Nonostante quanto riportato nell'art. 21 rimango perplesso sulla opportunità o meno di sottoporre a visita i componenti di un impresa familiare che opera in attività a rischio sia nel caso lavorino in proprio sia che prendano in appalto o un subappalto.
Gradirei un vostro parere
l'art. 21 dice che il lavoratore autonomo "può" non che "deve".
Personalmente, ritengo che i più esposti anche alle vetero-MP siano proprio gli artigiani, e ciò sia per la loro stessa struttura imprenditoriale sia per la conseguente carenza di precisi obblighi prevenzionistici che la ns. organizzazione giuridica pare voglia dedicare solo ai lavoratori dipendenti o ed essi equiparati.
Poi, se ti va di fare le visite le fai, altrimenti no: ma ricorda che se sei MC di un microartigiano con i soli collaboratori familiari, neppure equiparati ai subordinati in virtù dello stesso decreto, puoi essere l'unica figura di fattiva ed efficace consulenza in tema di prevenzione che possano avere.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Hanno l'obbligo se "rientrano" nel titolo IV (allegatoXVII comma 2)
giancarlo il 05/03/2011 06:51 ha scritto:
Hanno l'obbligo se "rientrano" nel titolo IV (allegatoXVII comma 2)
no, dalle modifiche introdotte dal d.lgs.106/09 che rimodulano il punto 2 dicendo
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo.
E' stato aggiunto quell'espressamente per far sì che spesso si affidi in subappalto a LA, con conseguente contenimento di costi.
Apparente contenimento, aggiungo io.
Nofer
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