Salve, sono nuovo del forum e vorrei porre un quesito in ordine all'argomento di cui in oggetto.
Nel caso di specie una lavoratrice, probabilmente allergica a qualcosa utilizzata nel suo ambiente di lavoro (serra), veniva dichiarata dal medico competente inidonea alla mansione specifica (allergica), senza di fatto essere sottoposta ad alcun test o esame specifico.
Il datore di lavoro, pertanto, sposta la lavoratrice in altra serra e, pertanto, l'accertamento del medico competente non viene impugnato nei termini di legge (30 giorni).
Dopo qualche tempo, tuttavia, la lavoratice ha una ricaduta ed il datore la licenzia per inidoneità fisica alla mansione, dicendo di averla nuovamente sottoposta a visita (mai accaduto).
A questo punto, la lavoratrice chiede copia della propria cartella sanitaria e, dalla stessa, della seconda visita non risulta assolutamente nulla (mentre c'è il verbale della prima con relativo giudizio di inidoneità).
In merito alla vicenda avrei delle questioni da sottoporvi:
1) Il medico competente avrebbe dovuto effettuare dei test allergici per verificare a cosa fosse sensibile la lavoratirce, prima di mandarla pericolosamente presso l'altra serra?
2)dalla cartella sanitaria del lavoratore deve risultare tutto, o meglio, anche la seconda visita?
3) il medico competente avrebbe dovuto effettuare un nuovo parere di inidoneità alla nuova mansione, prima che il datore procedesse al licenziamento?
4) alla cessazione del rapporto lavorativo, la dipendente chiede la il documento di valutazione dei rischi, la scheda di sicurezza degli agenti chimici utilizzati dall'azienda, nonchè un campione e/o la corretta indicazione degli stessi agenti chimici (con relativo valore limite di esposizione professionale), per procedere ad un accertamento "privato"? Nulla le viene consegnato... ne aveva diritto?
Vi ringrazio anticipatamente per eventuali risposte; si tratta di dubbi che solo questo forum potrà sciogliere...
P.S.: ovviamente le mie risposte sono facilmente intendibili...
Nessuna dritta?
Buongiorno sicuramente nella cartella sanitaria deve esserci tutta la documentazione di entrambe le visite. Il mc esprime il giudizio di idoneità/inidoneità in base a dati clinici/anamnestici e in caso di allergia sarebbe utile se non obbligatorio documentare con dati oggettivi (test allergici) una non idoneità!
Se il datore di lavoro ha spostato la lavoratrice da una mansione ad un altra per motivi di salute e anche nella nuova mansione sono comparsi sintomi avrebbe dovuto richiedere al mc una nuova visita medica soprattutto prima di procedere a licenziamento Il datore di lavoro doveva comunque avere un giudizio di idoneità per la nuova mansione ( a meno che non osse più esposta a rischi professionali)e quindi inviare la lavoratrice al mc prima di adibirla alla nuova mansione.
Il lavoratore ha diritto ( e dovere ) di avere copia della sua cartella sanitaria e di rischio al licenziamento , non ha diritto ad accedere alla copia della valutazione del rischio, diritto che è prerogativa dei rappresentanti dei lavoratori x la sicurezza( RLS)
salve dottore le volevo cortesemente chiedere come un mc può prima dare un giudizio di idoneità con limitazione basandosi su referti della medicina del lavoro, poi a distanza di 0tto mesi senza che io sia rientrato in quanto messo in cassa integrazione x 5 mesi al mio rientro effettua ulteriore visita ma senza peggioramenti o referti dalla medicina del lavoro nuovi mi fa inidoneo permanente, è possibile una cosa del genere grazie
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