL DECRETO LEGISLATIVO STESSO.
E siccome negli allegati non sono menzionate le norme specifiche per la vaccinazione antitetanica (legge 5/3/62 n. 262, nonché la 419/68) l'abrogazione dell'obbligo, già implicito, è anche stato formalmente ratificato. Con buona pace dei "creativi".
Caro Bernardo, prima di dare per buono quanto ci comunichi vorrei che analizzassimo assieme la concordanza tra la tua interessante deduzione e quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto legislativo: DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 179 così recita:
Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni
1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, nell'Allegato 1 del presente decreto legislativo sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore.
2. Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto legislativo, che permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.
Il testo dunque comunica due tipi di provvedimenti:
a) Permangono in vigore le disposizioni elencate nell’allegato 1
b) Sono sottratte all’effetto abrogativo le disposizioni di cui all’allegato 2
La legge 292 del 05/03/ 1963 fa appunto parte delle disposizioni elencate nell’allegato 2 e più precisamente è citata al punto “1899” di tale allegato.
Dunque si dovrebbe intendere che sia “sottratta all’effetto abrogativo” determinato “ ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni”.
Il successivo Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n.213, prevede modifiche di quanto previsto all’allegato 1 del Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 179, ma nulla prevede per quanto riguarda l’allegato 2.
Infatti:
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179:
al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'Allegato 1 è integrato dalle disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, inserite nell'Allegato A al presente decreto; ( è integrato e dunque non si sottrae niente, ma la legge 292/63 non risulta nell’elenco dell’allegato A)
b) dall'Allegato 1 sono espunte le disposizioni legislative statali indicate nell'Allegato B al presente decreto; (sono espunte e dunque sono tolte)
c) le voci di cui all'Allegato C al presente decreto sostituiscono le corrispondenti voci dell'Allegato 1.
Oserei dunque dedurre che la Legge 292/63 (obbligo di vaccinazione antitetanica) sia ancora vigente, ma posso aver mal interpretato le norme e per questo ti chiedo soccorso.
Tcam
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tcam il 12/02/2011 05:21 ha scritto:
Oserei dunque dedurre che la Legge 292/63 (obbligo di vaccinazione antitetanica) sia ancora vigente, ma posso aver mal interpretato le norme e per questo ti chiedo soccorso.
Tcam
Premesso che la legge in questione è comunque implicitamente abrogata dall'art. 304 del D.Lgs.vo 81/08, approfondisco e poi ti dico.
tcam il 12/02/2011 05:21 ha scritto:
Oserei dunque dedurre che la Legge 292/63 (obbligo di vaccinazione antitetanica) sia ancora vigente, ma posso aver mal interpretato le norme e per questo ti chiedo soccorso.
Tcam
Ad una rapida lettura dei due provvedimenti, senza entrare nel merito degli effetti dell'art. 304 dell'81, sembra che tu abbia ragione. Ho chiesto lumi ad un giurista...attendo risposta.
Il medico competente non solo fa il medico ma collabora alla valutazione dei rischi (chimico, fisico, psichico, cancerogeno, biologico ecc ), fà l'avvocato, fà il giurista, fà l'ergonomo, si occupa di dpi, fa le statistiche, fà i sopralluoghi, fà il vigile delle droghe, invia denunce e certificati, interpreta leggi, restituisce cartelle in copia, spedisce registri cancerogeni e li aggiorna....ma non vi sembra che il medico competente debba fare un pò troppe cose?
Insomma, fatturiamo 3-4 milioni di euro all'anno e ci lamentiamo sempre!!!
andrea b il 13/02/2011 10:48 ha scritto:
Insomma, fatturiamo 3-4 milioni di euro all'anno e ci lamentiamo sempre!!!
AZZ....ma di chi parli di te?
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